Circolare n. 1 del 13/01/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 247/2011 e della giurisprudenza comunitaria, l’Agenzia può svolgere o proseguire gli accertamenti IVA sui periodi coperti dalle sanatorie della legge n. 289/2002 quando emergano violazioni penali rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 74/2000. Viene precisato che il raddoppio dei termini opera anche se la denuncia non è stata presentata prima della scadenza ordinaria e che le dichiarazioni rese per aderire ai condoni non costituiscono, di per sé, autodenuncia. Le Direzioni territoriali devono quindi verificare le posizioni ancora accertabili, attivare i controlli, inoltrare la denuncia penale e procedere agli atti di accertamento e sanzione, valutando anche l’eventuale accertamento con adesione.
Controlli IVA sui periodi d’imposta oggetto delle sanatorie della legge n. 289/2002
Attività di controllo ai fini IVA sui periodi d’imposta oggetto delle sanatorie della legge n. 289/2002
La circolare interviene per coordinare l’attività accertativa IVA dell’Agenzia delle Entrate con i principi affermati dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza comunitaria in materia di condono. Il documento chiarisce quando il potere di accertamento si riespande, quali periodi d’imposta restano ancora controllabili e quali adempimenti devono essere svolti dagli uffici territoriali.
Quadro normativo e giurisprudenziale
La circolare muove dalla sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 25 luglio 2011, che ha stabilito che il raddoppio dei termini di accertamento previsto per le violazioni penalmente rilevanti opera automaticamente quando sussiste l’obbligo di denuncia per i reati del d.lgs. n. 74/2000. Secondo la Corte, è irrilevante che la denuncia maturi dopo la scadenza del termine breve o non venga presentata entro tale termine.
Viene inoltre richiamata la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, in particolare le sentenze del 17 luglio 2008 e dell’11 dicembre 2008, che hanno censurato le sanatorie IVA della legge n. 289/2002 per aver determinato una rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento di operazioni imponibili IVA, in contrasto con la sesta direttiva.
Effetti sulle sanatorie della legge n. 289/2002
La circolare afferma che i principi esposti incidono sugli accertamenti IVA relativi ai periodi d’imposta oggetto delle sanatorie previste dagli articoli 7, 8, 9 e, per quanto compatibile, 15 della legge n. 289/2002. In particolare, gli accertamenti sono ritenuti legittimi quando, per le annualità interessate, emergano violazioni del d.lgs. n. 74/2000 rilevanti ai fini IVA, anche se l’obbligo di denuncia non sia stato assolto prima della scadenza ordinaria dei termini.
La circolare evidenzia che la proroga di un anno dei termini per l’accertamento introdotta dall’art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, va letta come strumento per garantire un margine temporale sufficiente a svolgere i controlli sulle posizioni condonate.
Periodi ancora accertabili
Per effetto del raddoppio dei termini e della proroga prevista dalla normativa del 2011, risultano ancora accertabili:
- il periodo d’imposta 2000, in caso di omessa dichiarazione, con termine al 31 dicembre 2012;
- il periodo d’imposta 2001, in caso di omessa dichiarazione, con termine al 31 dicembre 2013;
- il periodo d’imposta 2002, con termine al 31 dicembre 2012 in caso di infedele dichiarazione e al 31 dicembre 2014 in caso di omessa dichiarazione.
La circolare sottolinea che, per tali annualità, l’azione accertativa deve essere attivata con particolare urgenza quando emergano elementi penalmente rilevanti.
Controlli, denuncia penale e atti conseguenti
Le Direzioni regionali e provinciali devono esaminare le posizioni interessate dalle sanatorie per verificare se agli atti degli uffici esistano elementi idonei a configurare violazioni penali rilevanti ai fini IVA. In presenza di tali elementi, gli uffici devono:
- svolgere le attività di controllo necessarie alla constatazione delle violazioni;
- inoltrare immediatamente la denuncia penale;
- emettere l’atto di accertamento e il correlato atto di irrogazione delle sanzioni.
La stessa sequenza operativa si applica anche ai processi verbali di constatazione e agli accertamenti già definiti ai sensi dell’art. 15 della legge n. 289/2002.
Esclusione della nozione di autodenuncia
Un passaggio centrale della circolare riguarda il tema dell’eventuale trasformazione della dichiarazione resa per aderire ai condoni in una sorta di autodenuncia. L’Agenzia esclude che la regolarizzazione effettuata ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 costituisca, di per sé sola, un indizio di reato idoneo a far sorgere automaticamente l’obbligo di denuncia.
Per l’art. 8, tale conclusione è espressamente avvalorata dal comma 12, che stabilisce che l’integrazione effettuata non costituisce notizia di reato. Per gli articoli 7 e 9, la circolare osserva che la definizione automatica ha carattere generale e onnicomprensivo, non è ancorata a specifiche irregolarità e non consente quindi di ricavare, solo dal quantum versato, la prova di una violazione penalmente rilevante.
Di conseguenza, anche la regolarizzazione delle scritture contabili prevista dall’art. 14 non può assumere valore autonomo di indice di reato, poiché si limita a recepire gli effetti delle sanatorie degli articoli 8 e 9.
Ambito di applicazione delle attività istruttorie
La circolare distingue tra posizioni già oggetto di attività istruttoria e posizioni non ancora esaminate. Se dagli atti già presenti negli uffici emergono violazioni penali, deve essere completata senza indugio l’attività accertativa eventualmente rimasta sospesa per effetto della sanatoria.
Per le posizioni non ancora istruite, gli uffici devono comunque valutare tutti gli elementi disponibili, ma tali elementi non possono essere ricavati automaticamente dalle sole dichiarazioni di adesione alle sanatorie. Solo la presenza di circostanze ulteriori, non valorizzate in passato o sopravvenute, può fondare l’obbligo di denuncia e consentire l’accertamento IVA.
Nuovi accertamenti e garanzie difensive
Quando un precedente avviso di accertamento sia stato definito per effetto della sanatoria, la circolare prevede l’emissione di un nuovo atto di accertamento, poiché la sanatoria viene ritenuta illegittima nei limiti chiariti dalla giurisprudenza richiamata. Tale passaggio è giustificato dalla riespansione del potere accertativo dell’amministrazione e serve anche a preservare il diritto di difesa del contribuente.
Prima di procedere, va valutata l’opportunità di ricorrere all’accertamento con adesione ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 218/1997, ove sia possibile definire la controversia in via concordata.
Vigilanza finale e supporto operativo
La circolare si chiude con l’invito alle Direzioni regionali e alle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano a vigilare sulla corretta applicazione delle istruzioni impartite e a segnalare eventuali criticità operative di interesse generale. È inoltre anticipata la futura trasmissione di elenchi di supporto, ricavati dal Sistema informativo, relativi alle posizioni interessate dalle sanatorie.
Punti principali
Quadro giurisprudenziale di riferimento
La circolare richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 25 luglio 2011, che ha affermato l’operatività automatica del raddoppio dei termini di accertamento in presenza dell’obbligo di denuncia per reati del d.lgs. n. 74/2000, anche se la denuncia insorge dopo la scadenza del termine ordinario. Sono richiamate anche le sentenze della Corte di giustizia UE del 17 luglio 2008 e dell’11 dicembre 2008, che hanno censurato le sanatorie IVA della legge n. 289/2002 per rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento.
Effetti sui condoni IVA della legge n. 289/2002
I principi della sentenza costituzionale producono effetti sugli accertamenti IVA relativi alle annualità oggetto delle sanatorie, in particolare per le posizioni in cui siano presenti reati rilevanti ai fini IVA. La circolare considera applicabile l’azione accertativa alle sanatorie degli articoli 7, 8 e 9, e ritiene censurabile anche la sanatoria dell’art. 15 alla luce del quadro comunitario e nazionale.
Termini ancora accertabili
Viene evidenziato che, in virtù della proroga di un anno introdotta dall’art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 138/2011, restano ancora accertabili alcune annualità: 2000 in caso di omessa dichiarazione con scadenza al 31 dicembre 2012; 2001 in caso di omessa dichiarazione con scadenza al 31 dicembre 2013; 2002 con scadenza al 31 dicembre 2012 per infedele dichiarazione e al 31 dicembre 2014 per omessa dichiarazione.
Attività istruttoria e controlli da svolgere
Le Direzioni regionali e provinciali devono esaminare le posizioni interessate dalle sanatorie per individuare elementi già agli atti idonei a configurare violazioni penali rilevanti ai fini IVA. In presenza di tali elementi, devono svolgere i controlli propedeutici alla constatazione delle violazioni, inoltrare immediatamente la denuncia penale e poi emettere l’atto di accertamento e di irrogazione delle sanzioni. L’azione vale anche per i processi verbali di constatazione e per gli accertamenti definiti ai sensi dell’art. 15.
Esclusione dell’autodenuncia
La regolarizzazione effettuata ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 289/2002 non è considerata, di per sé, un indizio di violazione penale idoneo a far sorgere automaticamente l’obbligo di denuncia. Per l’art. 8 lo esclude espressamente il comma 12, mentre per gli articoli 7 e 9 la circolare sottolinea che il meccanismo della definizione non si fonda su specifiche irregolarità, ma su calcoli generalizzati, sicché non può parlarsi di autodenuncia neppure se gli importi versati superano le soglie penali.
Regolarizzazione delle scritture contabili ex art. 14
Anche la regolarizzazione delle scritture contabili di cui all’art. 14 non viene considerata fonte autonoma di obbligo di denuncia, poiché poteva derivare solo dalle sanatorie degli articoli 8 e 9 ed era finalizzata a recepirne gli effetti nelle scritture. Di conseguenza, non può costituire da sola un elemento utile a innescare controlli penali sulle annualità condonate.
Nuovi atti di accertamento e tutela del contraddittorio
Se un atto di accertamento notificato in precedenza è stato definito per effetto della sanatoria, la circolare dispone che debba essere emesso un nuovo atto di accertamento, per effetto della riespansione del potere accertativo riconosciuta dalla Corte costituzionale e per garantire il diritto di difesa del contribuente. Prima di procedere, va valutata la possibilità di definire la pretesa tramite accertamento con adesione ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 218/1997.
Vigilanza e supporto operativo
Le Direzioni regionali e le Direzioni provinciali di Trento e Bolzano sono invitate a vigilare sull’applicazione della circolare e a segnalare le eventuali problematiche operative di interesse generale. La circolare anticipa inoltre che saranno forniti, con separata trattazione, elenchi di ausilio ricavati dal Sistema informativo per individuare le posizioni interessate dalle sanatorie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Circolare · 21 dic 2011Circolare n. 54 del 21/12/2011
- Circolare · 15 feb 2012Circolare n. 2 del 15/02/2012
- Circolare · 6 dic 2011Circolare n. 53 del 6/12/2011
- Circolare · 2 dic 2011Circolare n. 52 del 2/12/2011
- Circolare · 28 nov 2011Circolare n. 51 del 28/11/2011
- Circolare · 28 feb 2012Circolare n. 4 del 28/02/2012
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →