Cassazione Penale, Sentenza n. 23926/2022 del 21/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Colazzo impugnava l'ordinanza del 5/11/2021 del Tribunale della Libertà di Lecce che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. contro il provvedimento del 5/10/2021 (rigetto della revoca o sostituzione della custodia in carcere relativa al reato di tentato omicidio commesso il 1/12/2019). Il ricorrente deduceva che il giudice aveva sovrastimato la sola gravità astratta del titolo di reato trascurando elementi positivi della sua personalità e della condotta successiva: consenso del Procuratore generale a diminuzione di pena, accoglimento dell'istanza di patteggiamento con riconoscimento di circostanze attenuanti, parere favorevole del P.M. alla sostituzione della misura, buona condotta in carcere (encomio), stato di incensuratezza, tempo trascorso (1 anno e 9 mesi), resipiscenza con scuse scritte e risarcimento di €5.000 alla vittima, mancanza di opposizione dalla persona offesa, revoca del divieto di incontri e assenza di uso di armi. Denunciava inoltre carenza motivazionale circa l'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (art. 275, comma 3-bis c.p.p.).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la valutazione del Tribunale della Libertà fosse corretta: il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale e va desunto dalle modalità concrete del fatto e dalla personalità dell'imputato; nel caso concreto Colazzo aveva partecipato in modo attivo a un'azione violenta, avvalendosi della collaborazione di un pluripregiudicato, con più colpi inflitti alla vittima anche dopo che questa era stata accoltellata dal complice. Tali circostanze giustificano la prognosi di pericolo di reiterazione e l'esclusione dell'idoneità degli arresti domiciliari anche con controllo elettronico. La Corte ha inoltre affermato che la decisione sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari ingloba la valutazione sulla possibile utilizzazione di strumenti elettronici di controllo (art. 275-bis). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; la cancelleria è stata incaricata di trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma procedurale relativa al rito e all'appello avverso provvedimenti cautelari. Usata per inquadrare il tipo di impugnazione proposta dal ricorrente.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Riferita ai presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali e, in particolare, all'esigenza che il pericolo di reiterazione sia concreto e attuale; la Corte ha richiamato il principio che la valutazione non può basarsi solo sulla gravità astratta del reato ma sulle modalità concrete del fatto e sulla personalità dell'imputato.
art. 275, comma 3-bis cod. proc. pen.
Norma relativa all'utilizzo di misure alternative come il controllo elettronico; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia motivato adeguatamente l'impossibilità di contenere il pericolo di reiterazione mediante arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
art. 275-bis cod. proc. pen.
Prevede gli strumenti elettronici di controllo a distanza; la Corte ha affermato che la valutazione negativa sull'idoneità degli arresti domiciliari implica anche la impossibilità di ricorrere agli strumenti elettronici previsti da questa norma.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'addebito delle spese processuali; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese conformemente a questa disposizione.
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative c.p.p.
Prevede l'obbligo di comunicazione al Direttore dell'istituto penitenziario in determinate ipotesi; la Corte ha disposto l'invio di copia del provvedimento al Direttore per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- La valutazione del pericolo di reiterazione deve essere concreta e attuale e fondarsi sulle modalità e circostanze del fatto e sulla personalità dell'imputato: la gravità del reato, se considerata astrattamente, non è sufficiente.
- Elementi positivi soggettivi (buona condotta carceraria, resipiscenza, risarcimento, tempo trascorso, eventuali riduzioni di pena) sono rilevanti ma possono risultare insufficienti se le modalità del fatto indicano una spiccata pericolosità e collegamenti con contesti criminali.
- La valutazione del giudice di merito sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari è una prognosi di fatto alla quale la Cassazione riconosce ampia soggezione: se il giudice ritiene che la misura non contenga il rischio, anche il controllo elettronico può essere escluso come soluzione idonea.
- Le misure cautelari alternative (arresti domiciliari con braccialetto) vanno motivate specificamente; tuttavia, la sussistenza di condotte violente e di contesti criminali connessi giustifica il mantenimento della custodia in carcere anche se il detenuto presenta fattori positivi.
- In casi simili conviene documentare con evidenza elementi concreti di riduzione del rischio (percorsi di reinserimento, misure di distanza e segregazione dai contesti criminogeni, garanzie di controllo) per rafforzare la richiesta di sostituzione della misura cautelare.
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