Cassazione Civile, Ordinanza n. 10528/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, formalizzata con memoria sottoscritta da entrambe le parti e fondata sull'intervenuta transazione della controversia. Ha ritenuto la rinuncia conforme all'art. 390 c.p.c. e ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione, senza esaminare i motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Alcuni eredi di un originario proprietario/unitari immobiliari della palazzina B di un complesso edilizio hanno convenuto in giudizio il condominio della palazzina, chiedendo di accertare l'inesistenza di tale condominio autonomo e la loro estraneità ad esso, sostenendo che esistesse invece un unico condominio denominato San Mauro, composto da due corpi di fabbrica distinti (A e B), come previsto da un regolamento condominiale contrattuale. In sostanza, lamentavano che alcuni condomini della palazzina B avessero illegittimamente dato vita a un condominio separato e che, per questo, le delibere del nuovo ente non potessero produrre effetti nei loro confronti. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato inammissibili le domande; in appello la Corte territoriale aveva respinto il gravame e liquidato le spese. In cassazione i ricorrenti hanno proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza per infrapetizione ex art. 112 c.p.c.; (2) nullità per omessa o apparente motivazione sull'interpretazione della domanda e sulla determinazione dell'oggetto del giudizio; (3) ulteriore nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Prima della decisione, però, le parti hanno depositato memoria congiunta dichiarando di aver transatto la controversia e rinunciato al ricorso, chiedendo l'estinzione del giudizio.
Norme richiamate
È evocato come parametro del primo motivo, per denunciare una supposta infrapetizione della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato dai ricorrenti come norma sul vizio di nullità della sentenza dedotto con tutti e tre i motivi.
La Corte osserva che la rinuncia al ricorso, intervenuta dopo transazione e sottoscritta dalle parti, è conforme a tale disposizione e comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se formalizzata in modo conforme all'art. 390 c.p.c. e accompagnata dalla dichiarazione di transazione della controversia, determina l'estinzione del giudizio.
- Quando interviene una valida rinuncia al ricorso, la Corte di cassazione non esamina i motivi dedotti e si limita a dichiarare l'estinzione del processo.
- La parte che rinuncia al ricorso, a seguito di composizione transattiva della lite, non ottiene una decisione sul merito delle censure proposte.
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