Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20838/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi. 1) Violazione/erronea applicazione della disciplina della prescrizione (art.159 c.p. in relazione all'art.2 c.p. e alle disposizioni emergenziali art.83 d.l. 17/03/2020 n.18 e art.36 d.l. 8/04/2020 n.23): censura del calcolo dei periodi di sospensione della prescrizione con particolare riferimento al dies ad quem della sospensione per COVID-19 (sostenendo che la sospensione dovesse terminare il 15/04/2020 e non l'11/05/2020) e che, correttamente calcolata, la prescrizione sarebbe già intervenuta alla data della sentenza impugnata (04/07/2022). 2) Violazione dell'art.4, legge 18/04/1975 n.110 (porto d'armi) e vizio di travisamento della prova: deduzione che il coltello era giustificatamente portato per motivi di lavoro (attività di pastore), richiamando anche le dichiarazioni testimoniali della moglie, e che i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente questa giustificazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla questione del giustificato motivo (art.4 legge 110/1975) la Corte ha ritenuto che la valutazione dei giudici di merito fosse congrua: il porto del coltello non risultava contestuale all'attività agricola (l'imputato si trovava in centro cittadino a cavallo e in evidente stato di ebbrezza), quindi la versione difensiva è stata ritenuta inverosimile; le censure che introducono fatti nuovi o rivalutazioni integrali della prova non sono consentite in sede di legittimità. Sulla prescrizione, la Corte ha seguito la giurisprudenza consolidata: i periodi di sospensione calcolati dalla Corte territoriale (complessivi 7 mesi e 20 giorni; nello specifico: 29/01/2020-04/03/2020; 06/04/2020-11/05/2020 per sospensione ex lege COVID; 6/07/2020 per 60 giorni; 09/11/2020-10/12/2020; 08/04/2021-22/04/2021; 13/09/2021-11/10/2021; 15/11/2021-13/12/2021) sono corretti alla luce della giurisprudenza di legittimità che disciplina le due "fasi" di sospensione per l'emergenza pandemica. Pertanto il termine di prescrizione risultava collocarsi all'11/07/2022 e non era spirato alla data della sentenza impugnata (04/07/2022). Esito: ricorso inammissibile; ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma 2

    Il giudice di merito ha valutato che il "giustificato motivo" per il porto del coltello non risultava sussistente per mancanza di immediata contestualità con l'attività lavorativa (pastore), soprattutto considerata la presenza in centro cittadino e lo stato di ebbrezza; la Corte di Cassazione ha ritenuto la valutazione dei fatti di merito non sindacabile in sede di legittimità salvo vizi manifesti.

  • decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 83

    «dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020»

    La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità che distingue le due fasi di sospensione previste dal d.l. n.18/2020: per gli udienze fissate nella prima fase (9/03/2020-11/05/2020) si applica la sospensione prevista (pari, secondo la giurisprudenza, a 64 giorni), mentre la disciplina del comma 9 (seconda fase) si applica solo se l'udienza era fissata nel periodo successivo; la sommazione dei periodi di sospensione è consentita solo se l'udienza è stata fissata nei rispettivi periodi.

  • decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, art. 36

    Ha ampliato la durata complessiva della sospensione delle udienze per l'emergenza sanitaria; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione combinata delle disposizioni emergenziali in relazione alle date effettive di fissazione delle udienze nel fascicolo.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che le censure mosse fossero manifestamente infondate o consistessero in rivendicazioni di fatto non consentite in sede di legittimità, rendendo il ricorso inammissibile.

  • disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 173

    Il ricorso è stato enunciato nei limiti richiesti dall'art.173 disp. att. c.p.p. e la Corte ha motivato seguendo i limiti di specificazione delle censure.

  • codice di procedura penale, art. 616

    A seguito della declaratoria di inammissibilità e in mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha disposto l'onere delle spese del procedimento e il pagamento di una somma alla cassa delle ammende (fissata in 3.000,00 euro).

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 5292/2020 e altre pronunce richiamate)

    La Corte ha richiamato orientamenti della Cassazione che stabiliscono i criteri per il conteggio della sospensione della prescrizione durante l'emergenza COVID-19 (quando e come sommare i periodi disciplinati dai diversi commi dell'art.83 d.l. 18/2020).

Massime di principio

  • Sul porto d'armi (art.4 legge 110/1975): il "giustificato motivo" deve risultare, in modo immediato e verificabile, nel contesto del controllo; dichiarazioni rese successivamente (es. testimonianze) possono non essere sufficienti a ribaltare la valutazione dei fatti fatta dai giudici di merito, specie se mancano elementi di contesto (es. presenza in campagna) o si rilevano circostanze che rendono la versione difensiva poco credibile (es. stato di ebbrezza).
  • Sulla prescrizione e le sospensioni COVID: per calcolare la prescrizione occorre verificare le date precise in cui erano fissate le udienze; le sospensioni dettate dai d.l. n.18/2020 e n.23/2020 si applicano in funzione del periodo in cui l'udienza era fissata e non si sommano automaticamente se l'udienza non è stata fissata in entrambi i periodi disciplinati; attenersi alla giurisprudenza di legittimità che ha dettagliato la sommazione dei periodi. Documentare e provare le singole date e le ordinanze di rinvio è essenziale per contestare il calcolo compiuto dal giudice.
  • In Cassazione non è possibile chiedere la riforma basandosi su nuovi elementi di fatto o su una rivalutazione integrale della prova: le doglianze devono riguardare violazioni di diritto o vizi motivazionali evidenti; questioni meramente probatorie o valutazioni di fatto sono di regola inammissibili.
  • Se si contesta il calcolo della prescrizione per cause straordinarie (es. COVID), è importante precisare e documentare il dies a quo e il dies ad quem rilevanti e riferirsi alla giurisprudenza consolidata per sostenere la diversa interpretazione; altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato manifestamente infondato o inammissibile.
  • Rischi procedurali: un ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e pagamento alla cassa delle ammende; valutare attentamente l'ammissibilità e la fondatezza delle censure prima di proporre il gravame.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.