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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20882/2026 del 19/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

Un consumatore aveva acquistato da una società venditrice un divano che, nel tempo, aveva presentato un cedimento strutturale. Il compratore aveva chiesto in giudizio la risoluzione del contratto per difetto di conformità del bene. La venditrice si era difesa eccependo la decadenza dalla denuncia dei vizi e sostenendo di avere attivato la garanzia, ritirando il bene e facendo eseguire un intervento di riparazione da parte della produttrice; aveva inoltre lamentato che il compratore avesse rifiutato la riconsegna del divano riparato. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda e il tribunale aveva confermato, ritenendo che, secondo il codice del consumo applicabile ratione temporis, i rimedi prioritari fossero riparazione o sostituzione e che, nel caso concreto, la sostituzione integrale fosse eccessivamente onerosa rispetto alla riparazione, mentre non risultava provata l’inidoneità del rimedio concretamente attuato. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, assumendo che il tribunale non avesse spiegato perché la richiesta di sostituzione fosse eccessivamente onerosa e perché la fase conservativa della garanzia non potesse dirsi esaurita; 2) violazione degli artt. 129, 130 e 132 del codice del consumo e dell’art. 2697 c.c., sostenendo di avere provato il difetto di conformità e che il consumatore potesse scegliere tra riparazione e sostituzione, da eseguire in tempi ragionevoli; 3) violazione degli artt. 130 e 131 del codice del consumo e dell’art. 2697 c.c., deducendo che il venditore non era stato diligente perché aveva demandato al produttore l’eliminazione del difetto, dilatando i tempi oltre il congruo termine previsto dalla legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il tribunale aveva effettivamente spiegato il proprio iter logico: la serie di interventi conservativi non era stata interrotta per colpa del venditore, la sostituzione integrale poteva essere considerata eccessivamente onerosa rispetto alla riparazione e non vi era prova dell’inidoneità del rimedio perché il consumatore non aveva riconsegnato il bene né consentito l’esame del divano dopo l’intervento. Sono stati dichiarati infondati anche il secondo e il terzo motivo, perché il giudice di merito aveva accertato in fatto che il venditore aveva predisposto l’attività necessaria alla rimozione del vizio, che non risultavano notevoli inconvenienti per il consumatore e che il termine impiegato non era incongruo; tali apprezzamenti di fatto non sono sindacabili in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il primo motivo è stato ricondotto alla nullità della sentenza per motivazione apparente; gli altri motivi alla violazione di legge.

  • art. 129 d.lgs. 206/2005

    Rientra nella disciplina del difetto di conformità del bene nel codice del consumo, richiamata dal ricorrente e dal giudice per individuare i rimedi del consumatore.

  • art. 130 d.lgs. 206/2005

    La Corte ha ribadito che, nella formulazione applicabile, il consumatore ha diritto al ripristino mediante riparazione o sostituzione; la scelta del rimedio incontra il limite dell’oggettiva impossibilità o dell’eccessiva onerosità dell’uno rispetto all’altro; la congruità del termine e l’assenza di notevoli inconvenienti sono valutazioni di merito.

  • art. 131 d.lgs. 206/2005

    È stato richiamato per affermare che il venditore deve assicurare l’eliminazione del difetto entro un congruo termine e senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

  • art. 132 d.lgs. 206/2005

    Richiamato nel motivo di ricorso, in relazione alla disciplina della garanzia legale nel codice del consumo.

  • art. 2697 c.c.

    È stato evocato per contestare la ripartizione dell’onere probatorio sul difetto di conformità e sull’inidoneità del rimedio, ma la Corte ha valorizzato la mancata prova dell’inadeguatezza concreta della riparazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel regime della garanzia legale di conformità, il consumatore ha in linea di principio diritto alla riparazione o alla sostituzione del bene, ma la scelta tra i rimedi non è assoluta: essa cede quando il rimedio prescelto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro, avuto riguardo al valore del bene, all’entità del difetto e alla praticabilità del rimedio alternativo senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
  • L’adeguatezza del rimedio adottato dal venditore, la congruità del termine di esecuzione e la sussistenza o meno di notevoli inconvenienti per il consumatore sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono, di regola, censurabili in cassazione se sorretti da motivazione non apparente.
  • Se il consumatore non consente l’esame del bene riparato o non ne restituisce la disponibilità per le verifiche, può risultare non provata l’inidoneità concreta del rimedio conservativo e può venire meno la base per pretendere direttamente il rimedio risolutorio.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi realmente l’esposizione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la parte ritenga insufficiente o non condivisibile l’argomentazione svolta in sentenza.

Come è indicizzato

MaterieGaranzia dei beni di consumoCompravenditaImpugnazioni
RamiConsumatoriContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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