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Sentenza

Sentenza del 06/03/2015 n. 4574 - Corte di Cassazione

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE - Estinzione del processo per inattività delle parti - Conseguente definitività dell'accertamento - Prescrizione decennale dell'"actio iudicati" - Applicabilità - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava una cartella relativa a IRPEF e SSN per l'anno 1993. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, sostenendo che il termine per notificare la cartella dovesse essere individuato nella prescrizione ordinaria decennale e non nel termine decadenziale previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973. La Corte ha però rilevato che l'accertamento era divenuto definitivo non per effetto di una sentenza di condanna passata in giudicato, bensì per l'estinzione del processo tributario conseguente all'inattività delle parti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato dei contribuenti. Ha confermato sostanzialmente l'esito favorevole ai contribuenti, precisando che la definitività dell'accertamento derivante dall'estinzione del processo non consente di applicare il termine decennale previsto dall'art. 2953 c.c. per l'actio iudicati. L'Agenzia delle Entrate e Equitalia Polis sono state condannate, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2.200, oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 2953 cod. civ.

    Quando la sentenza è passata in giudicato, i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve si prescrivono con il decorso di dieci anni.

    Il termine decennale dell'actio iudicati si applica ai diritti accertati con sentenza passata in giudicato, ma non quando la definitività dell'accertamento deriva soltanto dall'estinzione del processo per inattività delle parti.

  • Art. 2946 cod. civ.

    Salvo i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.

    La disposizione riguarda la prescrizione ordinaria decennale, ma non sostituisce i termini decadenziali o prescrizionali specificamente applicabili alla notificazione della cartella nei confronti del contribuente.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    La norma disciplina il termine per la notificazione della cartella di pagamento. Secondo la decisione, il termine previsto opera nei rapporti rilevanti verso il contribuente e non può essere superato invocando automaticamente la prescrizione decennale dell'actio iudicati.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 2

    In caso di estinzione del giudizio tributario, il processo viene meno; l'atto impositivo può così divenire definitivo, ma tale definitività non equivale a una sentenza di condanna passata in giudicato.

  • Art. 393 cod. proc. civ.

    L'estinzione del processo determina il venir meno dell'intero processo. La conseguente definitività dell'avviso di accertamento non produce, tuttavia, gli effetti propri del giudicato sostanziale di condanna ai fini dell'art. 2953 c.c.

  • D.L. n. 106 del 2005, art. 1

    La Corte ha precisato che tale disciplina riguarda specifiche cartelle emesse ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e non era direttamente applicabile alla fattispecie esaminata.

Massime di principio

  • La definitività di un accertamento tributario può derivare sia da una sentenza passata in giudicato sia da altri eventi processuali, come l'estinzione del giudizio; le due situazioni non producono necessariamente gli stessi effetti prescrizionali.
  • Il termine decennale previsto dall'art. 2953 c.c. si applica all'actio iudicati soltanto quando esiste una sentenza passata in giudicato che accerta o condanna al pagamento; non si applica automaticamente a un accertamento divenuto definitivo per mancata prosecuzione del processo.
  • Quando manca una sentenza di condanna, occorre verificare il termine specifico previsto per la notificazione della cartella e per la riscossione, senza presumere l'applicabilità della prescrizione decennale propria del giudicato.
  • L'estinzione del processo tributario può rendere definitivo l'avviso di accertamento, ma non trasforma l'atto amministrativo in un titolo giudiziale equiparabile a una sentenza passata in giudicato.
  • In casi analoghi è essenziale distinguere tra decadenza dell'amministrazione dalla notifica della cartella e prescrizione del diritto alla riscossione: sono istituti diversi, con decorrenza, disciplina e conseguenze differenti.

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