Sentenza del 27/05/2015 n. 4865 - Comm. Trib. Prov. Milano
Imposte sui redditi - Accertamento - Avviso notificato ad una società già cancellata del registro delle imprese - Inesistenza -Sussiste - Necessità di notifica dell'avviso ai soci - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. L'avviso di accertamento notificato alla società estinta è stato considerato inesistente, tamquam non esset e improduttivo di effetti giuridici. L'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto notificare gli atti direttamente ai soci, agendo nei loro confronti entro il limite delle somme riscosse in sede di liquidazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata la validità dell'avviso di accertamento notificato a una società già cancellata dal Registro delle imprese. La cancellazione aveva determinato l'estinzione della società, con conseguente perdita della soggettività e della capacità giuridica. Pertanto, l'atto non poteva essere validamente notificato alla società ormai inesistente, ma l'Amministrazione avrebbe dovuto rivolgersi ai singoli soci, nei limiti delle somme da essi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento notificato a una società già cancellata dal Registro delle imprese può essere considerato inesistente, perché rivolto a un soggetto ormai privo di soggettività e capacità giuridica.
- L'Amministrazione finanziaria non può validamente notificare l'atto alla società estinta, ma deve individuare e notificare l'accertamento ai soci o agli altri soggetti responsabili secondo la legge.
- La responsabilità dei soci per i debiti della società estinta è generalmente limitata alle somme da essi effettivamente riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, salvo specifiche disposizioni applicabili.
- La cancellazione della società non elimina necessariamente il debito fiscale, ma incide sul soggetto al quale l'Amministrazione deve notificare l'atto e sulle modalità con cui può procedere alla riscossione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 mag 2015Sentenza del 27/05/2015 n. 10889 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 27 mag 2015Sentenza del 27/05/2015 n. 10890 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 27 mag 2015Sentenza del 27/05/2015 n. 10902 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 27 mag 2015Sentenza del 27/05/2015 n. 10905 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 27 mag 2015Sentenza del 27/05/2015 n. 10907 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 27 mag 2015Sentenza del 27/05/2015 n. 10911 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →