Cassazione Civile, Ordinanza n. 27123/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria recuperava a tassazione, per l’anno d’imposta 2006, maggiori imposte IRAP, IRES e IVA, contestando alla società di avere esposto costi fittizi mediante fatturazioni relative a operazioni con società collegate, ritenute dirette a conseguire indebiti vantaggi fiscali. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR aveva poi respinto l’appello dell’Ufficio, qualificando le operazioni come contratti di subvezione o subtrasporto giustificati da esigenze di contenimento dei costi e massimizzazione dei profitti. In cassazione l’Agenzia deduceva: (i) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c. e 112 c.p.c., per avere la CTR argomentato in modo astratto senza confrontarsi con i capi di appello e con la concreta fattispecie; (ii) violazione dell’art. 37-bis, comma 4, d.P.R. 600/1973, per non avere la CTR ravvisato la fattispecie elusiva e per non avere considerato che la contribuente avrebbe dovuto giustificare gli strumenti negoziali utilizzati; (iii) omesso esame dei fatti posti a fondamento della pretesa impositiva. La società resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato, lamentando che la CTR avesse omesso di pronunciarsi sul motivo d’appello relativo alla nullità dell’avviso per mancanza dell’invito a fornire chiarimenti sulle operazioni ritenute elusive, in asserita violazione dell’art. 37-bis, comma 4, d.P.R. 600/1973.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia, ritenendo la sentenza di appello nulla per difetto di valida motivazione, perché la CTR si era limitata a considerazioni astratte su autonomia imprenditoriale, subvezione e criteri interpretativi del contratto senza applicarle alla vicenda concreta e senza misurarsi con le specifiche contrapposte posizioni delle parti. Conseguentemente ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo del ricorso principale. Ha inoltre accolto il ricorso incidentale condizionato della contribuente, rilevando che la CTR aveva completamente omesso di pronunciarsi sull’eccezione di nullità dell’avviso per mancata indicazione dell’invito a fornire chiarimenti nel contraddittorio preventivo, profilo ritenuto rilevante alla luce della disciplina antielusiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la sua violazione è stata evocata come indice di nullità della decisione d’appello per motivazione non riferita al caso concreto.
art. 132 c.p.c.
Richiamato quale norma sulla necessaria motivazione della sentenza; la Corte ribadisce che non è sufficiente un’esposizione astratta di principi, ma occorre la loro applicazione alla fattispecie concreta.
art. 112 c.p.c.
Invocato per la dedotta omessa pronuncia sui capi di gravame e sull’eccezione di nullità dell’atto impositivo.
art. 37-bis, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato come disposizione della disciplina antielusiva; la Corte considera rilevante la censura relativa alla mancata considerazione delle giustificazioni del contribuente e alla mancata pronuncia sulla nullità dell’avviso per omesso invito a chiarimenti.
art. 37-bis, comma 5, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato nel precedente giurisprudenziale citato dalla Corte come base della nullità dell’avviso privo di integrale e dettagliato riferimento alle giustificazioni fornite dal contribuente nel contraddittorio preventivo.
Massime di principio
- La sentenza tributaria è nulla quando la motivazione si risolve in affermazioni astratte e non consente di comprendere in che modo i principi enunciati siano stati applicati ai fatti controversi.
- Il giudice d’appello deve confrontarsi con i capi specifici devoluti e con le contrapposte deduzioni delle parti; la mancata considerazione del nucleo fattuale della pretesa impositiva integra un vizio motivazionale rilevante.
- In materia antielusiva, l’avviso di accertamento deve essere assistito da una motivazione che dia conto in modo integrale e puntuale delle giustificazioni rese dal contribuente nel contraddittorio preventivo.
- L’omessa pronuncia su un motivo di appello inerente a un profilo preliminare e potenzialmente assorbente determina vizio della sentenza e impone la cassazione con rinvio.
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