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Sentenza

Sentenza n. 666/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento del decreto prot. n. 547 del 9 gennaio 2025, notificato in data 9 luglio 2025, della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, a firma del Presidente di detta Commissione, ad oggetto la revoca del D.C.R. n.393 del 28 dicembre 2023 e la dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante di tipo storico artistico ai sensi dell'art.10, comma 3, lett. a) del Codice dei Beni Culturali limitatamente agli immobili identificati in Catasto NCEU al foglio 18, p.lle 152, sub 2, 5, parte di sub 7, parte di sub 8, parte di sub 10 ovvero la Corte A, 11 e parte di sub 12, ovvero limitatamente alle consistenze evidenziate “nella scheda n. 2” allegata, nonché di interesse archeologico particolarmente importante per l'intera consistenza catastale della particella 152 limitatamente all'area di sedime come da nuova planimetrica di cui alla “scheda n. 1” allegata;

Giustizia amministrativa202501589

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto di revoca del precedente decreto di interesse culturale e di nuova dichiarazione di interesse storico-artistico, limitatamente a determinate consistenze immobiliari, nonché di interesse archeologico sull'area di sedime

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione di tutela)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del d.lgs. 42/2004, con particolare riferimento all'art. 10, della l. 241/1990 e della disciplina della revoca, nonché difetto di motivazione e di istruttoria, erroneità dei presupposti, disparità di trattamento, travisamento, sviamento, illogicità, irrazionalità e incongruità. In particolare, hanno sostenuto che l'amministrazione avrebbe mantenuto il vincolo storico-artistico sul subalterno 5 della particella 152, pur avendo escluso dal vincolo altre porzioni del medesimo palazzo, senza spiegare adeguatamente la diversa scelta. Secondo i ricorrenti, il subalterno 5 sarebbe privo di pregio, interessato da ristrutturazioni e ricostruzioni, e non sarebbe stato oggetto di sopralluogo. Le evidenze decorative del prospetto non sarebbero sufficienti a giustificare il vincolo sull'intera unità, anche perché alcune porzioni sarebbero state realizzate o ricostruite in epoca successiva e dopo il terremoto del 1980. È stata inoltre dedotta la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e una disparità di trattamento rispetto alle porzioni escluse dal nuovo vincolo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ribadito che la dichiarazione di interesse culturale costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnico-valutativa, fondata su cognizioni specialistiche di storia, arte e architettura. Il sindacato giurisdizionale è pertanto limitato alla verifica della logicità, coerenza e completezza della valutazione, nonché della correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo, senza possibilità di sostituire la valutazione dell'amministrazione con una diversa valutazione parimenti opinabile. Nel caso concreto, la relazione di revisione è stata ritenuta dettagliata e idonea a giustificare il vincolo: il fabbricato conserva caratteristiche settecentesche tardo-barocche, elementi originari e una struttura a corte propria dei palazzi nobiliari; con specifico riguardo al subalterno 5, la relazione ha evidenziato la sua piena appartenenza all'edificio storico, la continuità della partitura architettonica del prospetto e la presenza, nell'interrato, di murature in pietra e volte. La presenza di superfetazioni, modifiche, degrado o interventi successivi non è stata ritenuta di per sé incompatibile con l'imposizione del vincolo, potendo il bene costituire una testimonianza materiale di civiltà nella sua consistenza attuale e storicamente stratificata. L'omesso sopralluogo non ha determinato illegittimità, poiché il decreto costituiva riedizione dell'azione amministrativa a seguito di un precedente giudizio e il subalterno dei ricorrenti era già stato esaminato e vincolato dal decreto originario; inoltre, il riesame era diretto a valutare le specifiche censure formulate nel diverso giudizio, senza necessità di una nuova ispezione. È stata respinta anche la censura di disparità di trattamento, non essendo stata dimostrata l'identità delle situazioni poste a confronto: le porzioni ricostruite dopo i crolli del 2018 e quelle interessate da interventi risalenti agli anni Ottanta non erano situazioni omogenee. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 42/2004

    interesse culturale particolarmente importante di tipo storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. a) del Codice dei Beni Culturali

    La dichiarazione di interesse culturale è stata valutata nel quadro del potere di tutela storico-artistica esercitato dall'amministrazione competente, il cui apprezzamento tecnico-discrezionale è sindacabile solo entro i limiti della logicità, coerenza e completezza.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    esercizio del potere di revoca

    La disciplina della revoca è stata richiamata dai ricorrenti, ma la sentenza non fonda su tale disposizione una specifica statuizione autonoma, respingendo il ricorso sulla ritenuta legittimità della nuova valutazione e della delimitazione del vincolo.

  • art. 42 Cost.

    La sentenza richiama il quadro costituzionale della tutela del patrimonio culturale mediante il riferimento generale all'ampiezza della tutela degli interessi storico-artistici, senza sviluppare una specifica interpretazione autonoma della disposizione.

Massime di principio

  • La dichiarazione di interesse culturale è espressione di discrezionalità tecnico-valutativa dell'amministrazione preposta alla tutela; il giudice amministrativo può censurarla soltanto quando la valutazione risulti illogica, incoerente, incompleta o fondata su criteri tecnici erronei, senza sostituire una propria valutazione a quella amministrativa nell'ambito dell'opinabilità scientifica.
  • La presenza di superfetazioni, interventi successivi, modifiche, degrado o ricostruzioni non esclude di per sé la possibilità di sottoporre un bene a vincolo culturale, quando la sua consistenza attuale conservi elementi di valore o rappresenti una testimonianza materiale di civiltà storicamente stratificata.
  • Nella riedizione del potere amministrativo conseguente a un giudizio, l'amministrazione non è tenuta a effettuare un nuovo sopralluogo se il riesame deve concentrarsi sulle specifiche censure dedotte e gli elementi necessari risultano già acquisiti, in particolare quando la porzione immobiliare era stata già esaminata e vincolata nel provvedimento originario.
  • La disparità di trattamento quale figura sintomatica dell'eccesso di potere richiede la dimostrazione dell'identità o dell'omogeneità delle situazioni poste a confronto; differenze nella storia costruttiva, nei crolli e negli interventi di ricostruzione possono giustificare una diversa delimitazione del vincolo culturale.

Come è indicizzato

MaterieVincolo culturale
RamiBeni culturali e paesaggio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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