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Ordinanza

Ordinanza n. 2518/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari - del provvedimento del Consolato Generale d'Italia in Istanbul del 27/08/2025, comunicato il 03/09/2025, pratica n.20250012498, con cui è stata rigettata l'istanza per il rilascio del Visto per Nomadi Digitali presentata dalla sig.ra -OMISSIS- in data 09/04/2025 e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202513474

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto per nomadi digitali adottato dal Consolato Generale d'Italia in Istanbul

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento consolare del 27 agosto 2025, comunicato il 3 settembre 2025, con cui è stata rigettata l'istanza di rilascio del visto per nomadi digitali presentata il 9 aprile 2025. Ha proposto domanda cautelare, chiedendo l'adozione di misure interinali in attesa della decisione sul ricorso. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente illustrati i motivi di illegittimità dedotti contro il diniego.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha esaminato nel merito la legittimità del diniego né ha concesso o negato espressamente una misura cautelare. Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha ritenuto che le esigenze della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito e ha fissato l'udienza pubblica del 17 novembre 2026. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    le esigenze della parte ricorrente siano tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito

    Consente al giudice cautelare di non adottare una misura interinale quando le esigenze del ricorrente possono essere adeguatamente soddisfatte attraverso la rapida fissazione dell'udienza di merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    È richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare amministrativo, quando le esigenze del ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, il giudice può fissare direttamente l'udienza pubblica senza adottare una distinta misura cautelare, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La decisione sulle spese della fase cautelare può essere rinviata alla definizione del giudizio, quando non ricorrono allo stato i presupposti per una loro immediata regolazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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