Sentenza del 04/06/2018 n. 2488 - Comm. Trib. Prov. Milano
Rimborso garanzie fidejussorie - Rimborso facoltativo credito IVA - Rimborso obbligatorio per danni economici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda la rimborsabilità dei costi sostenuti dal contribuente per una garanzia fideiussoria collegata al rimborso di un credito IVA. Il principio esposto distingue tra il rimborso IVA richiesto facoltativamente tramite fideiussione, come modalità più rapida alternativa alla compensazione futura, e le fideiussioni imposte dalla necessità di tutelarsi rispetto ad accertamenti o rettifiche dell'Amministrazione finanziaria.
La decisione
I costi della fideiussione sostenuti per ottenere facoltativamente e più rapidamente il rimborso del credito IVA non sono rimborsabili, poiché derivano da una scelta del contribuente e non da un comportamento necessitato dall'Amministrazione. Sono invece rimborsabili i costi delle garanzie prestate per ottenere la sospensione del pagamento, la rateizzazione o il rimborso di tributi accertati, non dovuti o dovuti in misura inferiore, quando l'accertamento o la rettifica dell'Amministrazione risulti poi errato o illegittimo. Il testo non indica gli estremi della sentenza né consente di identificare con certezza le parti processuali.
Norme richiamate
Articolo 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il testo richiama l'art. 8 della legge 212/2000, senza riportarne il testo letterale.
La norma è interpretata nel senso che il contribuente ha diritto al rimborso dei costi delle garanzie fideiussorie sostenuti per effetto di pretese fiscali dell'Amministrazione successivamente riconosciute come non dovute o dovute in misura inferiore, così da evitare che subisca un danno economico derivante da un comportamento amministrativo non corretto.
Massime di principio
- Le spese sostenute per una fideiussione non sono automaticamente rimborsabili: occorre verificare se la garanzia sia stata necessaria per un atto o una pretesa dell'Amministrazione oppure sia stata scelta volontariamente dal contribuente per ottenere un vantaggio, come un rimborso più rapido.
- Quando la fideiussione serve soltanto ad accedere a una modalità alternativa e più celere di rimborso del credito IVA, il relativo costo resta normalmente a carico del contribuente, perché non deriva da un comportamento illegittimo o impositivo dell'Amministrazione.
- Quando la garanzia è necessaria per sospendere, rateizzare o ottenere il rimborso di somme richieste dall'Amministrazione e la pretesa fiscale viene poi annullata o ridotta, i costi possono essere rimborsabili come danno conseguente all'erronea attività amministrativa.
- Per valutare casi analoghi sono decisivi la causa della fideiussione, il grado di necessità della garanzia, la presenza di un accertamento o rettifica dell'Amministrazione e l'esito definitivo del contenzioso tributario.
Testo integrale
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