Cassazione Penale, Ordinanza n. 17633/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi di due imputati contro la sentenza della Corte d'appello di Lecce resa in sede di rinvio. Per il primo ricorrente, il ricorso era diretto contro la qualificazione del mezzo usato per ferire la persona offesa ai fini dell'aggravante ex art. 628, comma terzo, n. 1, c.p.: si sosteneva che non vi fossero elementi per ritenere che l'oggetto estratto dalla tasca fosse un coltello o comunque un'arma. Per la seconda ricorrente, il ricorso censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo vizi motivazionali. La Corte rileva che, nel giudizio di rinvio, la Corte territoriale aveva colmato le lacune evidenziate in precedenza e che la motivazione sul diniego delle attenuanti era non illogica, valorizzando l'assenza di elementi positivi e la gravità del fatto, incluso il fatto che la ricorrente aveva accusato i militari di un grave reato di falsificazione dell'atto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso del primo imputato perché la Corte d'appello aveva correttamente qualificato come arma, seppure impropria, l'oggetto usato per le ferite inferte al volto, desumendolo dalla sua estrazione dalla tasca immediatamente prima dell'aggressione e dalla tipologia delle lesioni. Ha ritenuto parimenti infondato il ricorso della seconda imputata sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, reputando congrua la motivazione della Corte territoriale. Conseguentemente, ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628, terzo comma, n. 1, c.p.
aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen.
L'uso di un'arma, anche impropria, può integrare l'aggravante della rapina quando il mezzo impiegato venga estratto immediatamente prima delle lesioni e la tipologia delle ferite consenta di inferirne la natura offensiva.
circostanze attenuanti generiche
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione non illogica che valorizzi l'assenza di elementi positivi e la gravità del fatto.
Cassa delle ammende
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini dell'aggravante della rapina relativa all'uso di armi, non è necessario che il giudice accerti che l'oggetto sia un'arma propria: può essere sufficiente la qualificazione come arma impropria, desunta dalle modalità concrete dell'azione e dal tipo di lesione provocata.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione relativa alle circostanze attenuanti generiche è limitato alla verifica della non illogicità e congruità della motivazione: il diniego è insindacabile se il giudice di merito dà conto dell'assenza di elementi favorevoli e della gravità della condotta.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato o inammissibile, la Corte può dichiararne l'inammissibilità e disporre la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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