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Sentenza

Sentenza n. 4859/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a- del diniego della concessione del suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, del Comune di Afragola - SETTORE URBANISTICA - Prot.G. 0021938/2025 - U - del 10/04/2025, a firma congiunta del Tecnico Istruttore Geom. Vincenzo De Liso e del Dirigente Ing. Valerio Esposito, in relazione all’istanza presentata dal Condominio ricorrente, finalizzata ad ottenere la concessione di suolo pubblico permanente mediante installazione di alzabarriera elettromeccanica sul marciapiede antistante il passo carrabile del fabbricato condominiale di C.so Garibaldi n.160; b- ove occorra, del parere negativo del Comando di Polizia Locale di Afragola prot. n.20705/2025 del 07/04/2025, mai conosciuto e dal contenuto ignoto, richiamato aliunde nel provvedimento impugnato sub a); c- dove e per quanto occorrer possa, del Regolamento Comunale di Afragola (Na), nonché delle Delibera C.C. n. 58 del 31/5/2022, di contenuti ignoti, richiamati nel provvedimento impugnato sub a), ove lesivi dell’interesse legittimo pretensivo del Condominio ricorrente; d- ed ancora, ove occorra, dell’art. 7, del Regolamento del Comune di Afragola, ove e se lesivo dell’interesse legittimo pretensivo del Condominio ricorrente; e- di ogni atto presupposto, prodromico, connesso e/o consequenziale al diniego quivi gravato, non conosciuto, comunque lesivo degli interessi del Condominio ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti: - il parere negativo del Comando di Polizia Locale di Afragola prot. n. 20705/2025 del 07/04/2025.

Giustizia amministrativa202502494

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione permanente di suolo pubblico per l’installazione di una barriera elettromeccanica sul marciapiede antistante un passo carrabile, nonché il presupposto parere negativo della Polizia Locale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (condominio richiedente)

Prevale il privato

La controversia

Il condominio aveva chiesto al Comune la concessione permanente di suolo pubblico per installare una barriera elettromeccanica destinata a impedire la sosta abusiva di veicoli davanti al passo carrabile e a garantire l’accesso all’area cortilizia. Il Comune ha respinto l’istanza ritenendo che il manufatto costituisse un pericolo per i pedoni, richiamando il parere negativo della Polizia Locale e l’art. 7 del regolamento comunale sul canone patrimoniale, senza allegare o comunicare preventivamente il parere. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi; violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per difetto di motivazione e istruttoria; travisamento dei presupposti e carenza di verifica tecnica sulla sicurezza dell’intervento; illogicità e contraddittorietà della motivazione per mancata ponderazione tra interesse pubblico e interesse privato; violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice della strada. Con motivi aggiunti ha impugnato il parere della Polizia Locale, contestandone l’apoditticità, l’assenza di valutazione dei luoghi e del progetto, il mancato esame di eventuali prescrizioni alternative e l’erroneo richiamo all’assenza di una disciplina autorizzatoria.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo fondato e assorbente il motivo relativo alla violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990. Il Comune, in un procedimento avviato su istanza di parte, avrebbe dovuto comunicare preventivamente i motivi ostativi al rilascio della concessione, consentendo al condominio di presentare osservazioni e documentazione e di prospettare soluzioni tecniche o misure alternative al rigetto integrale. L’omissione ha compromesso il contraddittorio procedimentale e la funzione collaborativa e difensiva della partecipazione, impedendo anche una verifica condivisa della percorribilità di sistemi dissuasivi diversi. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell’accoglimento per motivi procedimentali.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Nei procedimenti a istanza di parte l’amministrazione deve comunicare, prima dell’adozione del provvedimento negativo, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, consentendo all’interessato di presentare osservazioni e documentazione. La garanzia partecipativa svolge una funzione collaborativa e difensiva e può contribuire alla completezza dell’istruttoria, anche mediante l’esame di soluzioni alternative al rigetto.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione al difetto di motivazione e di istruttoria; la relativa censura è stata assorbita dal TAR.

  • artt. 20, 21 e 22 d.lgs. 285/1992

    Richiamati dal ricorrente in relazione all’occupazione di suolo pubblico e agli accessi carrabili; le relative censure sono state assorbite.

  • art. 180 d.P.R. 495/1992

    Richiamato nel parere della Polizia Locale; la questione è rimasta assorbita dall’accoglimento per violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990.

Massime di principio

  • Nei procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990 comporta l’illegittimità del provvedimento negativo quando priva l’istante della possibilità effettiva di interloquire sulle ragioni ostative e di fornire osservazioni o documentazione utili.
  • Il contraddittorio procedimentale ex art. 10-bis l. 241/1990 ha natura non meramente formale: deve consentire all’interessato di contestare le ragioni ostative, integrare l’istruttoria e prospettare soluzioni alternative o misure tecniche idonee a superare gli ostacoli al rilascio del titolo richiesto.
  • La violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 è assorbente rispetto alle ulteriori censure sul merito dell’istruttoria e della motivazione del diniego, quando l’omissione partecipativa abbia impedito il confronto preventivo sulle ragioni ostative e sulle possibili alternative al rigetto.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoPartecipazione al procedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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