Cassazione Penale, Sentenza n. 27837/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di liberazione anticipata per il semestre 27/05/2024 - 26/11/2024. Il rigetto si fondava sull'ammonizione comminata per un fatto del 16/09/2024 (getto di olio bollente su un altro detenuto). Il ricorrente ha contestato che il Tribunale abbia considerato esclusivamente tale ammonizione senza valutare il complessivo comportamento positivo nel periodo, tra cui l'attività lavorativa prestata in carcere, e ha sostenuto che la condotta fosse una reazione impulsiva e giustificata dalle condizioni di fragilità emotiva e dal diverso trattamento disciplinare dell'altro detenuto.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che la finalità della liberazione anticipata è premiare la partecipazione all'opera di rieducazione e che il giudice di merito può valutare anche fatti non ancora definiti penalmente qualora siano indicativi della mancata partecipazione rieducativa. I giudici hanno ritenuto congrua la valutazione del Tribunale di sorveglianza secondo cui la reazione di Nasri è avvenuta quando l'aggressione era terminata, configurando quindi un atto di vendetta tale da precludere il riconoscimento del beneficio. Gli elementi positivi richiamati dal ricorrente sono stati giudicati aspecifici e insufficienti a sovvertire la valutazione. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
Corte Costituzionale, n. 352
La finalità principale della liberazione anticipata è favorire il reinserimento sociale del condannato che abbia dimostrato partecipazione all'opera di rieducazione; la partecipazione è il criterio richiesto dalla norma.
Corte Costituzionale, n. 276
Distinzione tra la partecipazione richiesta per la liberazione anticipata e il ravvedimento richiesto per misure extramurarie più incisive.
Cass. Sez. 1, n. 32203 (Carlesco)
La valutazione della meritevolezza è rimessa al giudice di merito, il quale deve accertare la presenza, nel comportamento, di sintomi di evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi; conta in particolare la partecipazione all'opera rieducativa.
Cass. Sez. 1, n. 33848 (De Bello)
Il Tribunale di sorveglianza può valutare fatti anche se costituiscono mere ipotesi di reato senza attendere la definizione del procedimento penale, purché valuti la pertinenza dei fatti rispetto all'opera di rieducazione.
Cass. Sez. 1, n. 12669 (De Marco)
Anche una condotta per la quale poi intervenga assoluzione può essere valutata se indicativa della mancata partecipazione all'attività di risocializzazione.
Cass. Sez. 1, n. 17427 (Palazzo)
01/02/2011, Rv. 250311-01
I rilievi disciplinari devono essere valutati concretamente e comparati con altri elementi positivi in un giudizio complessivo; una infrazione disciplinare non annulla automaticamente comportamenti positivi continuativi.
Massime di principio
- La liberazione anticipata premia la "partecipazione" all'opera di rieducazione: il giudizio è sostanzialmente valutativo e rimesso al merito.
- Il Tribunale di sorveglianza può tenere conto di fatti anche se non definitivamente accertati penalmente, purché pertinenti alla valutazione della capacità rieducativa.
- I fatti disciplinari o aggressivi vanno valutati nel loro contesto concreto (modalità, tempo, finalità): reazioni tardive, vendicative o non proporzionate possono precludere il beneficio.
- Una sanzione disciplinare lieve (es. ammonizione) non esclude di per sé una valutazione negativa se il comportamento è ritenuto indicativo di mancata partecipazione; viceversa, infrazioni isolate possono essere mitigate da prove concrete e specifiche di comportamento positivo continuativo.
- Per impugnare efficacemente un rigetto è utile fornire elementi positivi chiari e documentati (attività lavorative, partecipazione a corsi, valutazioni specifiche del personale) e argomentare il nesso causale e temporale che renda la condotta contestata compatibile con la rieducazione.
- La valutazione giurisdizionale non può essere sovvertita con censure generiche: occorre dimostrare vizi della motivazione o errori nell'apprezzamento dei fatti.
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