Sentenza del 25/03/2015 n. 5983 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
B.L. ha proposto ricorso straordinario per cassazione contro il decreto della Corte d'Appello di Roma, depositato il 30 novembre 2007, che aveva respinto l'opposizione alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia per violazioni commesse nella sua qualità di amministratore. Ha lamentato, con un unico motivo, l'omessa pronuncia sulla dedotta violazione del contraddittorio nel procedimento sanzionatorio: secondo il ricorrente non aveva potuto replicare alle conclusioni dell'ufficio istruttore né intervenire sulla quantificazione della sanzione. Ha inoltre prospettato l'illegittimità delle sanzioni, anche per disparità di trattamento. In memoria è stato discusso anche il divieto di doppio binario amministrativo e penale alla luce della sentenza CEDU Grande Stevens; tuttavia, nessun procedimento penale risultava in corso per i medesimi fatti. La Corte d'Appello aveva inoltre respinto l'eccezione relativa al superamento della durata massima del procedimento sanzionatorio e ritenuto infondata l'opposizione nel merito, sia quanto alla responsabilità sia quanto all'entità delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché B.L. non aveva trascritto il contenuto dell'opposizione proposta davanti alla Corte d'Appello, né indicato dove in essa fosse stata formulata l'eccezione di violazione del contraddittorio; mancavano quindi elementi per verificare che la questione fosse stata proposta nel giudizio precedente e non introdotta per la prima volta in cassazione. La Corte ha inoltre escluso che nel caso concreto si ponesse un problema di ne bis in idem, poiché non era pendente alcun procedimento penale per gli stessi fatti. B.L. è stato condannato a rimborsare alla Banca d'Italia le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.000 euro per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 145, comma 4
In realtà, in mancanza di trascrizione del contenuto dell'opposizione D.Lgs. n. 385 cit., ex art. 145, comma 4, o almeno di indicazione del luogo in cui la dedotta eccezione sarebbe stata formulata davanti alla Corte d'Appello, risulta impossibile a questa Corte verificare se la stessa fosse stata effettivamente proposta e non sia stata invece illegittimamente sollevata ex novo nel presente giudizio.
Nel ricorso per cassazione, chi denuncia che il giudice di merito abbia omesso di esaminare una questione deve indicare e documentare che quella questione era stata tempestivamente sottoposta al giudice precedente; in mancanza, la censura non consente la verifica e può essere dichiarata inammissibile.
Massime di principio
- Se si denuncia in cassazione l'omessa pronuncia su un'eccezione, occorre riportare o localizzare con precisione gli atti del giudizio di merito dai quali risulti che l'eccezione era stata effettivamente proposta. Non basta riproporla in cassazione: senza tale indicazione la censura può essere dichiarata inammissibile.
- La questione del ne bis in idem tra sanzione amministrativa e penale presuppone, nel caso esaminato, la pendenza di un procedimento penale per i medesimi fatti; la Corte ha escluso che il tema fosse concretamente rilevante in assenza di tale procedimento.
- La condanna alle spese segue la soccombenza: qui il ricorrente, dopo il rigetto del ricorso, è stato condannato a rimborsare alla resistente 5.000 euro di compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
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