Cassazione Penale, Sentenza n. 918/2023 del 13/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione contestava quattro punti: 1) l'uso, nel processo penale, delle presunzioni tributarie e degli esiti dell'accertamento induttivo dell'Agenzia delle Entrate come base probatoria senza prova piena a carico dell'accusa; 2) la dedotta violazione del diritto di difesa per l'utilizzo del comportamento non collaborativo dell'imputato come indizio e la dedotta lesione di garanzie costituzionali e convenzionali; 3) la valutazione, ritenuta illogica e contraddittoria, delle sei note di credito prodotte dalla difesa, respinte dal primo giudice per mancanza di vidimazione, nonostante la normativa non preveda obbligo di vidimazione per tali documenti; 4) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. per offensività minima, con contestazione degli importi rilevanti ai fini della punibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo: ha riscontrato una carenza motivazionale della Corte di appello per non aver affrontato e confutato adeguatamente la deduzione difensiva circa la valenza probatoria delle note di credito e l'assenza di obbligo di vidimazione. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rimessa alla Corte di appello di Perugia per un nuovo giudizio; il rilievo costituisce motivo assorbente rispetto alle altre doglianze, che quindi non sono state decise nel merito.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma che disciplina i reati tributari; nel caso impugnato è stata la norma penale contestata per l'omessa presentazione della dichiarazione e l'evasione di imposta. La Corte ha richiamato che le presunzioni tributarie non possono da sole costituire prova di reato ma costituiscono dati di fatto da valutare insieme ad elementi di riscontro.
art. 131-bis cod. pen.
Previsione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La difesa aveva chiesto il riconoscimento per offensività minima; la Corte di cassazione non ha deciso nel merito poiché ha ritenuto assorbente il motivo che ha comportato l'annullamento e il rinvio.
art. 64 comma 3 lett. b cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa in rapporto alla motivazione; riguarda i requisiti della motivazione delle sentenze. La censura verteva sul difetto o genericità della motivazione d'appello, che la Suprema Corte ha effettivamente rilevato quanto alla mancata risposta alle deduzioni sulle note di credito.
art. 191 comma 2 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'esercizio del diritto di difesa; la difesa denunciava l'illegittima utilizzazione del comportamento difensivo come indizio. La Cassazione richiama il divieto di desumere argomenti di prova da atti riconducibili all'esercizio del diritto di difesa.
art. 2421 cod. civ.
Norma sui libri sociali obbligatori e loro vidimazione; la difesa ha osservato che la vidimazione prevista dalla normativa riguarda specifici libri sociali e non trova applicazione automatica alle note di credito, il che ha posto dubbio sulla correttezza della valutazione probatoria basata sull'assenza di vidimazione.
art. 8 legge n. 383 del 2001 e artt. 21 ss. d.P.R. n. 633 del 1972
Norme riferite alla documentazione fiscale e agli obblighi formali in materia IVA; la difesa ha sostenuto che non esistono obblighi di vidimazione delle note di credito alla stregua di tali disposizioni, argomento che la Corte di appello non ha adeguatamente considerato.
articoli costituzionali e convenzionali richiamati (artt. 2, 11, 13, 24, 27 co.2, 111, 117 Cost.; art. 6 CEDU; art. 14 co.3 lett. G ICCPR; art. 47 Carta dei diritti fondamentali UE)
Rinvii alle garanzie della difesa, al giusto processo e alla tutela dei diritti fondamentali. La difesa li ha invocati per criticare l'uso di presunzioni e la valutazione di atti difensivi; la Cassazione ha comunque deciso il ricorso per motivi di carenza motivazionale, senza risolvere tutti i profili costituzionali invocati.
Massime di principio
- Le presunzioni tributarie e gli esiti di accertamenti fiscali possono costituire elementi utili nel processo penale ma non sono di per sé sufficienti a fondare una condanna: devono essere corroborati da elementi di riscontro idonei a provare la condotta criminosa.
- Documenti prodotti dalla difesa (es. note di credito) non possono essere scartati per motivi formali se la normativa non prevede l'obbligo formale invocato; il giudice deve motivare specificamente perché ritiene tali documenti non credibili.
- Il giudizio di appello ha l'obbligo di affrontare e confutare le principali deduzioni difensive rilevanti ai fini della decisione: il mancato confronto può determinare l'annullamento per insufficiente motivazione e il rinvio ad altro giudice di merito.
- L'esercizio del diritto di difesa e il comportamento non collaborativo non devono essere utilizzati automaticamente come indizi di colpevolezza; ogni deduzione in tal senso richiede adeguata e motivata ricostruzione probatoria.
- La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto necessita di una valutazione concreta e comparativa dell'offensività e degli importi rilevanti; tuttavia tale valutazione può rimanere sospesa se il processo viene rinnovato per carenze procedurali.
- In caso di contestazioni su valutazioni documentali tecniche o formali, è fondamentale per la difesa allegare e documentare in modo completo gli elementi comprovanti la veridicità dei documenti (es. estratti bancari, corrispondenze) e sollecitare il puntuale confronto motivazionale in grado di impedire decisioni basate su affermazioni generiche.
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