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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01640/2026 del 25/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore, assunto prima a tempo determinato nell'ambito dell'avventiziato agricolo e poi convertito a tempo indeterminato in esecuzione di una precedente decisione giudiziale, veniva licenziato per giusta causa dopo un episodio disciplinare collegato al rifiuto di cambiare reparto e a comportamenti ritenuti insubordinati. Egli impugnava il licenziamento sostenendo, in sintesi, che fosse nullo perché ritorsivo e comunque illegittimo, chiedendo in via principale la tutela reintegratoria prevista dal d.lgs. n. 23/2015, in subordine la tutela per insussistenza del fatto materiale, e ulteriori tutele risarcitorie; domandava inoltre differenze retributive per giornate che assumeva non lavorate per disposizione datoriale durante il periodo del rapporto a termine. In appello la Corte territoriale aveva confermato il rigetto, ritenendo provata una grave insubordinazione, escludendo che le condotte del datore di lavoro potessero integrare una provocazione idonea a giustificare il rifiuto della prestazione, e reputando generiche le allegazioni sulle differenze retributive. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: violazione dell'art. 414 c.p.c. per asserita erronea ritenuta genericità del ricorso introduttivo sulle differenze retributive; violazione di varie norme sostanziali e collettive per non avere considerato le presunte provocazioni datoriali; violazione delle regole sulla proporzionalità della sanzione e preteso cattivo governo delle prove; omesso esame e violazione di norme sul motivo ritorsivo, deducendo che la Corte d'appello non avrebbe motivato sull'eccezione di ritorsività.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando la genericità dell'allegazione sulle differenze retributive, poiché dal ricorso di primo grado non era chiaro se si trattasse di assenze interne al rapporto avventizio o di intervalli tra contratti a termine, ipotesi quest'ultima non suscettibile di retribuzione ma solo, eventualmente, di tutela indennitario-risarcitoria estranea al giudizio. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato le doglianze sulla provocazione e le aveva disattese in fatto, mentre il ricorso mirava a una nuova valutazione delle circostanze, inammissibile in sede di legittimità; è stato inoltre ribadito che l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non opera automaticamente e deve essere conforme a buona fede, cosa esclusa nel caso concreto per la sproporzione tra il preteso inadempimento datoriale e la grave insubordinazione del lavoratore. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile quanto alla censura sulla valutazione delle prove, sia per il limite della doppia conforme sia perché la doglianza mirava a contestare un apprezzamento di merito sul presunto contatto fisico violento con i superiori; la censura sulla proporzionalità è stata anch'essa ricondotta a una richiesta di riesame del fatto. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio della decisione, centrata sull'accertata prova del nucleo essenziale della grave insubordinazione, rendendo irrilevanti le ulteriori ragioni disciplinari. La soccombenza ha comportato la condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    Il ricorso introduttivo deve contenere allegazioni sufficientemente specifiche; la genericità sull'indicazione delle assenze lavorative impedisce di comprendere il fondamento della pretesa retributiva.

  • art. 360 c.p.c.

    In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto sotto la veste della violazione di legge o dell'omesso esame, se la censura mira in realtà a contestare l'apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 2 d.lgs. n. 23/2015

    Richiamato dal ricorrente quale base della tutela reintegratoria invocata, ma non ritenuto applicabile in concreto dalla Corte in ragione della legittimità del licenziamento per giusta causa.

  • art. 3 d.lgs. n. 23/2015

    Richiamato dal ricorrente per le tutele alternative in caso di licenziamento illegittimo; la Corte non ha accolto tali prospettazioni perché ha ritenuto provata la giusta causa.

  • art. 4 d.lgs. n. 23/2015

    Invocato dal ricorrente come ulteriore base per la tutela indennitaria, ma non applicato poiché la Corte ha confermato la legittimità del recesso.

  • art. 2119 c.c.

    La grave insubordinazione del lavoratore è stata ritenuta idonea a integrare la giusta causa di licenziamento.

  • art. 1460 c.c.

    L'inadempimento di una parte non legittima automaticamente il rifiuto della prestazione dell'altra; occorre verificare che il rifiuto sia conforme a buona fede e proporzionato rispetto all'altrui inadempimento.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente, senza che la Corte ne abbia fatto un'applicazione autonoma decisiva.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato nel quadro delle doglianze del ricorrente; la Corte ha comunque valorizzato la necessità di conformità a buona fede nell'eccezione di inadempimento.

  • art. 1374 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel complesso delle censure, senza specifica autonoma decisività nella motivazione della Corte.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel quadro delle doglianze, senza che la decisione facesse leva su tale norma in modo autonomo.

  • art. 1 d.lgs. n. 152/1997

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza rilievo decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 5 d.lgs. n. 81/2015

    Invocato dal ricorrente in relazione alla disciplina del rapporto a termine/conversione, ma non assunto a base della decisione finale.

  • art. 8 d.lgs. n. 81/2015

    Richiamato dal ricorrente, senza specifica applicazione decisiva nella sentenza.

  • art. 10 d.lgs. n. 81/2015

    Richiamato dal ricorrente, senza specifica applicazione decisiva nella sentenza.

  • art. 650 c.p.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme indicate a supporto delle doglianze, senza autonoma incidenza nel decisum.

  • art. 2103 c.c.

    La Corte afferma che la riammissione in servizio con determinate mansioni non esclude, di per sé, lo ius variandi del datore di lavoro.

  • art. 2106 c.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla proporzionalità della sanzione disciplinare, ma la Corte ha confermato la qualificazione della condotta come grave insubordinazione legittimante il licenziamento.

  • art. 7 L. n. 300/1970

    Richiamato dal ricorrente nel motivo sul licenziamento, senza che la sentenza ne faccia un'applicazione autonoma decisiva.

  • art. 15 L. n. 300/1970

    Richiamato dal ricorrente per la dedotta ritorsività, ma la Corte ha escluso tale motivo ritenendo provata la giusta causa.

  • art. 68 CCNL industria alimentare

    Richiamato dal ricorrente; la Corte d'appello ha ritenuto applicabile la disciplina contrattuale che, insieme alle norme collettive successive, giustificava la sanzione per grave insubordinazione.

  • art. 69 CCNL industria alimentare

    Richiamato dal ricorrente, senza autonoma trattazione decisiva nel testo della Cassazione.

  • art. 70 CCNL industria alimentare

    La Corte territoriale ha ritenuto che la grave insubordinazione integrasse una fattispecie disciplinare sanzionabile con il licenziamento per giusta causa ai sensi della clausola collettiva.

  • art. 32 L. n. 183/2010

    Richiamato solo per escludere che, ove si fosse trattato di intervalli tra contratti a termine, la pretesa potesse essere qualificata come domanda di retribuzione; in tal caso la tutela sarebbe stata solo indennitario-risarcitoria, ma la questione è rimasta estranea al giudizio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo che contestava la valutazione delle prove, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta a ottenere un riesame del merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che, pur formalmente dedotto come violazione di legge o omesso esame, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove riservata al giudice di merito.
  • L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non opera automaticamente: il rifiuto della prestazione deve essere valutato alla luce della buona fede e della proporzionalità tra l'inadempimento altrui e la reazione del contraente.
  • La mera allegazione di una provocazione datoriale non basta a escludere la giusta causa di licenziamento quando il giudice di merito accerti, con motivazione congrua, che le condotte del lavoratore integrano una grave insubordinazione idonea a recidere il vincolo fiduciario.
  • In presenza di doppia conforme, la censura di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa se il ricorrente non indica specificamente le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e la loro eventuale diversità.
  • La pretesa retributiva relativa a periodi non lavorati deve essere allegata con precisione; se il ricorso non chiarisce se si tratti di giornate interne al rapporto o di intervalli tra contratti a termine, la domanda può essere respinta per genericità.
  • La riammissione in servizio del lavoratore dopo conversione giudiziale del rapporto non elimina di per sé il potere datoriale di esercitare lo ius variandi, purché nel rispetto dei limiti legali e contrattuali.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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