Cassazione Penale, Sentenza n. 06740/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere: con il primo motivo deduce la nullità dell'ordinanza genetica per omissione dell'interrogatorio preventivo introdotto dalla legge n. 114/2024 (art. 291, comma 1-quater e art. 292, comma 3-bis), atteso che la misura era stata disposta anche in relazione a un reato "ostativo" (rapina aggravata tentata) che consentirebbe di soprassedere all'interrogatorio. Il Tribunale del riesame aveva però annullato l'ordinanza rispetto a quel capi di imputazione per inutilizzabilità delle intercettazioni, venendo così meno il titolo che giustificava l'esclusione dell'interrogatorio: il ricorrente sostiene che, una volta venuto meno tale titolo in sede di riesame (effetto interamente devolutivo), l'ordinanza originaria è affetta da nullità originaria e inemendabile. Con un secondo motivo lamenta altresì carenza di motivazione circa l'adeguatezza della sola misura carceraria e disparità di trattamento rispetto ad altri coimputati.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso con riguardo al primo motivo (con efficacia assorbente sul secondo). Ha ritenuto che la legge n. 114/2024 ha introdotto l'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, e la conseguente nullità dell'ordinanza se tale interrogatorio non è stato svolto nei casi previsti (art. 292, comma 3-bis). Ha enunciato che, se in sede di riesame viene meno il reato che giustificava l'esclusione dell'interrogatorio (p.es. perché le intercettazioni sono inutilizzabili e ne conseguono carenza di gravi indizi), l'ordinanza cautelare originaria risulta "originariamente" nulla ex tunc; dunque l'annullamento del provvedimento del riesame comporta l'annullamento senza rinvio anche dell'ordinanza genetica. In conseguenza, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del GIP del 4 luglio 2025 relativa a Ciranni, e ha dichiarato la cessazione della custodia cautelare in carcere.
Norme richiamate
legge n. 114 del 9 agosto 2024
ha introdotto l'art. 291, comma 1-quater e il comma 3-bis dell'art. 292 del c.p.p.; l'art. 291, comma 1-quater recita: "fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale"
La legge ha creato l'obbligo dell'interrogatorio preventivo salvo specifiche eccezioni; l'omissione, nei casi previsti, determina la nullità dell'ordinanza cautelare secondo quanto previsto dall'art. 292, comma 3-bis.
art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.
"l'ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'art. 291, comma 1-quater"
Stabilisce la nullità dell'ordinanza cautelare quando, nelle ipotesi tassativamente indicate, non sia stato effettuato l'interrogatorio preventivo; la nullità ha carattere "genetico" se l'interrogatorio era richiesto.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
L'omissione dell'interrogatorio previsto dall'art. 291, comma 1-quater integra una nullità a "regime intermedio" che può essere dedotta fino all'udienza dinanzi al tribunale del riesame o rilevata da quest'ultimo; se la nullità emerge dal riesame in modo tale da incidere sul presupposto originario della misura, il provvedimento va annullato ex tunc.
art. 274, comma 1, cod. proc. pen.
Indica le esigenze cautelari (fra cui il pericolo di fuga e il pericolo di inquinamento probatorio) che, se adeguatamente motivate, possono giustificare la deroga all'interrogatorio preventivo; tali esigenze devono essere valutate oggettivamente al momento dell'adozione del provvedimento.
art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen.
Contiene l'elenco di delitti per i quali, in relazione all'art. 291, comma 1-quater, può sussistere la deroga all'interrogatorio preventivo (delitti c.d. "ostativi"). Se la relativa imputazione viene successivamente esclusa, viene meno la giustificazione per l'esclusione dell'interrogatorio.
Massime di principio
- Se in sede di riesame viene meno il reato "ostativo" che giustificava la non effettuazione dell'interrogatorio preventivo, l'ordinanza cautelare originaria decade ex tunc: si tratta di una nullità "genetica" e l'ordinanza va annullata senza rinvio.
- L'obbligo dell'interrogatorio preventivo (art. 291, comma 1-quater) dev'essere valutato oggettivamente con riguardo alla complessiva domanda cautelare; non è sufficiente che sussista una deroga rispetto a un solo capo se, valutando globalmente i reati, l'interrogatorio risultava dovuto.
- L'omissione dell'interrogatorio previsto costituisce nullità che può essere dedotta fino all'udienza davanti al tribunale del riesame o essere rilevata d'ufficio da quest'ultimo; oltre tale fase la nullità non può essere fatta valere per la prima volta.
- Il tribunale del riesame non può "sanare" mediante integrazione motivazionale una nullità genetica derivante dall'omissione dell'interrogatorio: la valutazione ex post può solo confermare o annullare l'originario provvedimento.
- Per la difesa: sollevare tempestivamente l'eccezione di omissione dell'interrogatorio e, se il riesame esclude l'elemento ostativo (p.es. per inutilizzabilità di intercettazioni), chiedere l'annullamento immediato e la cessazione della custodia cautelare.
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