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Sentenza

Sentenza n. 2148/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202401764

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: richiesta di restituzione di euro 29.417,50, seguita da sollecito, per riduzione del contributo FESR connessa all'inosservanza dei termini di fatturazione e pagamento delle spese ammesse

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (assessorato regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva ottenuto un contributo a fondo perduto nell'ambito del Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020, ricevendo un'anticipazione e un successivo acconto. L'amministrazione, dopo aver verificato la documentazione contabile, aveva escluso alcune fatture emesse oltre il termine di conclusione dell'intervento e alcune spese pagate oltre il termine di sessanta giorni, chiedendo la restituzione delle somme ritenute indebitamente erogate e negando il saldo finale. La ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 7 e 10 l. 241/1990, dei principi di partecipazione e trasparenza e dell'art. 97 Cost., nonché violazione dell'avviso pubblico; violazione dell'art. 3 l. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, violazione dei principi di affidamento e buona fede e ulteriore violazione delle prescrizioni dell'avviso. L'amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha contestato nel merito le censure.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare gli ulteriori motivi. Ha qualificato gli atti impugnati non come revoca discrezionale del contributo ai sensi dell'art. 21-quinquies l. 241/1990, ma come decurtazione vincolata e richiesta di ripetizione conseguenti all'accertamento, nella fase esecutiva del rapporto agevolativo, dell'inadempimento di obblighi già previsti dall'avviso e dal disciplinare: fatturazione entro la conclusione dell'intervento e pagamento entro i successivi sessanta giorni. Secondo il TAR, l'amministrazione si è limitata a verificare fatti ostativi imputabili alla beneficiaria, senza riesaminare l'originaria ammissibilità del progetto né effettuare una nuova ponderazione discrezionale dell'interesse pubblico. La posizione della società è pertanto qualificabile come diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Il giudizio potrà essere riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione per omessa partecipazione procedimentale; la questione non è stata esaminata per il difetto di giurisdizione.

  • art. 10 l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione con riguardo alle garanzie partecipative; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 3 l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione per difetto di motivazione; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    La riduzione del contributo non è stata qualificata come revoca discrezionale in autotutela, poiché derivava da un accertamento vincolato di inadempimenti del beneficiario nella fase esecutiva.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a contributi pubblici, la giurisdizione amministrativa sussiste quando è contestato l'esercizio di un potere discrezionale di ponderazione degli interessi nella concessione, nella revoca o nella modifica del beneficio; la giurisdizione ordinaria sussiste invece quando la controversia riguarda la fase esecutiva di un contributo già concesso e l'accertamento dell'inadempimento di obblighi vincolanti gravanti sul beneficiario.
  • La riduzione o il recupero di un contributo già concesso, disposti dopo il controllo della documentazione contabile per l'inosservanza dei termini o delle condizioni di ammissibilità della spesa, costituiscono una decadenza sanzionatoria o revoca in senso atecnico, non una revoca discrezionale ai sensi dell'art. 21-quinquies l. 241/1990.
  • Quando l'amministrazione, dopo la concessione del contributo, si limita a verificare l'esistenza di fatti ostativi imputabili al beneficiario, senza riesaminare l'originaria ammissibilità del progetto né compiere una nuova ponderazione dell'interesse pubblico, la posizione del beneficiario ha natura di diritto soggettivo e la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • La concessione, anche qualificata come provvisoria, può determinare l'insorgenza di un diritto dell'impresa al finanziamento; la successiva riduzione o richiesta di restituzione fondata su irregolarità esecutive deve essere contestata davanti al giudice ordinario, salva la diversa ipotesi in cui l'atto incida su valutazioni discrezionali proprie del potere amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

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