Sentenza del 15/10/2020 n. 5553 - Comm. Trib. Prov. Catania
IRPEF - prescrizione decennale successiva alla notifica della cartella - sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sulla prescrizione del credito erariale relativo a imposte (IRPEF, IVA, IRAP e imposta di registro): se fosse applicabile la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4 c.c. (per cose dovute periodicamente ad anno o in termini più brevi) oppure il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.; per l'imposta di registro si è richiamato inoltre l'art. 78 del d.P.R. n. 131/1986.
La decisione
La corte ha ritenuto che il credito erariale relativo a IRPEF, IVA, IRAP e imposta di registro si prescrive nel termine ordinario decennale. Per l'imposta di registro rileva espressamente l'art. 78 del d.P.R. n. 131/1986; per le altre imposte dirette, non essendovi una previsione speciale, si applica l'art. 2946 c.c. Non è applicabile la prescrizione quinquennale dell'art. 2948, comma 1, n. 4 c.c., perché l'obbligazione tributaria, pur avendo cadenza annuale, ha carattere autonomo e unitario: ogni obbligazione annuale è valutata autonomamente e non si considera meramente ripetitiva rispetto alle precedenti. Decisione conforme all'orientamento della Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 12740/26.06.2020.
Norme richiamate
art. 2946 c.c.
Applicato come termine ordinario di prescrizione decennale per il credito erariale in assenza di una specifica disciplina speciale per le imposte dirette.
art. 2948, comma 1, n. 4 c.c.
Esclusa l'applicabilità della prescrizione quinquennale prevista per le prestazioni dovute periodicamente ad anno o in termini più brevi, poiché l'obbligazione tributaria annuale è autonoma e non rientra nella nozione di prestazione periodica ripetitiva ai fini di tale norma.
art. 78 d.P.R. n. 131/1986
Richiamato quale norma espressa che disciplina la prescrizione per l'imposta di registro, confermando la disciplina speciale applicabile a tale imposta nel senso della prescrizione decennale.
Massime di principio
- Per IRPEF, IVA, IRAP e imposta di registro il credito erariale si prescrive in linea generale in dieci anni salvo diversa norma espressa.
- La norma della prescrizione quinquennale dell'art. 2948, comma 1, n. 4 c.c. non è applicabile alle obbligazioni tributarie annuali, perché queste hanno carattere autonomo e unitario e non costituiscono prestazioni periodiche ripetitive nel senso richiesto dalla norma civile.
- Per l'imposta di registro occorre sempre verificare l'applicazione dell'art. 78 del d.P.R. n. 131/1986 che contiene una disciplina specifica sulla prescrizione.
- In casi analoghi bisogna distinguere tra norme civili generali e eventuali disposizioni tributarie speciali: in assenza di una disciplina speciale si applica l'art. 2946 c.c. (termine decennale).
- Nelle verifiche pratiche va inoltre considerata l'effettiva decorrenza e gli eventuali atti interruttivi della prescrizione (notifiche, cartelle esattoriali, atti esecutivi), perché possono incidere sul decorso del termine decennale.
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