Sentenza n. 7355/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'esecuzione della sentenza n. 12386/25, con la quale il Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso ex art 281 decies c,p.c. del sig. Hewa Mainaththuge Sagarika Sandamali, ha condannato la resistenti amministrazioni al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.453,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., in favore dell’Avv. Ferrara, dichiaratosi antistatario;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione dell'obbligo di pagamento delle spese di lite liquidate dalla sentenza civile
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione, in parte qua, della sentenza del Tribunale di Roma che aveva condannato il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Roma al pagamento, in favore della parte ricorrente e dell'avvocato dichiaratosi antistatario, delle spese di lite liquidate in euro 1.453,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA. Ha dedotto la mancata ottemperanza delle amministrazioni all'obbligo di pagamento. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha emesso l'ordinativo di pagamento e il ricorrente ne ha confermato la ricezione, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'obbligazione di pagamento delle spese di lite oggetto del giudizio di ottemperanza era stata adempiuta dall'Amministrazione mediante emissione e invio dell'ordinativo di pagamento. Ha tuttavia condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 750,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, applicando il principio della soccombenza virtuale in ragione della necessità di instaurare il giudizio per ottenere l'adempimento.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adotta un provvedimento pienamente satisfattivo della pretesa azionata.
art. 281-decies c.p.c.
Richiamato quale base del giudizio civile nel quale erano state liquidate le spese di lite oggetto dell'ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento integrale dell'obbligo risultante dal provvedimento azionato determina la cessazione della materia del contendere, purché la pretesa sostanziale sia stata integralmente soddisfatta.
- L'emissione e la trasmissione dell'ordinativo di pagamento delle somme dovute in esecuzione di una sentenza possono rendere integralmente satisfattiva la pretesa azionata, quando tale adempimento sia confermato dalla parte interessata.
- La cessazione della materia del contendere non esclude la regolazione delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale: le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione che abbia adempiuto solo dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza.
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