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Sentenza

Sentenza n. 1647/2026 - Catania, Sezione 4

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 295/2025 del 04.03.2025, emessa dal Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202502603

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro, n. 295/2025, relativa all'accredito della carta elettronica per la formazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui il Tribunale di Ragusa aveva riconosciuto il suo diritto, per gli anni scolastici 2019/20-2023/24, all'assegnazione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, del valore annuo di € 500,00, condannando il Ministero ad accreditare complessivamente € 2.500,00, oltre rivalutazione monetaria. La sentenza era stata notificata all'amministrazione ai fini esecutivi e risultava decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 669/1996. Il Ministero non si è costituito e non ha dimostrato di avere eseguito il giudicato. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, anche mediante commissario ad acta, nonché la condanna dell'amministrazione alla penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto l'azione di ottemperanza, rilevando che il giudicato era comprovato, era stato ritualmente notificato per l'esecuzione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e l'amministrazione non aveva provato l'adempimento, benché tale prova gravasse su di essa. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario mediante il pagamento delle somme dovute entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente dello stesso ufficio, imponendogli di provvedere entro un ulteriore termine di 60 giorni e di comunicare l'insediamento alla Segreteria del TAR. Il giudice ha precisato che l'incarico commissariale costituisce obbligo d'ufficio, salvo giustificato motivo, e che non spetta alcun compenso, trattandosi di dirigente dell'amministrazione resistente e di attività ricompresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. È stata respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente la previsione dell'intervento sostitutivo del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla carta elettronica per la formazione del personale scolastico, riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione inadempiente.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e le misure adottabili dal giudice, compresa la nomina del commissario ad acta e la penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata riconosciuta, poiché il giudice ha ritenuto sufficiente, nel caso concreto, la previsione dell'intervento sostitutivo del commissario ad acta.

  • art. 14 l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione ha consentito la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti del Ministero.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato sia comprovato, sia stato ritualmente notificato ai fini esecutivi, sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e l'amministrazione non abbia dimostrato di avervi dato integrale esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza grava sull'amministrazione intimata l'onere di provare l'avvenuto adempimento del giudicato; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l'esecuzione entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta per l'ulteriore inadempimento.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione inadempiente, con facoltà di delega, quando tale soluzione assicuri l'esecuzione del giudicato senza ulteriori esborsi per l'erario; l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a compenso aggiuntivo.
  • La nomina del commissario ad acta costituisce una misura sostitutiva idonea a sollecitare l'adempimento e può rendere non necessaria, in concreto, l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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