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Sentenza

Sentenza n. 193/2026 - Salerno, Sezione 3

per: in via principale, l’ottemperanza alla sentenza n. 1531/2024 di questa Sezione, con declaratoria di nullità del provvedimento di diniego di autorizzazione idraulica n. 4508 del 29.11.2024 emesso dal Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele; in subordine, per l’annullamento, previa sospensione: a) del provvedimento n. 4508 del 29.11.2024 con il quale il Presidente del Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele ha disposto nuovo diniego di autorizzazione idraulica per la realizzazione dell’impianto serricolo della società ricorrente; b) dell’atto n. 2860 del 22.7.2024 di comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990; c) ove e per quanto occorra, delle note del Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele nn. 3073/2024 e 3329/2024; d) di tutti gli atti istruttori, non conosciuti, collegati, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202500211

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nuovo diniego di autorizzazione idraulica per la realizzazione di impianti serricoli, unitamente al preavviso di rigetto e agli atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore agricolo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto in via principale giudizio di ottemperanza alla precedente sentenza del TAR n. 1531/2024, che aveva annullato il precedente diniego per violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e per carenze motivazionali e istruttorie, chiedendo la declaratoria di nullità del nuovo diniego per violazione o elusione del giudicato. In via subordinata ha chiesto l’annullamento del nuovo provvedimento n. 4508/2024. Ha dedotto che il sistema di smaltimento delle acque mediante sifone rovescio, vasche di laminazione, sensori e rivestimento in tessuto non tessuto non sarebbe vietato dall’art. 20 del Piano Idraulico consortile, sarebbe tecnicamente adeguato e non esposto a un rischio di ostruzione significativo; che il Consorzio avrebbe fondato il diniego su mere possibilità e su un’istruttoria e motivazione insufficienti, anche perché i calcoli idraulici e il modello USLE avrebbero dimostrato l’assenza di trasporto solido rilevante. Ha inoltre contestato l’interpretazione dell’art. 20 quanto all’obbligo di scarico nella rete scolante di prima ricezione e ha sostenuto che l’eventuale necessità di manutenzione non equivalesse a sollevamento meccanico vietato. Quanto all’appezzamento n. 2, ha negato che il progetto modificasse le quote, alterasse l’estensione delle aree sottese dai canali Tre Piccioni e Radica o aumentasse la pericolosità idraulica dei terreni posti sulla sponda opposta. In memoria ha dedotto anche una disparità di trattamento rispetto ad altra autorizzazione, censura dichiarata inammissibile perché nuova. Il Consorzio ha sostenuto la legittimità del diniego, richiamando il rischio di accumulo di sedimenti e di ostruzione del sifone, la necessità di assicurare uno scarico per gravità senza onerosi controlli e manutenzioni, nonché le modifiche plano-altimetriche dell’appezzamento n. 2.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda principale di ottemperanza e di declaratoria di nullità. La precedente sentenza aveva annullato il primo diniego per difetti motivazionali e istruttori, lasciando al Consorzio margini di discrezionalità nel rinnovato esercizio del potere; il nuovo atto, fondato su ragioni ulteriori e su una rinnovata valutazione tecnica, non contrastava quindi con un obbligo puntuale e vincolato derivante dal giudicato. Le contestazioni relative al nuovo diniego dovevano essere esaminate mediante ordinaria azione di annullamento. Il TAR ha dichiarato inammissibile la censura di disparità di trattamento introdotta per la prima volta con memoria non notificata, poiché le memorie possono illustrare motivi già dedotti ma non ampliare il thema decidendum oltre i termini decadenziali. Nel merito, il ricorso è stato accolto parzialmente. La verificazione ha accertato il rispetto dei requisiti plano-altimetrici e prestazionali dell’art. 20 del Piano Idraulico, nonché l’idoneità dei rilievi relativi all’appezzamento n. 2. Ha inoltre escluso che il progetto comportasse un’alterazione dell’estensione delle aree sottese dai canali o un incremento quantitativamente significativo della pericolosità idraulica. Il sifone rovescio non risultava vietato dal Piano Idraulico e il suo rischio di intasamento non era maggiore di quello degli analoghi dispositivi presenti nella rete consortile. L’obbligo di scarico per caduta naturale previsto dall’art. 20 riguarda il ricorso a pompe per lo svuotamento della vasca e non le eventuali attività manutentive successive; pertanto, la manutenzione con mezzi meccanici non integra il sollevamento meccanico vietato. Il difetto del sistema di monitoraggio mediante due sensori non poteva, da solo, giustificare il diniego, in assenza di una specifica prescrizione regolamentare e considerati gli obblighi manutentivi dei privati e i compiti di vigilanza e sostituzione del Consorzio sulle opere private. È stato ravvisato sviamento di potere nella pretesa di negare l’autorizzazione per evitare gli oneri di controllo e manutenzione che il regolamento attribuisce al Consorzio. Sono state quindi annullate le ragioni ostative poste a fondamento del diniego, con salvezza dell’ulteriore attività amministrativa nel rispetto del vincolo conformativo derivante dalla sentenza. Le spese di lite sono state compensate, salvo il rimborso del contributo unificato da parte del Consorzio; gli oneri della verificazione, liquidati in euro 2.000 oltre accessori, sono stati posti a carico del Consorzio.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La precedente violazione dell’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi aveva determinato l’annullamento del primo diniego; nel nuovo procedimento il Consorzio ha invece riavviato l’istruttoria e formulato un nuovo preavviso.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Il termine per il deposito della documentazione fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza di merito è stato ritenuto violato dalla ricorrente con il deposito del 23 dicembre 2025.

  • art. 54, comma 1, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di autorizzare il deposito documentale del Consorzio, diretto a contrastare una censura nuova introdotta dalla ricorrente con memoria.

  • art. 7, comma 2, l.r. Campania 24 marzo 1995, n. 8

    La realizzazione di impianti serricoli nelle aree soggette a vincoli [...] è subordinata alla previa autorizzazione [...] del Consorzio di Bonifica territorialmente competente per quanto concerne gli aspetti idraulici.

    La realizzazione degli impianti serricoli richiede l’autorizzazione del Consorzio per gli aspetti idraulici, anche in assenza di specifiche prescrizioni urbanistiche.

  • art. 20 Piano Idraulico per il rilascio dell’autorizzazione del Consorzio

    Le acque provenienti dalle vasche di laminazione [...] devono essere immesse nella rete scolante di prima ricezione [...] mediante caduta naturale, essendo assolutamente vietata l’immissione con sollevamento meccanico.

    La disposizione impone requisiti plano-altimetrici, una valvola di non ritorno e lo svuotamento per caduta naturale; il divieto di sollevamento meccanico riguarda l’uso di pompe per l’immissione delle acque, non gli interventi manutentivi eventualmente necessari per ripristinare un’opera ostruita. La nozione di rete scolante di prima ricezione non può essere integrata dall’amministrazione con requisiti aggiuntivi non previsti dal testo regolamentare.

  • art. 12 Regolamento consorziale per la conservazione e la polizia delle opere di bonifica

    I proprietari o affittuari dei terreni inclusi nel comprensorio di bonifica debbono eseguire e mantenere nei fondi stessi le opere di competenza privata [...] occorrenti ad assicurare lo scolo delle acque.

    Attribuisce ai proprietari o affittuari gli obblighi di esecuzione e manutenzione delle opere private necessarie allo scolo delle acque.

  • art. 14 Regolamento consorziale per la conservazione e la polizia delle opere di bonifica

    Il Consorzio, nei confronti delle opere di competenza privata, ha [...] compiti.

    Riconosce al Consorzio poteri di ordinanza e, in caso di inadempimento dei privati, di sostituzione nella manutenzione delle opere private, con riparto dei costi; tali compiti impediscono di giustificare il diniego con la sola esigenza di evitare attività di vigilanza o manutenzione.

Massime di principio

  • Dopo l’annullamento giurisdizionale di un provvedimento discrezionale per difetti motivazionali o istruttori, il nuovo atto adottato in riedizione del potere viola o elude il giudicato soltanto se contrasta con prescrizioni puntuali e vincolanti della sentenza oppure manifesta un aggiramento delle statuizioni conformative; quando il giudicato lascia margini di discrezionalità e l’amministrazione formula nuove ragioni ostative, gli eventuali vizi del nuovo atto devono essere dedotti con ordinaria azione di annullamento.
  • Una disposizione regolamentare che impone lo svuotamento di una vasca per caduta naturale e vieta il sollevamento meccanico non può essere interpretata estensivamente fino a ricomprendere gli interventi manutentivi con mezzi meccanici necessari a rimuovere eventuali ostruzioni, se il testo collega il divieto al funzionamento ordinario del sistema e all’uso di pompe per l’immissione delle acque.
  • L’amministrazione non può introdurre, in sede applicativa, requisiti tecnici aggiuntivi rispetto a quelli espressamente previsti dal regolamento, qualificando come vincolante una nozione più restrittiva di rete scolante di prima ricezione non desumibile dal testo regolamentare.
  • Il rischio di manutenzione o di possibile ostruzione di un’opera idraulica non giustifica di per sé il diniego dell’autorizzazione quando l’opera non è vietata dalla disciplina applicabile, il rischio non è maggiore di quello proprio di dispositivi analoghi e la normativa attribuisce ai privati obblighi manutentivi nonché al Consorzio poteri di vigilanza e sostituzione; il diniego fondato sulla volontà di evitare tali compiti può integrare sviamento di potere.
  • Una censura nuova, introdotta per la prima volta con memoria difensiva non notificata, è inammissibile quando ampli il thema decidendum e non costituisca mera illustrazione o sviluppo di motivi già ritualmente dedotti nel ricorso introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieAcque e demanio idricoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimentoGiudizio di ottemperanza
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereEccesso di potereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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