Sentenza del 04/12/2019 n. 31590 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al maggior tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, sostenendo di avere diritto alla riduzione al 20% prevista per gli scarti e i sovvalli derivanti da attività di selezione, riciclaggio o compostaggio. La società deduceva inoltre l'inammissibilità dell'intervento della Regione, la carenza di firma, data e motivazione dell'avviso e l'omesso esame delle autorizzazioni provinciali riguardanti triturazione, vagliatura, recupero della frazione umida e suo riutilizzo per la copertura dei rifiuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'intervento adesivo della Regione Liguria, in quanto titolare di un interesse giuridicamente qualificato quale ente beneficiario del tributo. Il motivo relativo ai vizi formali e motivazionali dell'avviso è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché la società non aveva riportato nel ricorso il testo dell'atto impositivo. Anche le censure sulla riduzione del tributo sono state dichiarate inammissibili: la mera triturazione e vagliatura dei rifiuti, finalizzata all'ottimizzazione dello stoccaggio e alla copertura giornaliera della discarica, non costituisce attività di recupero, selezione automatica, riciclaggio o compostaggio idonea a beneficiare dell'aliquota ridotta. La società è stata condannata a rimborsare le spese processuali alla Regione e alla Provincia, liquidate complessivamente in 8.000 euro oltre accessori e spese forfettarie, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 24
Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1 gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
La norma istituisce il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, comunemente definito ecotassa.
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 40
Per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio [...] il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento.
La riduzione al 20% si applica esclusivamente agli scarti e sovvalli prodotti da effettive attività di selezione automatica, riciclaggio o compostaggio, non a qualsiasi trattamento preliminare dei rifiuti.
Legge regionale Liguria 13 maggio 1996, n. 21, art. 3, comma 4
Gli scarti ed i sovvalli [...] sottoposti a trattamento con operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio in impianti a tecnologia complessa [...] sono soggetti al pagamento [...] nella misura del 20 per cento.
La disciplina regionale richiede cumulativamente che si tratti di scarti o sovvalli e che siano stati sottoposti a specifiche operazioni di recupero in impianti a tecnologia complessa.
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, comma 3
La Corte ammette l'intervento adesivo dipendente di un soggetto portatore di un interesse giuridicamente rilevante e qualificato, anche nel processo tributario, quando il giudicato può produrre effetti riflessi nella sua sfera giuridica.
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 2
La censura relativa ai vizi dell'atto impositivo deve essere proposta in modo autosufficiente, consentendo alla Corte di verificare il contenuto dell'atto e le contestazioni mosse.
Codice di procedura civile, art. 366
Il ricorso per cassazione deve contenere elementi sufficienti a consentire la verifica delle censure sulla base del solo ricorso; la mancata trascrizione o riproduzione dell'atto amministrativo contestato può determinarne l'inammissibilità.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto, quando dovuto, al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello già versato.
Massime di principio
- La riduzione dell'ecotassa non deriva dalla semplice movimentazione, triturazione, vagliatura o inertizzazione dei rifiuti: occorre dimostrare un'effettiva attività di recupero riconducibile alle operazioni specificamente previste dalla legge.
- Le autorizzazioni amministrative devono attestare in modo chiaro che l'impianto svolge attività di selezione, riciclaggio o compostaggio; un'autorizzazione riferita soltanto all'ottimizzazione dello stoccaggio o alla gestione della discarica non è sufficiente.
- Per ottenere l'aliquota ridotta è necessario documentare sia la natura degli scarti o sovvalli sia la loro provenienza da un trattamento qualificato e autorizzato, conservando registri, formulari, autorizzazioni e documentazione delle quantità trattate.
- Nel ricorso per cassazione, chi contesta la motivazione o i vizi formali di un avviso deve riportarne il contenuto essenziale e indicare con precisione gli elementi che consentono il controllo della censura; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
- Un ente pubblico beneficiario del tributo può intervenire nel processo tributario a sostegno dell'amministrazione impositrice quando dispone di un interesse giuridico qualificato e il giudizio può produrre effetti riflessi sulla sua posizione.
- La qualificazione tecnica dell'attività svolta e la verifica delle autorizzazioni costituiscono normalmente accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e sono difficilmente contestabili in cassazione, salvo specifici vizi di motivazione o violazioni di legge.
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