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Ordinanza

Ordinanza n. 1449/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento “Transito in soprannumero di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato, nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 930 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e D.M. 18.04.2002. Sergente -OMISSIS-, nato a Messina (ME) il -OMISSIS-”, con cui si comunica l'esito della riunione degli Organi Programmatori, nonché l'assegnazione presso la Direzione di Munizionamento della Marina Militare - DIREMUNI Cava di Sorciaro - di Priolo Gargallo (SR), e si invita il ricorrente a presentarsi presso la predetta Direzione per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con l'assunzione in servizio; nonché di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali; nonché per il riconoscimento del diritto all'assegnazione del ricorrente presso una sede di servizio situata in prossimità della propria residenza e/o, comunque, per la condanna dell'Amministrazione alla rinnovazione dell'attività amministrativa relativa alla individuazione della sede di servizio secondo i principi e/o le modalità che Codesto Ecc.mo Tribunale vorrà indicare e riterrà opportuni, tenuto conto di quanto indicato in ricorso

Giustizia amministrativa202510888

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di transito in soprannumero nei ruoli civili del Ministero della Difesa, con assegnazione presso la Direzione di Munizionamento della Marina Militare di Cava di Sorciaro - Priolo Gargallo e obbligo di presentarsi per la sottoscrizione del contratto di lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa e di assegnazione a una sede situata presso Priolo Gargallo, chiedendone l'annullamento e, in via cautelare, la sospensione. Ha chiesto inoltre il riconoscimento del diritto a essere assegnato a una sede prossima alla propria residenza o, in subordine, la rinnovazione dell'attività amministrativa di individuazione della sede. La controversia riguarda la compatibilità della nuova sede e dei conseguenti lunghi spostamenti quotidiani tra Priolo Gargallo e Messina con la situazione sanitaria del ricorrente. In precedenza il TAR aveva ordinato al Ministero di riesaminare gli atti, approfondendo la compatibilità tra la sede assegnata e la situazione sanitaria accertata dalla Commissione Medica Ospedaliera di Messina. Il Ministero non ha dato riscontro entro i termini fissati né dopo la reiterazione dell'ordine di riesame. Il ricorrente aveva rappresentato che la CMO lo aveva ritenuto reimpiegabile in mansioni che non lo esponessero a stress psicofisici intensi e protratti e aveva depositato ulteriore documentazione sanitaria relativa all'evoluzione delle proprie condizioni fisiche e psichiche.

La decisione

Il TAR ha confermato la tutela cautelare, sospendendo gli effetti del provvedimento impugnato limitatamente all'obbligo del ricorrente di presentarsi presso la sede assegnata per la stipula del contratto di lavoro. La decisione è stata motivata dalla persistenza delle esigenze cautelari già riconosciute nei precedenti provvedimenti e dalla mancata esecuzione, da parte del Ministero, degli ordini di riesame disposti dal TAR. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire un accertamento tecnico sulla compatibilità tra il nuovo incarico presso Priolo Gargallo, i lunghi viaggi quotidiani necessari per raggiungerlo dalla residenza familiare a Messina e la prescrizione sanitaria di evitare stress psicofisici intensi e protratti, considerando anche l'attuale condizione fisica e psichica del ricorrente. Ha quindi disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandola alla Commissione Medica Ospedaliera di Messina, secondo modalità partecipate e con termine per il deposito della relazione fissato al 30 aprile 2026. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 17 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione del peculiare andamento della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 930 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Disciplina il transito del personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.

  • D.M. 18 aprile 2002

    È richiamato quale fonte regolatrice del transito del personale militare non idoneo nei ruoli civili del Ministero della Difesa.

  • art. 19 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per l'attività di verificazione disposta dal giudice amministrativo.

  • art. 66 c.p.a.

    Disciplina la verificazione, le modalità di svolgimento dell'incarico e il trattamento delle spese e spettanze del verificatore.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della tutela cautelare collegiale richiesta dal ricorrente.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione non dà esecuzione a un ordine giudiziale di riesame entro il termine assegnato, la persistente mancata riedizione dell'attività amministrativa può concorrere a giustificare la conferma della sospensione cautelare degli effetti dell'atto impugnato.
  • Nella valutazione cautelare della legittimità di un'assegnazione lavorativa disposta per un dipendente con limitazioni sanitarie, occorre verificare concretamente la compatibilità tra la sede, gli spostamenti necessari per raggiungerla, le mansioni assegnate e le prescrizioni mediche applicabili.
  • Quando la decisione richiede accertamenti tecnici specialistici sulla compatibilità tra un incarico lavorativo e le condizioni di salute dell'interessato, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandola a un organismo tecnico qualificato e assicurando il contraddittorio delle parti.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareIncompetenzaEffetto conformativo e riedizione del potere

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