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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21827/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto del Tribunale di Brescia (11/04/2016) che aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo proposta da D'Amora per un credito residue di Euro 6.000,00 relativo ad attività professionale, dedotto in forza di una lettera di incarico del 31/10/2013 che il ricorrente sosteneva essere allegata a una PEC del 06/12/2013. Il tribunale aveva ritenuto che il documento prodotto fosse privo di data certa e che l'allegato indicato nella PEC (denominato "mandato.pdf" o "documenti firmati") non fosse comprovato come corrispondente alla lettera di incarico, essendo solo una scansione priva di firma digitale o attestazione di conformità; inoltre la domanda era ritenuta generica e priva di elementi quantitativi per la liquidazione degli onorari secondo il d.m. n.140/2012.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la PEC prova l'invio e la ricezione del messaggio ma, di regola, non prova il contenuto degli allegati se questi non sono firmati digitalmente o non risultano diversamente convalidati. Pertanto la corrispondenza tra l'allegato prodotto e la lettera di incarico non è stata dimostrata; il giudizio di merito non è stato ritenuto viziato da violazione del contraddittorio in modo tale da incidere sulla decisione. Il secondo motivo è stato assorbito. La Corte ha inoltre rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento supplementare del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    norma citata per motivare la formulazione delle conclusioni del P.M. in udienza; non incide sul merito, ma sul procedimento davanti alla Corte

  • codice di procedura civile

    art. 380-bis; art. 375, comma 2; art. 378; art. 366, comma 1, n. 6

    art. 380-bis citato in relazione alle decisioni camerali e procedure accelerate; art. 375(2) e 378 relative alla rimessione alle sezioni e depositi di memorie; art. 366(1)(6) richiamato per inammissibilità delle censure fondate su atti non adeguatamente riprodotti nel ricorso

  • d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 115

    art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis

    la Corte rileva la sussistenza dei requisiti per l'eventuale versamento supplementare del contributo unificato da parte del ricorrente, secondo le disposizioni sull'entità del contributo

  • decreto ministeriale

    menzionato come riferimento per la liquidazione degli onorari professionali: la genericità della domanda e l'assenza di parametri quantitativi hanno impedito la liquidazione sulla base di tale d.m.

Massime di principio

  • La PEC prova l'invio e la ricezione del messaggio e il relativo time-stamp, ma non prova automaticamente il contenuto degli allegati: per rendere opponibile un documento informatico allegato è preferibile la firma digitale o altra attestazione di conformità
  • Un documento scansionato e allegato a una PEC, se privo di firma digitale o di data certa antecedente all'apertura della procedura concorsuale, può essere considerato inopponibile alla curatela e quindi inutile a fondare l'ammissione di un credito in fallimento
  • Il giudice può rilevare d'ufficio, anche in senso ampio, la mancanza di data certa o altri vizi formali che incidono sull'opponibilità del documento; tale rilievo non viola il principio del contraddittorio se la censura non ha effettive conseguenze sulla possibilità di difesa non consentite alle parti
  • Per la liquidazione di onorari professionali in procedure concorsuali occorrono specifici elementi quantitativi e una indicazione chiara delle prestazioni rese; la mera asserzione generica delle attività svolte non consente la liquidazione secondo le tabelle ministeriali
  • In sede di ricorso per cassazione non è possibile ottenere una rivalutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie; le doglianze che mirano a rinnovare il giudizio di merito sono, di regola, inammissibili
  • Quando si impugna una decisione è necessario riprodurre e indicare con precisione negli atti le prove e i verbali richiamati (inclusi riferimenti al fascicolo di parte o d'ufficio) per evitare l'inammissibilità delle censure fondate su atti non riprodotti

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