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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28533/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibili, perché tardive, le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, ulteriormente in subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. La ricorrente ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione articolato in un unico motivo. La Corte, però, ha rilevato d'ufficio un vizio preliminare della procura speciale apposta in calce al ricorso: pur contenendo l'indicazione del provvedimento impugnato e una data successiva al decreto, non recava la certificazione, da parte del difensore, che la data di rilascio fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, come richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite. Il Ministero intimato non ha svolto difese nel merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di regolare procura speciale. Ha richiamato l'interpretazione dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 data da Cass. S.U. n. 15177/2021 e ha osservato che la procura, per essere valida nel giudizio di cassazione in materia di protezione internazionale, deve recare esplicitamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore su tale posteriorità, oltre all'autenticazione della firma. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese, perché l'intimato non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008

    "quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato"

    nelle controversie in materia di protezione internazionale, la procura speciale per ricorrere in cassazione deve riportare in modo esplicito la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare tale posteriorità, oltre ad autenticare la sottoscrizione

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce una regola speciale

  • art. 365 c.p.c.

    richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale per il ricorso per cassazione, derogata dalla norma speciale del rito protezione internazionale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro dell'importo dovuto per l'ulteriore contributo unificato

  • artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost.

    la Corte li richiama per segnalare che la disciplina speciale, come interpretata dalle Sezioni Unite, è stata ritenuta non contrastante con tali parametri costituzionali

  • artt. 28 e 46, paragrafo 11, direttiva 2013/32/UE

    richiamati nel vaglio di compatibilità costituzionale/eurounitaria della disciplina speciale

  • artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamati nel vaglio di compatibilità costituzionale/eurounitaria della disciplina speciale

  • artt. 6, 13 e 14 CEDU

    richiamati nel vaglio di compatibilità costituzionale/eurounitaria della disciplina speciale

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso decreti resi ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale deve essere rilasciata in modo da attestare espressamente la sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato.
  • La mancata certificazione, da parte del difensore, della data di conferimento della procura quando la legge la richiede espressamente determina inammissibilità del ricorso.
  • La semplice autenticazione della sottoscrizione della parte non equivale alla certificazione della data di rilascio della procura, se la norma speciale esige anche quest'ultima attestazione.
  • In presenza di inammissibilità del ricorso e assenza di difese del resistente, non è necessaria una pronuncia sulle spese di lite, mentre può darsi atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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