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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10528/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, formalizzata con memoria sottoscritta da entrambe le parti e fondata sull'intervenuta transazione della controversia. Ha ritenuto la rinuncia conforme all'art. 390 c.p.c. e ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione, senza esaminare i motivi di ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Alcuni eredi di un originario proprietario/unitari immobiliari della palazzina B di un complesso edilizio hanno convenuto in giudizio il condominio della palazzina, chiedendo di accertare l'inesistenza di tale condominio autonomo e la loro estraneità ad esso, sostenendo che esistesse invece un unico condominio denominato San Mauro, composto da due corpi di fabbrica distinti (A e B), come previsto da un regolamento condominiale contrattuale. In sostanza, lamentavano che alcuni condomini della palazzina B avessero illegittimamente dato vita a un condominio separato e che, per questo, le delibere del nuovo ente non potessero produrre effetti nei loro confronti. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato inammissibili le domande; in appello la Corte territoriale aveva respinto il gravame e liquidato le spese. In cassazione i ricorrenti hanno proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza per infrapetizione ex art. 112 c.p.c.; (2) nullità per omessa o apparente motivazione sull'interpretazione della domanda e sulla determinazione dell'oggetto del giudizio; (3) ulteriore nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Prima della decisione, però, le parti hanno depositato memoria congiunta dichiarando di aver transatto la controversia e rinunciato al ricorso, chiedendo l'estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È evocato come parametro del primo motivo, per denunciare una supposta infrapetizione della sentenza impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato dai ricorrenti come norma sul vizio di nullità della sentenza dedotto con tutti e tre i motivi.

  • art. 390 cod. proc. civ.

    La Corte osserva che la rinuncia al ricorso, intervenuta dopo transazione e sottoscritta dalle parti, è conforme a tale disposizione e comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se formalizzata in modo conforme all'art. 390 c.p.c. e accompagnata dalla dichiarazione di transazione della controversia, determina l'estinzione del giudizio.
  • Quando interviene una valida rinuncia al ricorso, la Corte di cassazione non esamina i motivi dedotti e si limita a dichiarare l'estinzione del processo.
  • La parte che rinuncia al ricorso, a seguito di composizione transattiva della lite, non ottiene una decisione sul merito delle censure proposte.

Come è indicizzato

MaterieParti comuniImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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