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Sentenza

Sentenza n. 640/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 535/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 535/2025, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare sulla carta elettronica del docente l’importo di Euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi Euro 1.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all’accredito sino all’effettiva attribuzione. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza del Ministero e ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, nonché la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato la mancata esecuzione. Il giudice ha verificato che la sentenza azionata era stata ritualmente notificata, era passata in giudicato ed era decorso il termine previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, per l’adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di conformarsi al giudicato, provvedendo al pagamento delle somme dovute secondo quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale di Agrigento, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale inutile decorso del termine, il TAR ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente dello stesso ufficio. Il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni, previa richiesta della ricorrente, e dovrà trasmettere al TAR una relazione sugli adempimenti compiuti. Non è stato previsto un compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in Euro 600,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie in caso di inerzia.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    Il decorso del termine di legge per l’adempimento da parte dell’amministrazione, successivo alla notificazione del titolo esecutivo, costituisce presupposto per la proposizione dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • d.m. n. 55/2014

    È stato utilizzato analogicamente come parametro per la liquidazione delle spese del giudizio, con riferimento ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari.

Massime di principio

  • Quando un titolo giudiziale notificato all’amministrazione è passato in giudicato ed è decorso il termine legale per l’adempimento, la mancata esecuzione, non contestata dall’amministrazione, giustifica l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine determinato, specificando le attività e le somme da corrispondere secondo quanto stabilito dal titolo esecutivo.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta subordinando il suo intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario della stessa amministrazione obbligata, anche con facoltà di delega, senza riconoscimento di un compenso quando si tratti di un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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