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Sentenza

Sentenza del 15/10/2020 n. 5553 - Comm. Trib. Prov. Catania

IRPEF - prescrizione decennale successiva alla notifica della cartella - sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Controversia sulla prescrizione del credito erariale relativo a imposte (IRPEF, IVA, IRAP e imposta di registro): se fosse applicabile la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4 c.c. (per cose dovute periodicamente ad anno o in termini più brevi) oppure il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.; per l'imposta di registro si è richiamato inoltre l'art. 78 del d.P.R. n. 131/1986.

La decisione

La corte ha ritenuto che il credito erariale relativo a IRPEF, IVA, IRAP e imposta di registro si prescrive nel termine ordinario decennale. Per l'imposta di registro rileva espressamente l'art. 78 del d.P.R. n. 131/1986; per le altre imposte dirette, non essendovi una previsione speciale, si applica l'art. 2946 c.c. Non è applicabile la prescrizione quinquennale dell'art. 2948, comma 1, n. 4 c.c., perché l'obbligazione tributaria, pur avendo cadenza annuale, ha carattere autonomo e unitario: ogni obbligazione annuale è valutata autonomamente e non si considera meramente ripetitiva rispetto alle precedenti. Decisione conforme all'orientamento della Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 12740/26.06.2020.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    Applicato come termine ordinario di prescrizione decennale per il credito erariale in assenza di una specifica disciplina speciale per le imposte dirette.

  • art. 2948, comma 1, n. 4 c.c.

    Esclusa l'applicabilità della prescrizione quinquennale prevista per le prestazioni dovute periodicamente ad anno o in termini più brevi, poiché l'obbligazione tributaria annuale è autonoma e non rientra nella nozione di prestazione periodica ripetitiva ai fini di tale norma.

  • art. 78 d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato quale norma espressa che disciplina la prescrizione per l'imposta di registro, confermando la disciplina speciale applicabile a tale imposta nel senso della prescrizione decennale.

Massime di principio

  • Per IRPEF, IVA, IRAP e imposta di registro il credito erariale si prescrive in linea generale in dieci anni salvo diversa norma espressa.
  • La norma della prescrizione quinquennale dell'art. 2948, comma 1, n. 4 c.c. non è applicabile alle obbligazioni tributarie annuali, perché queste hanno carattere autonomo e unitario e non costituiscono prestazioni periodiche ripetitive nel senso richiesto dalla norma civile.
  • Per l'imposta di registro occorre sempre verificare l'applicazione dell'art. 78 del d.P.R. n. 131/1986 che contiene una disciplina specifica sulla prescrizione.
  • In casi analoghi bisogna distinguere tra norme civili generali e eventuali disposizioni tributarie speciali: in assenza di una disciplina speciale si applica l'art. 2946 c.c. (termine decennale).
  • Nelle verifiche pratiche va inoltre considerata l'effettiva decorrenza e gli eventuali atti interruttivi della prescrizione (notifiche, cartelle esattoriali, atti esecutivi), perché possono incidere sul decorso del termine decennale.

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