Sentenza del 25/01/2019 n. 583 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 72/2019 PROCESSO TRIBUTARIO - CONDANNA ALLE SPESE DEL GIUDIZIO - Deroga alla regola della soccombenza solo per gravi ed eccezionali ragioni - Criteri di liquidazione delle spese.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento di un avviso di intimazione, poiché Equitalia non aveva provato la regolare notificazione delle quattro cartelle sottostanti. Tuttavia, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva compensato le spese tra le parti. Gagliotta ha quindi impugnato parzialmente la sentenza, sostenendo che, in applicazione del principio della soccombenza, le spese dovessero essere poste a carico dell'ente soccombente. Equitalia ha difeso la compensazione richiamando la semplicità della controversia, l'assenza di attività istruttoria e il modesto valore della lite, chiedendo in subordine una riduzione degli importi.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l'appello. Ha escluso che la semplicità della controversia, l'assenza di istruttoria o il modesto valore della lite costituiscano, di per sé, gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese. Tali circostanze possono invece giustificare una riduzione dell'importo della condanna. Equitalia è stata quindi condannata a rifondere le spese, liquidate in euro 877,50 per il primo grado e in euro 250 per il secondo grado.
Norme richiamate
Principio della soccombenza nel processo tributario
La regola della soccombenza governa il regime delle spese di giudizio.
La parte soccombente deve normalmente sostenere le spese processuali. La deroga della compensazione richiede gravi ed eccezionali ragioni, non ravvisabili nella mera semplicità della lite, nell'assenza di istruttoria o nel modesto valore della controversia.
D.M. 55/2014, Tabella n. 24, Allegato 1
I parametri forensi possono essere utilizzati per determinare l'entità delle spese, anche applicando riduzioni coerenti con la semplicità della controversia e con l'attività effettivamente svolta.
Massime di principio
- La parte che perde la causa deve normalmente essere condannata alle spese; la compensazione è un'eccezione e deve essere sorretta da ragioni gravi ed eccezionali.
- La semplicità della controversia non giustifica, da sola, la compensazione delle spese; può anzi rendere più evidente la responsabilità della parte soccombente.
- L'assenza di istruttoria e il modesto valore della lite possono incidere sulla quantificazione delle spese, ma non eliminano automaticamente l'obbligo di rifonderle.
- Anche senza il deposito di una specifica nota spese, il giudice può liquidare le spese applicando i parametri forensi pertinenti.
- Quando l'appello riguarda esclusivamente la regolazione delle spese, la liquidazione del secondo grado può essere contenuta in ragione dell'oggetto limitato della controversia.
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