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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11079/2025 del 27/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un articolo di stampa ritenuto diffamatorio pubblicato su un quotidiano. In primo grado la domanda risarcitoria della società attrice era stata accolta e i convenuti (proprietaria/editrice del giornale, direttore responsabile e giornalista autore del pezzo) erano stati condannati in solido al risarcimento del danno non patrimoniale, oltre che, per il giornalista, al pagamento della somma prevista dall'art. 12 l. n. 47/1948 e alla pubblicazione della sentenza. In appello la condanna risarcitoria era stata ridotta e revocata la statuizione ex art. 12 l. stampa. I soccombenti principali hanno ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2043 c.c. e 11 l. 47/1948, sostenendo che l'inesattezza contestata fosse marginale e che il nucleo vero della notizia fosse comunque attendibile, sicché la Corte d'appello avrebbe errato nel non considerarla inidonea a ledere ulteriormente la reputazione; 2) violazione degli artt. 21 Cost., 2043 e 2059 c.c., deducendo che il pezzo non avesse superato il limite della continenza e che la motivazione d'appello avesse in sostanza confuso la critica giornalistica con una propalazione illecita; 3) violazione degli artt. 2043, 2059, 2056, 1226 e 2697 c.c., contestando l'esistenza e la prova del danno non patrimoniale in capo a una persona giuridica, ritenendo che la controparte non avesse allegato fatti concreti e che il giudice avesse finito per sostituirsi alla parte nella deduzione del pregiudizio. La resistente ha proposto controricorso con ricorso incidentale, lamentando a sua volta la riduzione del quantum risarcitorio ex art. 1226 c.c. e sostenendo che la Corte territoriale avesse svalutato il danno non patrimoniale nonostante la diffusione nazionale del giornale e la rilevanza della vittima dell'offesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto che i primi due motivi del ricorso principale mirassero, in realtà, a una rivalutazione di merito delle circostanze fattuali già apprezzate dalla Corte d'appello: la pretesa marginalità dell'inesattezza della notizia e la supposta insussistenza del difetto di continenza erano censure fattuali, non un vero vizio di legittimità. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché non riportava in modo adeguato come il danno fosse stato allegato e conformato nell'atto introduttivo, limitandosi a deduzioni generiche. Anche il ricorso incidentale è stato ritenuto inammissibile, perché sotto l'apparente denuncia di violazione di legge pretendeva soltanto una nuova quantificazione equitativa del risarcimento mediante una diversa valutazione dei fatti. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La Corte evidenzia che la dedotta violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione dei fatti o una nuova ponderazione delle circostanze già accertate dal giudice di merito.

  • art. 2043 c.c.

    È richiamato come norma sulla responsabilità aquiliana, ma la Corte non entra nel merito perché le censure vengono considerate fattuali o inammissibili.

  • art. 2059 c.c.

    È richiamato per il danno non patrimoniale, ma la decisione ribadisce che la sua deduzione richiede allegazione e prova, non essendo sufficiente un richiamo astratto al pregiudizio.

  • art. 2056 c.c.

    È richiamato quale norma di rinvio per la liquidazione del danno; la Corte osserva che il ricorso incidentale mira solo a una diversa quantificazione equitativa.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa del danno non può essere censurata in cassazione tramite una mera richiesta di sostituzione della valutazione di merito con una diversa stima fattuale.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte richiama l'onere della prova in tema di danno non patrimoniale, evidenziando che la doglianza è inammissibile se non riporta in modo autosufficiente le allegazioni svolte in primo grado.

  • art. 21 Cost.

    È evocato con riferimento alla libertà di manifestazione del pensiero e alla cronaca giornalistica, ma la Corte non ne affronta il bilanciamento nel merito perché la censura è reputata fattuale.

  • art. 11 l. 47/1948

    È richiamato in relazione alla disciplina della diffamazione a mezzo stampa e alla rilevanza della verità del fatto narrato, ma senza accoglimento delle censure proposte.

  • art. 12 l. 47/1948

    È la base della condanna al pagamento di una somma ulteriore a carico del giornalista, statuizione poi revocata in appello e non riformata dalla Cassazione per effetto del rigetto del ricorso principale e dell'inammissibilità dell'incidentale.

  • art. 348-ter c.p.c.

    È richiamato per escludere un sindacato di legittimità che si risolva in una critica motivazionale sui fatti già scrutinati nei gradi di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, in quanto soccombenti nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle circostanze di fatto già accertate dal giudice di merito, specie quando si contesti la marginalità di un'inesattezza o il superamento del limite di continenza nella cronaca giornalistica.
  • In tema di diffamazione a mezzo stampa, la verifica della verità, della pertinenza e della continenza resta ancorata a un apprezzamento fattuale del giudice di merito; il sindacato di legittimità è precluso quando la censura mira solo a sostituire una diversa lettura del contenuto dell'articolo.
  • Il danno non patrimoniale invocato da una persona giuridica deve essere allegato e provato, anche mediante presunzioni, e il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente nel riportare le deduzioni rilevanti svolte nei gradi di merito.
  • La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale può essere censurata in cassazione solo per effettivi vizi di diritto o di motivazione, non per ottenere una nuova quantificazione basata su indici fattuali diversi o su una diversa stima della gravità dell'illecito.
  • Quando il ricorso incidentale, pur richiamando norme di legge, mira in concreto a una mera rideterminazione del quantum risarcitorio, esso è inammissibile perché tende a ottenere un riesame del merito sotto forma di violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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