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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30319/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una misura cautelare personale disposta nei confronti di un indagato per l'omicidio di un uomo, commesso in concorso con più soggetti e qualificato anche dall'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. Il Tribunale del riesame aveva confermato la custodia cautelare in carcere ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza sulla base delle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia e di riscontri esterni, nonché le esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione: ha contestato la credibilità del primo collaboratore, già ritenuto inattendibile in altro procedimento, e la valorizzazione di alcuni elementi indiziari come l'acquisto di due caschi desunto da intercettazioni; inoltre ha sostenuto che non vi fossero né pericolo di inquinamento probatorio, stante il tempo trascorso, né pericolo di fuga, perché l'indagato era stato processato più volte senza mai allontanarsi o rendersi irreperibile.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha affermato che il giudizio di legittimità sulle misure cautelari non consente una nuova valutazione del materiale indiziario o una diversa lettura dei fatti, ma solo il controllo su specifiche violazioni di legge o sulla manifesta illogicità della motivazione. Nel caso concreto la motivazione del riesame è stata ritenuta coerente e non illogica: i gravi indizi non erano fondati su una sola fonte dichiarativa, ma sulla convergenza di due collaboratori e su plurimi riscontri esterni relativi alle modalità esecutive del delitto, al mezzo utilizzato, al rinvenimento del motociclo e a elementi captati in prossimità del fatto. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della presunzione prevista per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p., superabile solo con elementi specifici e non con il solo decorso del tempo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • artt. 575 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice dell'omicidio volontario contestato in concorso

  • art. 577, n. 3, c.p.

    richiamato come aggravante contestata del delitto di omicidio

  • art. 416-bis.1 c.p.

    richiamato come aggravante che incide anche sulla disciplina cautelare e sulla presunzione di esigenze cautelari

  • art. 606 c.p.p.

    indica i limiti del ricorso per cassazione, ammesso solo per violazioni di legge e vizi motivazionali rilevanti

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    richiamato per la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari nei delitti aggravati ex art. 416-bis.1 c.p.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari personali, il controllo della Corte di cassazione non può tradursi in una nuova valutazione del compendio indiziario o delle esigenze cautelari, ma resta limitato alla verifica di violazioni di legge e di una motivazione solo apparente o manifestamente illogica.
  • Le censure che mirano esclusivamente a contrapporre una diversa lettura degli elementi indizianti o a contestare il peso probatorio attribuito dal giudice di merito alle singole fonti dichiarative sono inammissibili o comunque infondate in cassazione.
  • La attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia può essere affermata sulla base della convergenza del narrato e di riscontri esterni autonomi; non è necessario che una sola fonte sia autosufficiente, purché il giudice motivi sulla credibilità soggettiva, sulla coerenza intrinseca e sulla reciproca corroborazione su profili rilevanti.
  • La pregressa diversa valutazione di un collaboratore in altri procedimenti non elimina automaticamente la sua attendibilità nel nuovo procedimento, se il giudice spiega perché, nel caso concreto, le dichiarazioni risultino corroborate da ulteriori riscontri specifici.
  • In presenza dei delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p., la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata solo mediante elementi specifici riferiti alla tipologia del fatto, alle concrete modalità esecutive e alla distanza temporale, non essendo sufficiente il mero decorso del tempo per escludere automaticamente il pericolo cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEsigenze cautelariImpugnazioniOmicidio
RamiMisure cautelariProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

Testo integrale

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