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Sentenza

Sentenza del 24/08/2022 n. 25198 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I contribuenti impugnavano un avviso di accertamento ICI relativo al 2007 per presunta differenza dovuta di Euro 803,88, contestando che l'intero importo era stato invece integralmente versato. Dopo l'introduzione del giudizio il Comune annullava l'avviso in autotutela perché la somma versata non era stata contabilizzata. Le commissioni tributarie di primo e secondo grado dichiaravano la cessazione della materia del contendere e compensavano le spese; i contribuenti ricorrevano in Cassazione deducendo, tra l'altro, vizio di motivazione e illegittimità della compensazione delle spese quando l'annullamento derivi da errore dell'ente o della concessionaria e contestando che non potevano essere puniti per aver scelto il ricorso giurisdizionale anziché l'istanza di autotutela.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso (quarto e quinto motivo, con assorbimento degli altri) ritenendo la motivazione della CTR illogica ed errata nella parte in cui giustificava la compensazione delle spese con il fatto che i contribuenti avrebbero potuto chiedere l'annullamento in autotutela e con il richiamo all'omessa contabilizzazione da parte della concessionaria. La Corte ha precisato che il contribuente ha diritto ad adire direttamente il giudice e che l'errore della concessionaria non esonera la responsabilità dell'ente. Inoltre la compensazione delle spese è possibile solo se il giudice indica ragioni non illogiche e, nel caso, non erano state fornite gravi ed eccezionali ragioni a giustificazione della compensazione ex art. 15 D.Lgs. 546/1992. Per questi motivi la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla CTR Toscana in diversa composizione per la nuova regolamentazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15

    Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate

    La Corte conferma che la compensazione è possibile ma richiede motivazione specifica; la norma è elastica e sottratta a un sindacato rigido, tuttavia le ragioni addotte devono essere non illogiche ed adeguatamente esplicitate.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46

    Prevede l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; la Corte ricorda che l'annullamento in autotutela non determina automaticamente la compensazione "ope legis" delle spese e che il giudice deve valutare la materia secondo il principio di soccombenza virtuale salvo motivazione per la compensazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 5

    Norme di legittimità invocate per impugnare la motivazione (vizio di motivazione e violazione di legge) della decisione di merito in relazione alla compensazione delle spese.

  • Codice di procedura civile, art. 92

    Richiede che il giudice, quando dispone la compensazione in mancanza di soccombenza reciproca, indichi 'giusti motivi' non illogici; la Corte evidenzia che la motivazione non può risolversi in formule vaghe o illogiche.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 274/2005

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della compensazione automatica (ope legis) delle spese in caso di cessazione della materia del contendere, imponendo al giudice l'obbligo di decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale salvo motivazione per compensazione.

Massime di principio

  • La semplice cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela non determina automaticamente la compensazione delle spese: il giudice tributario può compensare ma deve motivare adeguatamente e le ragioni non possono essere illogiche o apparenti.
  • Il contribuente ha il diritto costituzionale di adire direttamente il giudice senza essere obbligato a esperire preventivamente l'istanza di autotutela; la scelta di ricorrere giurisdizionalmente non giustifica di per sé la compensazione delle spese.
  • L'errore o la mancata contabilizzazione da parte della concessionaria non esonera automaticamente l'ente impositore dalla responsabilità e non è di per sé motivo sufficiente a fondare la compensazione delle spese senza adeguata motivazione.
  • Il potere del giudice di compensare le spese è discrezionale ed 'elastico' ma sottoposto a sindacato di legittimità: la Corte di Cassazione verifica che le ragioni addotte non siano illogiche o errate.
  • Nei casi di 'manifesta illegittimità' dell'atto sin dall'origine l'annullamento può comportare la condanna alle spese in favore del contribuente; fuori da questa ipotesi la compensazione resta possibile ma richiede specifiche e non contraddittorie motivazioni.

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