Cassazione Penale, Sentenza n. 34213/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del GIP di Savona: la difesa chiedeva la declaratoria di cessazione della custodia cautelare in carcere ritenendo che, a seguito della nullità (o inesistenza) del decreto che disponeva il giudizio immediato, fosse decorso il termine massimo previsto per la fase delle indagini preliminari (art. 303 c.1 lett. a) c.p.p.) e che la misura dovesse quindi perdere efficacia. In sostanza il ricorrente contesta la decorrenza dei termini di fase e sostiene che il decreto fosse inesistente o comunque non idoneo a sospendere il decorso dei termini.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte ha ritenuto il motivo infondato: ha affermato che il decreto che disponeva il giudizio immediato, pur emesso in assenza di presupposti validi per alcune imputazioni, era esistente e ha prodotto effetti fino alla dichiarazione di nullità; la nullità dell'intero decreto (per carenza di valido interrogatorio su qualche capo) determina il regresso alla fase precedente e, ai sensi dell'art. 303 c.2 c.p.p., i termini di fase ricominciano a decorrere. Inoltre la Corte ha precisato che la richiesta del PM volta al giudizio immediato va valutata unitariamente e non può essere accolta solo in parte: se manca il presupposto per uno dei reati, il decreto deve essere respinto. Infine la Corte ha rilevato che non v'è stato alcun concreto pregiudizio per il ricorrente, atteso che il pubblico ministero ha tempestivamente rinnovato l'esercizio dell'azione penale.
Norme richiamate
art. 303 cod. proc. pen., comma 1 lett. a)
Individua il termine massimo per la fase delle indagini preliminari (ragione per cui la difesa invocava la cessazione della custodia). La Corte valuta che il termine contestato non aveva portato automaticamente alla perdita di efficacia della custodia, atteso il regresso determinato dalla nullità del decreto e il nuovo decorso dei termini ai sensi del comma 2.
art. 303 cod. proc. pen., comma 2
Stabilisce che, in caso di regresso alla fase precedente del procedimento, i termini di fase decorrono nuovamente. La Corte applica questo principio alla nullità del decreto di giudizio immediato: la nullità determina il regresso e il conseguente nuovo decorso dei termini.
art. 453 cod. proc. pen.
Regola la richiesta e il decreto di giudizio immediato: il giudice verifica i presupposti previsti dalla norma. La Corte sottolinea che la richiesta del PM contenente più contestazioni va valutata unitariamente e non può essere accolta parzialmente; se manca il requisito per una contestazione, il decreto deve essere respinto.
art. 178 cod. proc. pen., comma 1 lett. c)
Richiamato in rapporto alle nullità processuali: la violazione di norme procedurali che incidono sull'intervento dell'imputato può comportare nullità del provvedimento. La Corte sostiene che la mancanza di un valido interrogatorio integra una nullità rilevante.
art. 180 cod. proc. pen.
Collegato alle nullità che colpiscono atti compiuti in violazione delle garanzie dell'imputato; la Corte ritiene che l'assenza di un valido interrogatorio abbia determinato la nullità dell'intero decreto di giudizio immediato.
art. 640 cod. pen. e art. 61 n.5 cod. pen.
Indicano le fattispecie criminose (truffa aggravata) e l'aggravante contestata, ovvero i reati per i quali era stata disposta la misura cautelare; sono richiamate per ricostruire l'originario quadro accusatorio.
art. 185 cod. proc. pen.
Norma citata dalla difesa nelle censure; la sentenza non ritiene fondata la rilevanza della presunta violazione invocata dalla difesa e non accoglie la relativa interpretazione.
art. 307 cod. proc. pen.
Norma invocata dalla difesa; dalla motivazione è evincibile che la Corte non ha ritenuto fondata la lettura difensiva connessa a tale articolo e ha ritenuto corretto l'operato del giudice del riesame.
Massime di principio
- La richiesta del pubblico ministero di giudizio immediato contenente più imputazioni va valutata unitariamente: se manca il presupposto per anche una sola di esse il decreto non può essere emesso per alcune e respinto per altre.
- Un decreto che dispone il giudizio immediato, pur eventualmente emesso senza i presupposti per alcuni capi, è un atto 'esistente' e produce effetti fino al momento della sua declaratoria di nullità; la sua invalidità non equivale automaticamente a 'inesistenza' retroattiva.
- La nullità del decreto di giudizio immediato che incide sulle garanzie dell'imputato determina il regresso alla fase precedente: in tal caso i termini di durata massima della custodia cautelare ricominciano a decorrere ai sensi dell'art. 303 c.2 c.p.p.
- Solo la mancata emissione dell'atto che comporta il passaggio di fase (e non la sua successiva invalidità) può dar luogo alla perdita di efficacia della custodia cautelare per superamento dei termini della fase precedente, salvo che non si siano verificati concreti ritardi o pregiudizi irreversibili.
- Se la nullità viene dichiarata ma il pubblico ministero rinnov tempiamente l'esercizio dell'azione penale, la ripartenza dei termini e l'assenza di una concreta stasi processuale possono impedire la perdita di efficacia della misura cautelare.
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