Sentenza del 12/10/2016 n. 5251 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRPEF - DETRAZIONE DELLE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - Ambito di applicazione - Assenza di limiti oggettivi e soggettivi - Sussiste - Beni "strumentali" e beni "merce" - Distinzione - Non rileva - Qualifica imprenditoriale del soggetto che ha sostenuto la spesa - Non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha affermato che la norma non prevede limiti oggettivi né soggettivi. Di conseguenza, la detrazione può spettare anche quando gli immobili siano beni strumentali o beni-merce, purché si tratti di immobili esistenti, e indipendentemente dal fatto che il soggetto che sostiene la spesa eserciti un’attività d’impresa. È stata valorizzata la finalità della disciplina, diretta a favorire e incentivare il risparmio energetico.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’applicabilità della detrazione prevista dall’art. 1, comma 344, della legge n. 296/2006 alle spese di riqualificazione energetica sostenute su immobili qualificabili come beni strumentali o beni-merce, nonché da soggetti titolari o non titolari di reddito d’impresa. Il punto centrale era stabilire se la norma imponesse limiti oggettivi legati alla natura dell’immobile o limiti soggettivi legati alla qualifica del beneficiario.
Norme richiamate
Art. 1, comma 344, legge n. 296/2006
La disposizione riconosce la detrazione per le spese di riqualificazione energetica senza introdurre limiti fondati sulla natura strumentale o commerciale dell’immobile né sulla qualifica imprenditoriale del soggetto che sostiene la spesa, purché l’immobile sia esistente.
Massime di principio
- Quando una norma agevolativa non stabilisce espressamente limiti soggettivi od oggettivi, non è possibile introdurli mediante un’interpretazione restrittiva dell’Amministrazione.
- Per le detrazioni finalizzate al risparmio energetico, la natura dell’immobile come bene strumentale o bene-merce non esclude di per sé il beneficio, se l’immobile è esistente e sono rispettati gli altri requisiti previsti.
- La qualifica imprenditoriale del soggetto che sostiene la spesa non è decisiva se la norma collega l’agevolazione alla realizzazione dell’intervento e alla sua finalità ambientale, anziché alla categoria reddituale del beneficiario.
- Nell’interpretazione delle agevolazioni fiscali occorre considerare anche la finalità della disciplina: una misura destinata a incentivare il risparmio energetico deve essere applicata in modo coerente con tale obiettivo, senza esclusioni non previste dalla legge.
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