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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10759/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore scommesse)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'imposta unica sulle scommesse per gli anni 2010 e 2011, notificato a una società estera ritenuta corresponsabile in solido con il centro di trasmissione dati italiano che raccoglieva e trasmetteva le giocate per conto dell'operatore. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente, con conferma del tributo e riduzione delle sanzioni; in appello la decisione era stata confermata. Nel ricorso per cassazione la società ha articolato otto motivi: (1) errata individuazione dei soggetti del contratto di scommessa e del presupposto territoriale del tributo; (2) e (3) erronea applicazione della disciplina sull'imposta unica e mancata integrazione del presupposto soggettivo e oggettivo in capo al centro di trasmissione dati; (4) violazione del principio di capacità contributiva; (5) violazione del diritto UE su libera prestazione di servizi, parità di trattamento e non discriminazione, con richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; (6) violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza; (7) violazione della disciplina sulle sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa e omessa pronuncia/motivazione apparente; (8) violazione dell'equo processo e omesso esame di un punto decisivo. Durante il giudizio era stata anche depositata una proposta di conciliazione in Cassazione, poi ritenuta processualmente inammissibile nel caso concreto per ragioni temporali e per il limitato ambito della novella tributaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato infondata la maggior parte dei motivi di ricorso: ha ritenuto corretto l'assoggettamento all'imposta unica e ha escluso violazioni del diritto unionale, dei principi costituzionali e la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale. Ha però accolto il settimo motivo limitatamente all'annualità 2010, riconoscendo che, fino all'entrata in vigore della norma interpretativa del 2010, sussisteva un'obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia tramite intermediari, con conseguente non debenza delle sanzioni per tale anno. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione a tale solo profilo; la Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo limitatamente all'irrogazione delle sanzioni per il 2010. Per il resto il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato nel primo motivo per contestare l'individuazione di proponente e accettante nel contratto di scommessa.

  • art. 1336 c.c.

    Richiamato nel primo motivo per la disciplina dell'offerta al pubblico nel contratto di scommessa.

  • art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998

    Interpretato nel senso che soggetto passivo dell'imposta unica può essere anche chi gestisce scommesse, per conto proprio o di terzi, anche se privo di concessione, secondo la norma interpretativa del 2010.

  • art. 1 d.lgs. n. 504 del 1998

    Richiamato per il presupposto oggettivo dell'imposta unica e per la sua interpretazione autentica in senso estensivo anche alle raccolte di gioco prive di concessione.

  • art. 1, comma 66, lett. b), L. n. 220 del 2010

    Considerata norma interpretativa autentica che conferma la soggettività passiva di chiunque gestisca scommesse, anche per conto di terzi e anche all'estero; applicabile anche ai rapporti pregressi, ma non idonea a eliminare l'incertezza normativa solo per il periodo anteriore al 2011 ai fini sanzionatori.

  • art. 1, comma 66, lett. a), L. n. 220 del 2010

    Richiamato quale parte del complessivo intervento interpretativo sull'imposta unica, volto a chiarire la debenza del tributo anche in assenza di concessione.

  • art. 48 bis d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dall'istante per chiedere il rinvio dell'udienza ai fini della conciliazione; ritenuto inapplicabile in Cassazione nel caso concreto.

  • art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte osserva che disciplina la conciliazione fuori udienza e, dopo la novella del 2023, si applica alle controversie pendenti in Cassazione solo nei limiti e con le decorrenze previste dalla norma transitoria.

  • art. 48 ter d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato in relazione alla definizione e al pagamento delle somme dovute in caso di conciliazione.

  • d.lgs. n. 220 del 2023

    La Corte ne limita l'applicazione ai giudizi instaurati dopo il 4 gennaio 2024, salvo specifiche lettere applicabili anche in Cassazione; esclude che consenta la conciliazione in udienza nel presente giudizio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Base dei motivi di ricorso per violazione/falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per omessa pronuncia o motivazione apparente sul motivo di appello relativo alle sanzioni.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per omesso esame di fatti decisivi, ma non accolto salvo il profilo sanzionatorio limitato.

  • art. 53 Cost.

    Utilizzato nei motivi di ricorso e nella motivazione sulla capacità contributiva; la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale che ritiene legittima l'imposizione se il carico può essere trasferito tramite rivalsa.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato per contestare ragionevolezza e uguaglianza; la Corte esclude violazioni alla luce dei precedenti costituzionali e unionale.

  • art. 64, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nel quarto motivo in relazione alla capacità contributiva e agli effetti tributari della responsabilità solidale.

  • artt. 49 ss. TFUE

    Invocati per la libertà di stabilimento e il divieto di discriminazione; la Corte esclude un contrasto con il diritto UE.

  • artt. 56 ss. TFUE

    Invocati per la libera prestazione di servizi; la Corte richiama la decisione della Corte di giustizia che esclude restrizioni discriminatorie.

  • art. 267 TFUE

    Richiamato per la richiesta di rinvio pregiudiziale, respinta perché la questione era già stata decisa dalla Corte di giustizia.

  • art. 6, commi 1 e 2, d.lgs. n. 472 del 1997

    La Corte applica il comma 2: sanzioni non dovute in presenza di obiettiva incertezza normativa fino alla novella interpretativa del 2010, limitatamente all'annualità 2010.

  • art. 10, comma 3, L. n. 212 del 2000

    Richiamato nel settimo motivo in tema di tutela dell'affidamento e sanzioni tributarie.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato nel motivo sull'equo processo; la Corte non ravvisa violazioni tali da incidere sulla legittimità dell'imposizione.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Richiamato in relazione al rispetto della CEDU e del diritto UE.

Massime di principio

  • Nel settore dell'imposta unica sulle scommesse, la soggettività passiva può ricadere anche su chi gestisce o raccoglie scommesse per conto di un operatore estero privo di concessione, quando l'attività sia svolta nel territorio italiano mediante intermediari nazionali.
  • Il presupposto territoriale dell'imposta non coincide con il luogo di conclusione del contratto di scommessa, ma con l'attività di organizzazione, raccolta e registrazione della giocata svolta in Italia.
  • La disciplina interpretativa del 2010 conferma retroattivamente la soggettività passiva ai fini del tributo, ma l'applicazione delle sanzioni richiede una distinta verifica dell'eventuale obiettiva incertezza normativa nei periodi anteriori alla chiarificazione legislativa.
  • L'obiettiva incertezza normativa tributaria rilevante ai fini dell'esclusione delle sanzioni sussiste solo fino al momento in cui la norma interpretativa ha chiarito il significato della disposizione; per il periodo successivo la buona fede o l'incertezza non sono più predicabili sullo stesso punto.
  • Non vi è contrasto con i principi di non discriminazione e libera prestazione dei servizi quando la normativa fiscale colpisce in modo uguale tutti gli operatori che raccolgono scommesse nel territorio dello Stato, senza distinzione in base allo Stato di stabilimento.
  • Non è necessario un ulteriore rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando le questioni di diritto unionale già siano state affrontate e risolte in modo pertinente dalla giurisprudenza europea.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenza

Testo integrale

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