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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19332/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale relativa all'anno d'imposta 2006. L'Ufficio ha contestato che una società immobiliare avesse acquistato un unico immobile di pregio, finanziandone poi la ristrutturazione, ma destinandolo in realtà all'uso personale dei soci e non a una reale attività imprenditoriale. Sulla base di ciò ha ritenuto indeducibili i costi per difetto di inerenza, azzerando la perdita dichiarata e rettificando i redditi ai fini IRPEF e IRAP. I contribuenti hanno impugnato gli avvisi e, soccombenti in appello, hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale e sulla necessaria redazione del processo verbale di constatazione, per avere la CTR escluso il vizio pur in mancanza del PVC; 2) violazione dell'art. 109 TUIR e dell'art. 4 DPR IVA, per avere la CTR negato la natura commerciale degli atti preparatori e l'inerenza dei costi nonostante l'asserito carattere imprenditoriale dell'operazione; 3) violazione delle norme sulla motivazione degli avvisi e omessa pronuncia, per avere la CTR non esaminato tutte le doglianze relative alla carenza motivazionale dell'accertamento; 4) omessa pronuncia e violazione delle norme processuali tributarie sulla rappresentanza dell'Ufficio, per avere la CTR ritenuto ammissibile l'appello dell'Agenzia benché sottoscritto da soggetto diverso dal Direttore provinciale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, trattandosi di accertamenti su IRPEF e IRAP svolti senza accesso, non sussisteva un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale né di previa consegna del PVC. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: la CTR non aveva affermato in astratto l'impossibilità di qualificare come commerciali gli atti preparatori, ma aveva accertato in fatto che l'operazione era stata posta in essere per acquistare e ristrutturare un immobile destinato ai soci, senza effettiva attività d'impresa, con conseguente non inerenza dei costi. Ha respinto il terzo motivo, osservando che la sentenza di merito aveva comunque fornito una risposta sufficiente sulla motivazione dell'avviso, individuata nella violazione del principio di inerenza, e che non vi era omessa pronuncia. Ha ritenuto il quarto motivo in parte inammissibile, perché la specifica questione della delega non era stata ritualmente dedotta in appello, e in parte infondato, perché la sottoscrizione dell'appello da parte del funzionario preposto al reparto competente è sufficiente a radicare la legittimazione processuale dell'Ufficio. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in solido.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    L'obbligo di attendere 60 giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura opera come garanzia del contraddittorio endoprocedimentale, ma la sua violazione non è configurabile, nel caso esaminato, per accertamenti 'a tavolino' su tributi non armonizzati come IRPEF e IRAP, in assenza di accesso e di PVC.

  • art. 52, comma 6, d.P.R. 29 settembre 1972, n. 633

    La norma disciplina il verbale delle operazioni di accesso, ispezione e verifica; la Corte la richiama per chiarire che il PVC è funzionale alle verifiche con accesso, non agli accertamenti meramente documentali.

  • art. 33, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato in relazione alla disciplina degli accessi e delle verifiche ai fini delle imposte dirette.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La deducibilità dei costi richiede il rispetto del principio di inerenza, cioè il collegamento dei costi all'esercizio dell'attività d'impresa; restano esclusi i costi riferibili a una sfera estranea all'impresa.

  • art. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato dai ricorrenti per la qualificazione dell'attività, ma non è la base decisiva della soluzione accolta dalla Corte.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma evocata in relazione alla motivazione e alla sottoscrizione degli atti impositivi; la Corte non ravvisa invalidità dell'atto nel caso concreto.

  • art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato dai ricorrenti tra le norme sulla motivazione degli atti, senza incidenza decisiva sull'esito.

  • art. 24 L. 7 gennaio 1929, n. 4

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno delle censure procedimentali.

  • artt. 3, 24, 97 Cost.

    Invocati dai ricorrenti in relazione alle garanzie procedimentali e all'assetto organizzativo dell'amministrazione finanziaria.

  • art. 25 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Richiamato dai ricorrenti in relazione all'IRAP e al quadro normativo dell'accertamento.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Costituisce il parametro formale delle censure di violazione di legge e omessa pronuncia formulate nei motivi di ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    Evocato per lamentare l'omessa pronuncia, ma la Corte esclude il vizio quando la decisione di merito è logicamente incompatibile con la domanda disattesa.

  • artt. 10 e 11 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamati in relazione alla legittimazione processuale e alla rappresentanza nel processo tributario.

  • art. 8, comma 24, d.l. 2 marzo 2012, n. 16 conv. in L. 26 aprile 2012, n. 44

    La Corte precisa che la declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata dai ricorrenti riguarda gli incarichi dirigenziali interni e non incide sulla validità degli atti tributari già emessi da funzionari legittimati ai sensi dell'art. 42 d.P.R. 600/1973.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma richiamata nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nei tributi non armonizzati, gli accertamenti cd. 'a tavolino' non sono assistiti da un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale; la mancata consegna del PVC non determina invalidità dell'atto se non vi è stato accesso o verifica sul luogo.
  • La deducibilità dei costi è subordinata al principio di inerenza: sono deducibili solo i costi riferibili all'esercizio dell'impresa, mentre sono indeducibili quelli sostenuti per finalità estranee all'attività imprenditoriale, anche se formalmente collegati a operazioni societarie o a beni iscritti in bilancio.
  • Il giudice di merito può ritenere motivato l'avviso di accertamento quando la motivazione, ancorché sintetica, consenta di individuare con chiarezza la ragione giuridica e fattuale della pretesa fiscale; non sussiste omessa pronuncia se la decisione di rigetto della censura risulta implicitamente e logicamente contenuta nella ratio della sentenza.
  • La sottoscrizione dell'atto di appello dell'amministrazione finanziaria è valida se apposta dal funzionario preposto al reparto competente; non è necessario che l'atto sia sottoscritto dal Direttore provinciale, purché la rappresentanza processuale sia riconducibile a una valida preposizione organizzativa dell'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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