Sentenza del 11/12/2015 n. 25020 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento TARSU relativo all'anno 2005, sostenendo che l'area adibita a parcheggio non producesse rifiuti e che la tassa non potesse essere richiesta in assenza di effettiva fruizione del servizio. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto il ricorso, ritenendo necessario che vi fosse una concreta produzione di rifiuti o un'effettiva utilizzazione del servizio. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione, contestando tale interpretazione e sostenendo che la tassa fosse dovuta in ragione dell'occupazione o detenzione dell'area situata in una zona servita, nonché che sussistesse l'obbligo di denuncia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il quinto e il sesto motivo del Comune, dichiarato infondato il terzo e inammissibili il secondo, il quarto, il settimo e l'ottavo. Ha stabilito che la TARSU non richiede la prova dell'effettiva fruizione del servizio né della concreta produzione di rifiuti in ogni singolo caso. Le aree adibite a parcheggio sono astrattamente imponibili, poiché frequentate da persone e presuntivamente produttive di rifiuti. L'esclusione prevista dall'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 richiede che il contribuente dimostri sia la stabile destinazione dell'area a un determinato uso sia l'effettiva impossibilità di produzione di rifiuti, fornendo inoltre al Comune i dati necessari per delimitare le superfici escluse. È stato inoltre confermato l'obbligo di denuncia per chiunque occupi o detenga locali o aree scoperte, anche se sostiene di non produrre rifiuti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR di Genova per una nuova decisione nel merito.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 58
La tassa è dovuta per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
La norma non implica che il tributo sia dovuto soltanto quando il contribuente dimostri di avere concretamente utilizzato il servizio; rileva l'attivazione del servizio nella zona e il presupposto dell'occupazione o detenzione dell'area.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62
Sono esclusi dal tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati
L'esclusione dalla tassa non opera automaticamente. Il contribuente deve provare sia la destinazione stabile dell'area sia l'impossibilità concreta di produzione di rifiuti.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65
La tassa può essere commisurata alla superficie dell'immobile e secondo criteri e coefficienti collegati alla quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti producibili, senza necessità di misurare i rifiuti effettivamente prodotti dal singolo contribuente.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 70
Impone la denuncia a coloro che occupano o detengono locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. L'obbligo sussiste anche quando il contribuente ritenga che l'area non produca rifiuti; la denuncia consente al Comune di valutare eventuali superfici escluse.
Art. 174 del Trattato CE, principio "chi inquina paga"
Il principio è direttamente applicabile nell'ordinamento, anche alla luce delle direttive europee e della giurisprudenza della Corte di giustizia, ma non impone di disapplicare la disciplina nazionale TARSU, che può legittimamente utilizzare criteri presuntivi e basati sulla superficie.
Art. 10 del Trattato CE, principio di effettività del diritto comunitario
Il giudice nazionale deve applicare d'ufficio il diritto comunitario pertinente, anche in assenza di una specifica richiesta delle parti.
Art. 111 Cost. e D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2, n. 4
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva e autonoma. Il mero richiamo a un'altra decisione non è sufficiente, ma il richiamo è ammissibile se svolge una funzione meramente rafforzativa di una motivazione già esposta.
Massime di principio
- Per i tributi sui rifiuti basati sulla detenzione o occupazione di aree, non è normalmente necessaria la prova dell'effettivo utilizzo del servizio da parte del singolo contribuente: è sufficiente, in linea generale, che il servizio sia attivato nella zona e che l'area rientri nel presupposto impositivo.
- Un'area adibita a parcheggio è presumibilmente imponibile perché la presenza e il transito di persone possono comportare produzione di rifiuti. La mera destinazione dell'area al parcheggio non determina automaticamente l'esenzione.
- Chi chiede l'esclusione di una superficie deve dimostrare in modo concreto e documentato che l'area, per caratteristiche oggettive o per uso stabile, non può produrre rifiuti; inoltre deve indicare precisamente al Comune le superfici interessate.
- L'obbligo di presentare la denuncia può sussistere anche quando il contribuente ritenga di non produrre rifiuti. La denuncia è lo strumento attraverso il quale l'amministrazione può verificare l'imponibilità e le eventuali esclusioni.
- Il principio europeo "chi inquina paga" non impedisce necessariamente l'uso di criteri presuntivi, come la superficie dell'immobile o la produzione media ordinaria. Tali criteri sono legittimi se consentono prova contraria o tengono conto di variabili rilevanti.
- In caso di contestazione, il contribuente dovrebbe produrre elementi specifici sull'inutilizzabilità dell'area ai fini della produzione di rifiuti, sulla sua eventuale inaccessibilità, sulle caratteristiche della pavimentazione o dell'uso e sulla precisa delimitazione della superficie non imponibile.
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