Sentenza n. 923/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di revoca totale del decreto di concessione e liquidazione dell’anticipo del 50% delle spese tecniche, con richiesta di restituzione di euro 17.712,97
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione erogatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, quali tecnici incaricati dal beneficiario della domanda di contributo post sisma, avevano ricevuto l’anticipazione del 50% delle spese tecniche per la progettazione, la relazione geologica e le indagini preliminari, per complessivi euro 17.712,97. A seguito della comunicazione con cui il beneficiario aveva annullato la richiesta di contributo per impossibilità personali, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha disposto la revoca totale del precedente decreto e il recupero delle somme anticipate ai professionisti. I ricorrenti hanno impugnato l’atto deducendo, in sintesi, che l’amministrazione avrebbe esercitato un potere discrezionale di recupero, incidendo su una posizione giuridica consolidata, senza adeguata motivazione, istruttoria e ponderazione dell’interesse pubblico e di quello privato. Hanno inoltre chiesto la conferma della validità dell’anticipazione o, in subordine, l’individuazione del beneficiario-proprietario quale soggetto tenuto alla restituzione. La Regione Marche ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando come giudice munito di giurisdizione quello ordinario. Il Collegio ha ritenuto che, essendo il beneficiario rinunciatario e non essendo stato definitivamente concesso alcun contributo pubblico, la controversia riguardasse la restituzione di somme erogate in anticipazione per prestazioni tecniche. La posizione del professionista è prevista direttamente dalla legge e non dipende da valutazioni discrezionali dell’amministrazione quanto all’an e al quantum del beneficio. L’amministrazione, nel disporre la ripetizione delle somme non dovute a seguito della rinuncia, svolge un’attività vincolata di accertamento dell’insussistenza dei presupposti, non una ponderazione discrezionale tra interesse pubblico e interesse privato. È quindi irrilevante che l’atto sia qualificato come revoca o annullamento: si tratta di una forma di autotutela privatistica o decadenza dal beneficio, incidente su una posizione di diritto soggettivo e devoluta al giudice ordinario. Il richiamo all’art. 21-quinquies della l. 241/1990 contenuto nell’atto è stato ritenuto improprio. Il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario nei termini perentori previsti dall’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate, anche perché l’atto impugnato indicava erroneamente la giustizia amministrativa quale autorità giudiziaria competente.
Norme richiamate
art. 3, commi 1 e 2, Ordinanza commissariale n. 94/2020
In tutti i casi di esclusione, revoca e rinuncia del contributo [...] l’Ufficio speciale adotta i provvedimenti per l’immediata ripetizione di quanto erogato in anticipazione e non dovuto al professionista.
La disposizione impone all’Ufficio Speciale di recuperare le somme anticipate e non dovute nei casi di rinuncia, revoca o esclusione del contributo, prevedendo anche il termine perentorio di trenta giorni per la restituzione e il recupero coattivo in caso di inadempimento.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione entro i termini perentori previsti dalla norma.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Il richiamo a tale disposizione nell’atto impugnato è stato ritenuto improprio, poiché il recupero delle somme non discende dall’esercizio di un potere discrezionale di revoca, ma da un’attività vincolata di ripetizione di somme non dovute.
Ordinanza commissariale n. 19/2017
Disciplina, nel quadro degli interventi di ricostruzione post sisma 2016, la domanda di accesso ai contributi cui si riferisce la controversia.
Massime di principio
- Le controversie sulla ripetizione di contributi pubblici post sisma appartengono alla giurisdizione ordinaria quando l’amministrazione deve limitarsi ad accertare, sulla base di requisiti obiettivi e predeterminati dalla legge, l’insussistenza dei presupposti del beneficio, senza esercitare discrezionalità quanto all’an, al quid o al quomodo dell’erogazione.
- La restituzione di somme erogate in anticipazione a professionisti o imprese nell’ambito di un procedimento di contributo pubblico, conseguente alla rinuncia, revoca o decadenza del beneficiario, incide su una posizione di diritto soggettivo e non su un interesse legittimo quando costituisce applicazione vincolata della disciplina di recupero.
- Ai fini del riparto di giurisdizione è irrilevante la qualificazione formale dell’atto di recupero come annullamento o revoca: quando l’atto accerta la carenza dei requisiti per conservare il beneficio, esso esprime una forma di autotutela privatistica o decadenza e non il tipico potere discrezionale di autotutela pubblicistica.
- L’erroneo richiamo, nell’atto amministrativo, a una disposizione sulla revoca discrezionale non modifica la natura vincolata dell’attività di recupero né radica la giurisdizione amministrativa, se il contenuto sostanziale dell’atto consiste nella ripetizione di somme non dovute.
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