Cassazione Penale, Sentenza n. 5840/2024 del 09/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e illogicità della motivazione relativa al calcolo della pena nella determinazione della continuazione tra due sentenze: 1) Corte d'appello di Genova (condanna per art. 74 DPR 309/1990, pena 11 anni, 1 mese e 10 giorni) e 2) Corte d'appello di Roma (condanna per artt. 73, 80 DPR 309/1990 e artt. 3,4 L. 146/2006, pena 11 anni). Il ricorrente censura in particolare: (i) che l'aumento della pena applicato al reato satellite (sentenza 2) è stato fissato in misura sensibilmente distante dal minimo previsto dall'art. 81 c.p. e molto superiore a quello adottato dal giudice di cognizione per reati analoghi; (ii) che il Tribunale ha errato nel richiamare l'art. 81, comma 4 c.p. in relazione alla recidiva ex art. 99 comma 4 c.p., posto che la recidiva è emersa solo successivamente alla commissione del reato principale, con la conseguente illegittimità del vincolo annesso al limite minimo di aumento per la continuazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato quanto al primo profilo: ha censurato l'insufficiente motivazione del Tribunale in ordine all'entità dell'aumento di pena operato per il reato satellite, rilevando che il G.E. si è limitato a riferirsi genericamente alla gravità dei fatti (importazione di circa 283 kg di cocaina) senza esplicitare il percorso logico-giuridico e i parametri legali usati per quantificare l'incremento. Sul secondo profilo la Corte ha ritenuto la censura sostanzialmente irrilevante, osservando che l'accertamento della recidiva ex art. 99 comma 4 c.p. non ha inciso in modo determinante sulla determinazione della pena del reato satellite (l'aumento operato era superiore a 1/3). Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al punto relativo alla motivazione dell'aumento di pena e ha disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione in diversa composizione (come prescrive la sentenza della Corte costituzionale n. 183/2013) perché integri la motivazione esplicitando le ragioni dell'incremento per il reato satellite.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Norma sostanziale che integrava il titolo di reato per il primo capo (importazione/traffico di stupefacenti); richiamata per identificare la fattispecie penalmente rilevante alla base della prima condanna.
D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80
Norme sostanziali che integrano le fattispecie contestate con la seconda sentenza (detenzione/traffico e circostanze aggravanti); usate per qualificare il reato satellite.
Legge n. 146 del 2006, artt. 3 e 4
Richiamata come norma integrativa/aggravante collegata alla seconda condanna; serve a descrivere gli illeciti per i quali è stata pronunciata la pena.
Codice penale, art. 81, comma 2
Interpretato dalla Corte come norma che impone l'aumento della pena per la continuazione (con un limite minimo e massimo), ma la sua applicazione richiede che il giudice motivi distintamente l'entità dell'aumento per ciascun reato satellite e verifichi la proporzione tra le pene.
Codice penale, art. 81, comma 4
Richiamato dal Tribunale nel caso concreto; la Corte di legittimità ha ritenuto però che l'eventuale richiamo a tale comma e la questione relativa alla recidiva non avessero inciso decisivamente sulla determinazione della pena satellite nel caso concreto.
Codice penale, art. 99, comma 4
Norma sulla recidiva; nel ricorso si contestava l'uso della recidiva per vincolare l'aumento minimo per la continuazione, ma la Corte ha ritenuto la rilevanza della recidiva sostanzialmente irrilevante ai fini dell'esito perché l'aumento operato era comunque superiore a 1/3.
Codice penale, art. 31
Richiamato dalla giurisprudenza citata come parametro di rispetto dei limiti di commisurazione della pena; la Corte ha sottolineato che la motivazione deve consentire di verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa (evitare un cumulo materiale surrettizio).
Corte Costituzionale, sentenza n. 183 del 2013
Richiama l'obbligo di rinvio al giudice dell'esecuzione in diversa composizione; la Corte di Cassazione ha disposto il rinvio conformemente a questa pronuncia.
Massime di principio
- In caso di continuazione il giudice dell'esecuzione deve individuare il reato più grave, stabilire la pena-base e calcolare aumenti distinti e motivati per ciascun reato satellite; non è sufficiente un richiamo generico alla gravità complessiva dei fatti.
- La motivazione degli aumenti deve essere proporzionata e specifica in relazione all'entità degli incrementi: più rilevante è l'aumento, più dettagliata deve essere la motivazione, per consentire il controllo del percorso logico-giuridico e per escludere un cumulo materiale di pene.
- La presenza di recidiva (art. 99 c.p.) va valutata con attenzione rispetto al momento della commissione dei fatti; tuttavia, se l'aumento operato risulta superiore a certi limiti (es. oltre 1/3), la rilevanza della recidiva può risultare non determinante ai fini del vizio impugnatorio.
- Se la motivazione relativa all'entità dell'incremento è carente, la Corte di Cassazione può annullare il provvedimento e disporre il rinvio al giudice dell'esecuzione, con diversa composizione, perché integri la motivazione secondo i parametri di legge.
- Per evitare censure in sede di legittimità, il giudice dell'esecuzione dovrebbe esplicitare i criteri normativi e fattuali (gravità specifica del singolo fatto, grado di partecipazione, quantitativi, circostanze) che giustificano l'entità degli aumenti per ciascun reato-satellite.
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