Cassazione Penale, Sentenza n. 9665/2023 del 07/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava unicamente la quantificazione della pena inflitta in secondo grado. Primo motivo: motivazione manifestamente illogica o contraddittoria nella determinazione della pena base per l'art. 12 d.lgs. 25/7/1998 n.286 (favorire l'ingresso illegale) e nell'aumento per continuazione con l'art. 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale), poiché la Corte d'appello, pur riconoscendo ragioni che avrebbero giustificato una mitigazione più ampia, avrebbe confermato una pena sostanzialmente prossima al massimo edittale e avrebbe ridotto solo marginalmente l'aumento per continuazione. Secondo motivo: violazione di legge per aver irrogato anche una pena pecuniaria (euro 1.200) per il reato di resistenza, che secondo la difesa sarebbe punito solo con pena detentiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto congrua e non contraddittoria la motivazione d'appello: la Corte d'appello ha bilanciato parametri diversi ai sensi dell'art. 133 c.p. (elevata gravità del reato vs. non elevata capacità a delinquere) e la scelta di una pena poco sopra la media edittale è logicamente sostenuta. Quanto all'aumento per continuazione con l'art. 337 c.p., la Cassazione ha ritenuto che la riduzione a 1 anno e 6 mesi sia compatibile con le valutazioni di merito e con la gravità della condotta (uso del furgone per forzare un posto di blocco e mettere in pericolo gli agenti). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione della pena pecuniaria in aumento richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, "Giglia") secondo cui, quando il reato principale è punito con pena congiunta, l'aumento per continuazione può riguardare l'insieme delle pene previste e si realizza la cosiddetta "perdita della autonomia sanzionatoria dei reati-satellite". Infine è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12
Norma utilizzata per l'accusa di favoreggiamento dell'ingresso illegale di stranieri; la Corte d'appello ha determinato la pena base ai sensi dei parametri di legge e della relativa valutazione di gravità.
codice penale, art. 337
Delitto di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ha valutato la gravità concreta della condotta (uso del veicolo per sfondare un posto di blocco) e ha ritenuto legittimo l'aumento per continuazione anche se il reato ha tipicamente rilevanza variabile.
codice penale, art. 635
Reato di danneggiamento aggravato; è stato considerato come reato concorrente/satellite nella determinazione complessiva della pena.
codice penale, art. 133
Principi direttivi per la misura della pena: la Corte ha applicato i parametri indicati (gravità del fatto, capacità a delinquere, ecc.) bilanciandoli per determinare la pena in concreto; tale bilanciamento giustifica scostamenti dalla media edittale se motivati.
codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Norma che dispone la condanna alle spese per il ricorrente, applicata dalla Corte a seguito del rigetto del ricorso.
Sez. U, Sentenza n. 40983 del 21/06/2018 ("Giglia")
se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave
Giurisprudenza interpretata dalla Corte come autorizzazione a operare l'aumento per continuazione estendendolo anche alle pene pecuniarie quando il reato principale è punito con pena congiunta; ciò giustifica l'applicazione della multa anche per il reato-satellite.
Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015 ("Sebbar")
"perdita della autonomia sanzionatoria dei reati-satellite"
Principio secondo cui i reati satellite possono perdere autonomia nella determinazione del trattamento sanzionatorio complessivo, giustificando l'applicazione di aumenti che incidono sul quadro sanzionatorio risultante dall'insieme delle norme.
Giurisprudenza di legittimità su resistenza (Sez. 6, sent. n. 2104/2021 e n. 24554/2013, e Sez. U, sent. n. 40981/2018)
Richiamata per evidenziare l'ampia variabilità di condotte integrate dalla resistenza e la possibilità di comminare pene diverse in relazione alla gravità concreta (dal mero strattonamento a condotte pericolose come l'uso di un veicolo).
Massime di principio
- La Cassazione controlla la logica e la coerenza motivazionale nella dosimetria della pena: critiche meramente discrezionali non giustificano l'annullamento se il ragionamento del giudice è logicamente sostenibile.
- I parametri dell'art. 133 c.p. possono indicare direzioni contrastanti (es. elevata gravità del fatto vs. non elevata capacità a delinquere); il giudice può bilanciarli e collocare la pena sopra o sotto la media edittale se la motivazione lo giustifica.
- In ipotesi di continuazione, se il reato principale è punito con pena congiunta, la giurisprudenza ammette che l'aumento incida sull'insieme delle pene previste, compresa la pena pecuniaria per i reati satellite, in virtù della "perdita di autonomia sanzionatoria" dei reati-satellite.
- Quando il reato di resistenza assume forme concretamente pericolose (es. uso di un veicolo per forzare un posto di blocco) il giudice può discostarsi dal minimo edittale anche se, in astratto, il reato prevede una soglia minima bassa.
- Il rigetto di un ricorso per eccesso di pena richiede che la motivazione impugnata sia logicamente incoerente o contraddittoria; diversamente prevale la valutazione di merito del giudice di appello.
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