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Sentenza

Sentenza del 18/07/2019 n. 19311 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava gli avvisi di accertamento TIA relativi agli anni 2001-2004. La contribuente contestava, tra l'altro, l'inclusione nella tariffa di superfici in cui produceva rifiuti speciali non assimilabili, sostenendo di provvedere autonomamente al loro smaltimento; contestava inoltre i criteri e i coefficienti utilizzati, la motivazione degli avvisi e l'applicazione dell'IVA. In cassazione, il gestore censurava la sentenza della CTR soprattutto perché aveva ritenuto provata la natura non assimilata dei rifiuti con una motivazione meramente apodittica e priva di indicazione degli elementi probatori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo tempestivo il ricorso originario: il verbale di mancato accordo nell'accertamento con adesione non interrompe la sospensione di novanta giorni del termine per ricorrere. Ha rigettato anche il sesto motivo, escludendo l'ultrapetizione, e il settimo motivo, confermando che la TIA1 ha natura tributaria e non è soggetta a IVA. Ha accolto il quarto motivo, ravvisando una motivazione apparente della CTR sulla natura dei rifiuti. I motivi secondo, terzo e quinto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, artt. 6 e 12

    La richiesta di accertamento con adesione comporta la sospensione dei termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale.

    La sospensione opera per novanta giorni e non viene interrotta dal verbale di mancato accordo, salvo che vi sia una definitiva rinuncia o un formale rigetto dell'istanza secondo la disciplina applicabile.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21

    Termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso tributario.

    Il termine deve essere calcolato tenendo conto della sospensione di novanta giorni derivante dalla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione.

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 7, 21 e 49

    La disciplina della TIA1 e dei rifiuti impone di distinguere tra rifiuti urbani, rifiuti speciali assimilati e rifiuti speciali non assimilati, con conseguenze sull'applicazione della quota variabile.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3

    L'IVA colpisce cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso; non si applica alla TIA1 perché questa ha natura tributaria e non costituisce il corrispettivo di un servizio.

  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 14, comma 33, convertito nella L. n. 122 del 2010

    La disposizione riguarda la diversa TIA2 prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2006 e non modifica la natura tributaria della TIA1 oggetto della controversia.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Una motivazione solo apparente, priva dell'indicazione degli elementi logici e probatori posti a fondamento della decisione, determina la nullità della sentenza.

  • Art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale

    I regolamenti comunali devono essere interpretati secondo il significato delle parole e, in caso di dubbio, mediante il ricorso alla disciplina di casi analoghi e ai principi generali dell'ordinamento.

Massime di principio

  • La presentazione di un'istanza di accertamento con adesione sospende ordinariamente per novanta giorni il termine per impugnare l'atto tributario. Il semplice verbale di mancato accordo non fa ripartire anticipatamente il termine, salvo una specifica e chiara previsione normativa o regolamentare.
  • Quando si chiede l'esclusione dalla quota variabile di una tariffa rifiuti per produzione di rifiuti speciali non assimilati, è essenziale dimostrare concretamente la natura dei rifiuti, le superfici interessate e lo smaltimento autonomo, mediante documentazione idonea.
  • L'amministrazione o il gestore non può presumere automaticamente la produzione promiscua di rifiuti urbani e speciali: la soggezione alla quota variabile, anche eventualmente ridotta, deve essere supportata da un accertamento e da una motivazione adeguati.
  • Una decisione giudiziaria è nulla se afferma che un fatto è stato dimostrato senza indicare quali documenti o elementi probatori lo dimostrino. La motivazione deve rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice.
  • La TIA1, disciplinata dal D.Lgs. n. 22 del 1997, ha natura tributaria e non è soggetta a IVA. Non va confusa con la TIA2 o tariffa integrata ambientale prevista dalla successiva normativa.
  • Il giudice può esaminare l'esclusione o la riduzione della tariffa anche quando la domanda non utilizza una formula tecnica precisa, se dalle contestazioni complessive emerge che il contribuente ha messo in discussione i presupposti stessi dell'imposizione.

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