Cassazione Civile, Sentenza n. 5337/2020 del 27/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società incorporante presentò l’8 marzo 2005 un’istanza di rimborso di un credito IRPEG di 1.944.074,43 euro relativo al periodo d’imposta 1994, composto da 1.554.764,57 euro riferiti ai dividendi percepiti e da importi relativi alle ritenute bancarie subite. Non avendo ricevuto risposta, impugnò il silenzio-rifiuto. La commissione tributaria di primo grado respinse il ricorso per mancata allegazione e produzione dei documenti comprovanti il credito; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza depositata il 20 giugno 2012, confermò il rigetto, rilevando che la documentazione era stata prodotta soltanto in appello e che mancavano le certificazioni delle ritenute bancarie. In Cassazione la contribuente ha proposto due motivi: con il primo, denunciando violazione dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, ha sostenuto che il credito dichiarato si sarebbe consolidato perché l’Ufficio non lo aveva liquidato o rettificato entro il termine previsto, senza necessità di ulteriore documentazione a suo carico; con il secondo, denunciando l’omesso esame di fatti e documenti decisivi ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ha lamentato che la CTR non avesse esaminato i documenti ritualmente prodotti in appello relativi alle ritenute sui dividendi. L’Agenzia ha inoltre eccepito un difetto di legittimazione processuale della società per asserita incertezza sui poteri del soggetto che aveva conferito la procura.
La decisione
La Cassazione ha respinto l’eccezione preliminare dell’Agenzia sulla legittimazione processuale: la contestazione era generica e dagli atti, inclusa la visura camerale richiamata nella memoria, risultava che il soggetto conferente la procura era amministratore delegato con potere di rappresentanza giudiziale; inoltre, non grava in via generale sulla persona fisica che agisce per una persona giuridica l’onere di provare i propri poteri rappresentativi. Il primo motivo è stato rigettato: il termine previsto dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 ha natura ordinatoria e il credito dichiarato non si consolida per il solo decorso del termine di liquidazione o di quello di accertamento; il diritto al rimborso è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, restando all’Ufficio la facoltà di opporre eccezioni. Il secondo motivo è stato accolto, perché la CTR aveva esaminato la mancata produzione delle certificazioni delle ritenute bancarie senza valutare la documentazione ritualmente prodotta in appello riguardante le ritenute sui dividendi, decisiva per stabilire se spettasse il rimborso. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.
Norme richiamate
art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
il termine stabilito nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis (nel testo, applicabile “ratione temporis”, introdotto dal D.P.R. 27 settembre 1979, n. 506, art. 1), entro il quale l’Amministrazione Finanziaria deve provvedere alla liquidazione dell’imposta, ha natura ordinatoria secondo l’interpretazione, avente efficacia retroattiva, che ne ha dato la L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 28, comma 1
Il termine per la liquidazione previsto dall’art. 36-bis ha natura ordinatoria; il suo decorso senza liquidazione o rettifica non determina il consolidamento del credito dichiarato dal contribuente.
art. 43 del D.P.R. n. 600/1973
il credito d’imposta fatto valere dal contribuente nella relativa dichiarazione non si consolida con lo spirare del suddetto termine o perchè l’Amministrazione abbia omesso di procedere ad accertamento e rettifica nel termine stabilito nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, così come il diritto al rimborso del contribuente non è sottoposto al termine di decadenza, contenuto nel D.P.R. 27 settembre n. 602 del 1973, art. 38, ma esclusivamente all’ordinario termine di prescrizione decennale, ferma restando la facoltà dell’Ufficio di opporre eccezioni alla domanda di rimborso.
L’omessa attività di accertamento e rettifica entro il termine dell’art. 43 non consolida il credito dichiarato. La pretesa di rimborso rimane soggetta alla prescrizione decennale e l’Amministrazione conserva la facoltà di opporre eccezioni.
art. 38 del D.P.R. n. 602/1973
il credito d’imposta fatto valere dal contribuente nella relativa dichiarazione non si consolida con lo spirare del suddetto termine o perchè l’Amministrazione abbia omesso di procedere ad accertamento e rettifica nel termine stabilito nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, così come il diritto al rimborso del contribuente non è sottoposto al termine di decadenza, contenuto nel D.P.R. 27 settembre n. 602 del 1973, art. 38, ma esclusivamente all’ordinario termine di prescrizione decennale, ferma restando la facoltà dell’Ufficio di opporre eccezioni alla domanda di rimborso.
Nel caso esaminato, il diritto al rimborso non è assoggettato al termine di decadenza previsto dall’art. 38, ma all’ordinario termine decennale di prescrizione.
art. 156, comma 3, c.p.c.
dall’intestazione del ricorso si evince che il mandato “ad litem” risulta in linea con il principio di strumentalità delle forme di cui all’art. 156 c.p.c., comma 3, in quanto contiene gli estremi della procura speciale in base alla quale risulta conferita la rappresentanza processuale e l’indicazione del soggetto destinatario del mandato
La procura processuale è conforme al principio di strumentalità delle forme quando consente di individuare gli estremi della procura speciale e il soggetto al quale è conferito il mandato.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il giudice d’appello si è pronunciato ed ha preso in considerazione esclusivamente la mancata allegazione, da parte della società, delle certificazioni relative alle ritenute bancarie, senza vagliare la documentazione prodotta, ritualmente, nel giudizio di secondo grado, dalla contribuente in riferimento alle ritenute sui dividendi; e tale circostanza appare decisiva al fine di stabilire se, in relazione alle ritenute sui dividendi competesse il rimborso del credito d’imposta.
È decisiva e censurabile l’omessa valutazione della documentazione ritualmente prodotta in appello quando essa può incidere sull’accertamento del diritto al rimborso.
art. 378 c.p.c.
La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
La norma è richiamata per il deposito della memoria della ricorrente; la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione.
Massime di principio
- Il termine previsto dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per la liquidazione dell’imposta è ordinatorio; il suo decorso, così come l’omessa rettifica entro il termine di accertamento, non consolida il credito esposto in dichiarazione.
- Il diritto al rimborso fiscale è soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale e non al termine decadenziale previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973; l’Amministrazione conserva la facoltà di opporre eccezioni alla domanda.
- Il giudice d’appello deve valutare la documentazione ritualmente prodotta in quel grado quando essa è decisiva per stabilire la sussistenza del credito chiesto a rimborso; l’omesso esame comporta la cassazione della sentenza con rinvio.
- La contestazione della legittimazione processuale di chi agisce per una persona giuridica deve essere specifica; in via generale, la persona fisica che agisce in giudizio per l’ente non è tenuta a provare i propri poteri rappresentativi.
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