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Sentenza

Sentenza n. 1156/2026 - Ancona, Sezione 2

per l’ottemperanza della Sentenza n. 369/2024, RG 223/2024 resa dal Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del Lavoro in data 27/11/2024 e notificata in data 29/11/2024;

Giustizia amministrativa202600583

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 369/2024 del 27 novembre 2024, notificata il 29 novembre 2024, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato il Ministero al pagamento delle somme spettanti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva eseguito la sentenza del Giudice del Lavoro, passata in giudicato, con la quale le era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e il pagamento delle somme liquidate per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre alle spese di lite. Ha chiesto l’esecuzione del giudicato e il pagamento delle somme dovute. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, senza opporre contestazioni sulla spettanza o sull’azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, tra la notificazione della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito, ha accolto la domanda, rilevando che il titolo era passato in giudicato e non era stato eseguito e che l’Amministrazione non aveva dedotto ragioni contrarie alla pretesa. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che potrà essere investito dal creditore dopo la scadenza del termine e dovrà eseguire l’incarico nei successivi 120 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

    Il ricorso per l’esecuzione del titolo nei confronti dell’Amministrazione è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, se tale termine è maturato prima della proposizione del ricorso.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Il Giudice del Lavoro ha dichiarato, con la sentenza in epigrafe, il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione, in favore dell’istante, delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici in relazione ai quali è stato accertato il diritto, con le modalità ivi precisate.

    La disposizione è richiamata quale fondamento del beneficio già riconosciuto dal giudicato del Giudice del Lavoro; il TAR ne ordina l’attuazione nei limiti e secondo le modalità fissate in quel titolo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza di condanna dell’Amministrazione, il ricorso è procedibile quando sia decorso, dopo la notificazione del titolo all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
  • Accertati il passaggio in giudicato del titolo e la sua mancata esecuzione, e in assenza di contestazioni dell’Amministrazione sulla spettanza o sull’azionabilità della pretesa, il giudice dell’ottemperanza dichiara l’obbligo di esecuzione integrale, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, e può fissare un termine per adempiere e nominare un commissario ad acta per l’eventuale inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardività

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