Cassazione Penale, Sentenza n. 45822/2024 del 13/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 21/03/2024 che aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre giorni alla settimana, contestando la motivazione ritenuta carente, illogica e contraddittoria in ordine al mancato riconoscimento dell'associazione contestata e alla graduazione della misura cautelare
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte ha rilevato che il GIP, in data 11/06/2024, ha revocato l'obbligo di presentazione contestato e tale provvedimento non è stato impugnato dal Pubblico Ministero; inoltre l'imputato è stato rinviato a giudizio con udienza fissata successivamente, rendendo privo di efficacia l'impugnazione 'de libertate'. La Corte ha quindi respinto il ricorso senza entrare nel merito delle contestazioni sostanziali sull'associazione o sulla congruità della misura
Norme richiamate
Codice penale, art. 416
Norma richiamata nell'impostazione acusatoria per il reato di associazione; la Corte di legittimità non ha valutato il merito della sua applicazione nel provvedimento oggetto di impugnazione, avendo deciso per motivi processuali
Codice penale, art. 452-octies
Articolo relativo a reati ambientali citato nell'imputazione; non è stato oggetto di interpretazione sostanziale nella decisione, che si è limitata a questioni di ammissibilità
Codice penale, artt. 110 e 81 (cpv.)
Richiamati come disposizioni sulla concorso e sulla continuazione/pena; la pronuncia non ha fornito un'interpretazione applicativa specifica ai fini del ricorso
Codice penale, artt. 452-quaterdecies, 452-bis, 356
Norme indicate nei capi di imputazione (gestione abusiva di fanghi, altro) ma non esaminate nel merito dalla Corte, che ha deciso per sopravvenuta carenza d'interesse
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principio sull'impugnazione 'de libertate')
Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021; Sez. 6, n. 49861 del 02/10/2018; Sez. 6, n. 24558 del 30/03/2017; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997
Principio consolidato: l'impugnazione del Pubblico Ministero avverso provvedimenti cautelari meno afflittivi diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse qualora l'ordinanza cautelare originaria sia stata nel frattempo annullata o revocata; l'appello 'de libertate' presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza originaria
Massime di principio
- Un ricorso 'de libertate' del pubblico ministero diventa privo di interesse se la misura cautelare originaria è stata revocata o annullata nel frattempo: l'impugnazione richiede che la misura originaria conservi efficacia
- Se la misura sostitutiva impugnata (es. obbligo di presentazione) viene successivamente revocata e non impugnata dal ricorrente, il giudice di legittimità può dichiarare inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse senza esaminare il merito delle censure
- La valutazione sulla sussistenza di reati complessi (associazione, reati ambientali) rimane distinta dalla questione cautelare: il giudizio di ammissibilità dell'impugnazione cautelare è prevalente e può impedire la decisione sul merito delle censure sostanziali
- Per conservare l'interesse ad impugnare misure meno afflittive il PM deve monitorare e, se necessario, impugnare tempestivamente eventuali provvedimenti successivi che modificano o revocano le misure cautelari originarie
- La remissione a giudizio e l'avvio del processo penale possono rendere irrilevante l'impugnazione cautelare in assenza di una misura cautelare attualmente efficace
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