Cassazione Penale, Sentenza n. 9452/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna di Michele Mazzarella per il reato di cui all'art. 589 cod. pen. (omicidio colposo), in relazione a un sinistro stradale ad Augusta in cui, alla guida di un autocarro Iveco Stralis, nell'effettuare una svolta a sinistra aveva urtato il ciclomotore condotto da Pierpaolo Piazza causandone la morte. Il difensore deduceva due motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova, con contestazione della valutazione delle perizie e delle dichiarazioni a discarico e mancato rispetto del criterio "oltre ogni ragionevole dubbio"; (2) vizio di motivazione in relazione al concorso di più cause nell'evento, rilevanti ai fini della responsabilità penale, della quantificazione della pena e del risarcimento.
La decisione
Il difensore/procuratore speciale ha presentato rinuncia al ricorso in data 25/10/2024, corredata da procura speciale e da atto di transazione e quietanza. Per tale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Rimane quindi efficace la sentenza impugnata (la condanna per omicidio colposo e le statuizioni civili confermate in appello).
Norme richiamate
art. 589 cod. pen.
La norma è stata applicata per configurare omicidio colposo: la condotta dell'imputato è stata ritenuta causa della morte per colpa generica e in violazione di norme sulla circolazione stradale; ne è conseguita anche la condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili
Massime di principio
- La rinuncia formale al ricorso (con procura speciale e, se presente, atto di transazione/quintanza) rende inammissibile l'impugnazione e pone termine alla contestazione dei giudicati impugnati, con possibile condanna alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende.
- In materia di omicidio colposo stradale (art. 589 c.p.), il giudice valuta la responsabilità sulla base delle perizie tecniche, delle testimonianze e della ricostruzione dinamica: i motivi di impugnazione che lamentano travisamento della prova devono dimostrare concretamente che la valutazione del fatto è manifestamente illogica o contraddittoria.
- Quando il ricorrente contesta il concorso di più cause nell'evento (fatti concorrenti o cause concomitanti), spetta al giudice accertare il nesso causale e la rilevanza di ciascuna causa ai fini della colpa e della quantificazione del danno; il semplice richiamo a più possibili cause non è sufficiente senza prova adeguata.
- La presentazione di un atto di transazione e quietanza può costituire elemento decisivo per la rinuncia all'impugnazione, specie se il ricorrente accetta l'esito della vicenda civile, ma non incide di per sé sulla responsabilità penale già definitivamente accertata salvo specifiche condizioni di estinzione del reato.
- Chi intende mantenere viva la contestazione processuale deve evitare rinunce formali e assicurarsi che i motivi di ricorso siano adeguatamente motivati e supportati da elementi probatori idonei a dimostrare errori concreti nella valutazione del merito.
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