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Sentenza

Sentenza del 19/10/2016 n. 21174 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società un avviso di accertamento per maggiori ricavi ai fini IVA, IRAP e IRES relativi al 2004, determinati sulla base dello studio di settore previsto dal D.L. n. 331/1993, art. 62-sexies. La società contestava, tra l'altro, il difetto di motivazione dell'avviso, l'insufficiente considerazione delle giustificazioni fornite nel contraddittorio endoprocedimentale, la violazione degli obblighi motivazionali e l'inattendibilità dello studio di settore rispetto alle difficoltà economiche e operative del proprio settore. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile perché notificato a un ufficio diverso da quello emittente; in appello tale statuizione era stata riformata, ma il ricorso era stato respinto nel merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società per inammissibilità dei motivi. La ricorrente non aveva rispettato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, poiché non aveva trascritto le parti degli atti processuali contenenti le eccezioni formulate, le giustificazioni esposte nel contraddittorio e la motivazione integrale dell'avviso di accertamento. Inoltre, la censura relativa allo studio di settore mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività non consentita al giudice di legittimità quando la motivazione del giudice di merito sia coerente e congrua. Il ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia, relativo alla legittimazione passiva dell'ufficio finanziario, è stato dichiarato assorbito. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 7.500 euro, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.L. n. 331/1993, art. 62-sexies, convertito dalla L. n. 427/1993

    Costituisce la base normativa dell'accertamento fondato sugli studi di settore e sulla rilevazione di maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati.

  • L. n. 212/2000, art. 7

    Richiamato dalla contribuente in relazione all'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria e alla necessità di rendere comprensibili i presupposti dell'accertamento.

  • L. n. 241/1990, art. 3

    Richiamato per sostenere l'obbligo generale di motivazione del provvedimento amministrativo.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione o falsa applicazione di legge e ai vizi della motivazione, nei limiti consentiti al giudice di legittimità.

  • Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione

    Il ricorso deve contenere tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto.

    Chi ricorre per cassazione deve riportare nel ricorso le parti essenziali degli atti e dei documenti su cui fonda le proprie censure; il semplice richiamo generico agli atti del processo non è sufficiente.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 10, 20, 21 e 22

    Norme richiamate dall'Agenzia nell'impugnazione incidentale sulla legittimazione processuale dell'ufficio finanziario destinatario del ricorso tributario; la relativa questione è rimasta assorbita.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 38

    Richiamato nel ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia in materia di legittimazione dell'ufficio, senza che la Corte ne abbia esaminato il merito.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente affermare genericamente di aver sollevato una contestazione: occorre trascrivere o indicare puntualmente le parti degli atti processuali e dei documenti rilevanti, così da rendere la censura verificabile direttamente dalla Corte.
  • Quando si contesta la motivazione di un avviso di accertamento, è necessario confrontare in modo preciso le ragioni espresse nell'atto con le specifiche osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio, evidenziando quali elementi siano stati ignorati o non adeguatamente valutati.
  • Gli studi di settore costituiscono elementi presuntivi che possono essere contestati mediante circostanze concrete e documentate; tuttavia, in cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione del merito, delle prove o dell'attendibilità economica delle giustificazioni già esaminate dal giudice di appello.
  • Se la motivazione della sentenza di merito è coerente, logica e sufficientemente argomentata, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • Le questioni preliminari o incidentali, come la legittimazione dell'ufficio finanziario, possono essere dichiarate assorbite quando il ricorso principale viene definito per ragioni che rendono inutile il loro esame.

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