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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26545/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: (1) violazione di legge processuale per mancata considerazione dell'impedimento a comparire dell'istante (positività al Covid-19 comprovata da certificato), essendo il provvedimento deciso in udienza camerale alla quale il ricorrente non ha potuto fisicamente partecipare; (2) vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di differimento dell'udienza, presentata in vista dell'acquisizione di documentazione propedeutica a una istanza di affidamento terapeutico-riabilitativo ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; (3) vizio di motivazione nel rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, con contestazione della congruità delle valutazioni del Tribunale rispetto al percorso di emenda e reinserimento sociale del ricorrente.

La decisione

La Corte rileva la fondatezza del primo motivo: il certificato sanitario attestante la positività al Covid-19 depositato in udienza integra un legittimo impedimento e, nel caso di soggetto in stato di libertà, equivale a implicita richiesta di essere sentito personalmente. Il Tribunale di sorveglianza non ha valutato né motivato sull'impedimento né disposto il differimento, procedendo invece in assenza dell'interessato. Per tali ragioni la Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia il processo al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio; le altre doglianze risultano assorbite dall'annullamento.

Norme richiamate

  • art. 678 cod. proc. pen.

    Disposizione che dispone l'applicazione al procedimento di sorveglianza delle norme sull'esecuzione; la Corte richiama che tramite tale richiamo si applicano anche le regole dell'art. 666 relative alla celebrazione dell'udienza

  • art. 666 cod. proc. pen., comma 4

    «l'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero» e «l'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente»

    Pur affermando la necessarietà della partecipazione del difensore e del PM, la giurisprudenza ha precisato che la partecipazione personale del condannato è normalmente facoltativa; tuttavia, se il condannato in stato di libertà produce tempestiva certificazione di impedimento, tale documento si considera implicita richiesta di essere sentito e impone al giudice di valutare l'impedimento e, se del caso, rinviare l'udienza

  • art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma evocata come titolo normativo per l'affidamento terapeutico-riabilitativo; la Corte rileva che la richiesta di differimento era finalizzata all'acquisizione di documentazione utile per istanze ex art. 94, ma decide l'annullamento per vizio procedurale prima di entrare nel merito della valutazione

  • giurisprudenza di legittimità

    Sez. 1, n. 1913 del 23/10/2020 (Di Bari); Sez. 1, n. 2865 del 13/12/2012 (Mennai); Sez. 1, n. 25891 del 17/04/2001 (Ferrara); Sez. 1, n. 26478 del 09/06/2009 (Martino); Sez. 1, n. 45475 del 19/11/2008 (Guglielmi); Sez. 1, n. 5653 del 30/10/1996 (Cafagno)

    Costante orientamento secondo cui nel procedimento di sorveglianza la partecipazione personale del condannato è normalmente facoltativa; tuttavia, se il condannato in stato di libertà documenta un impedimento legittimo comunicato tempestivamente, ciò si reputa equipollente a richiesta di essere sentito e impone al giudice di valutare l'impedimento e disporre il rinvio, altrimenti si configura nullità insanabile

Massime di principio

  • Nel procedimento di sorveglianza la partecipazione personale del condannato è, di regola, facoltativa; tuttavia, se il soggetto è in stato di libertà e documenta tempestivamente un impedimento (es. certificato medico), tale documentazione va considerata come implicita richiesta di essere sentito e il giudice deve valutare l'impedimento e, se fondato, rinviare l'udienza.
  • Se il condannato è in stato di detenzione, l'eventuale impedimento assume rilievo solo se il detenuto ha preventivamente chiesto espressamente di essere sentito; senza tale richiesta il mancato svolgimento personale non inficia automaticamente il procedimento.
  • Il difensore, quando deposita certificazioni attestanti un impedimento, dovrebbe espressamente chiedere il differimento o la convocazione successiva per evitare ambiguità; l'omissione può comunque essere sanata se il giudice valuta e motiva sul certificato, ma l'inerzia del giudice può determinare l'annullamento.
  • La mancata decisione o la mancata valutazione motivata da parte del Tribunale sul legittimo impedimento configura vizio procedurale che può condurre all'annullamento dell'atto impugnato e al rinvio per nuovo giudizio, con assorbimento degli altri motivi di ricorso.
  • Quando una richiesta di differimento è finalizzata all'acquisizione di documentazione propedeutica a specifiche istanze (es. affidamento terapeutico ex art. 94 DPR 309/90), è opportuno documentare chiaramente l'utilità della documentazione e, se possibile, ottenere il differimento con formale istanza per rendere più solida la posizione procedurale.
  • Per evitare rischi di nullità, il giudice deve sempre pronunciarsi esplicitamente sull'esistenza e sulla rilevanza degli impedimenti tempestivamente dedotti e motivare la decisione di procedere o di rinviare.

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