Cassazione Penale, Sentenza n. 15904/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'ammissione allo stato passivo del credito derivante da un mutuo fondiario (originariamente concesso da CARISBO poi incorporata in INTESA SAN PAOLO) per Euro 177.619,82, oggetto di cessione a ORGANA SPV; il GIP aveva ritenuto il credito "strumentale" all'attività illecita (evasione fiscale/operazioni di spoliazione dei beni) e aveva censurato la diligenza della banca erogante; ORGANA ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 52 d.lgs. 159/2011 e la carenza motivazionale, sostenendo la propria buona fede e la regolarità dell'istruttoria bancaria (perizia, garanzie reali e personali, polizza assicurativa, vincolo di destinazione dei canoni, valore dell'immobile superiore al finanziamento).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per carenza motivazionale del provvedimento impugnato, in particolare rispetto alla valutazione della buona fede del creditore al momento della costituzione del credito. La decisione impugnata è stata annullata (con rinvio) perché il GIP non ha adeguatamente spiegato quale ulteriore accertamento istruttorio fosse necessario e perché ha dato prevalente rilievo ad elementi eccentrici (diversa soggettività tra promittente acquirente e acquirente definitivo; sommaria pianificazione economica) senza confrontarsi in modo puntuale con gli elementi probatori posti dalla banca a sostegno della buona fede.
Norme richiamate
art. 52 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati; b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento; c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale; d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.
Fissa i presupposti per la tutela dei terzi creditori in caso di confisca: occorre che il credito non sia strumentale e che il terzo dimostri la buona fede al momento della costituzione del credito; la norma impone valutazioni puntuali e motivate da parte del giudice.
art. 104-bis disp. att. c.p.p.
Collega la disciplina del codice antimafia (d.lgs. 159/2011) alla gestione dei beni sottoposti a sequestro/confisca; richiama l'applicabilità delle disposizioni sulla tutela dei terzi nel giudizio.
art. 59 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Regola la procedura di verifica dei crediti e le modalità di impugnazione delle decisioni sulla ammissione allo stato passivo; consente ricorso per cassazione per i motivi dell'art. 606 c.p.p.
art. 606 cod. proc. pen.
Indica i motivi di nullità e i vizi denunciabili in cassazione; la Corte ha richiamato la questione sotto il profilo di erronea applicazione della norma e carenza motivazionale.
art. 2855 cod. civ.
Richiamato nel dispositivo per il calcolo degli interessi maturati e maturandi sul capitale non rimborsato; norma civilistica sui parametri degli interessi legali.
art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma richiamata in relazione alla confisca per reati tributari (confisca 'in casi particolari') che giustifica l'applicazione della tutela dei terzi prevista dal d.lgs. 159/2011.
art. 648-quater cod. pen.
Richiamato come riferimento alle fattispecie di confisca e sequestro patrimoniale connesse a reati economici/tributari.
Massime di principio
- Per ottenere tutela come terzo creditore in procedure di sequestro/confisca ai sensi del codice antimafia, il creditore deve dimostrare la buona fede al momento della costituzione del credito: le inadempienze istruttorie della banca non sono sufficienti a escludere la buona fede, salvo che la negligenza abbia impedito la verifica del nesso di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita.
- Elementi oggettivi quali perizia sull'immobile, ipoteca iscritta prima del sequestro, garanzie personali solvibili, polizza assicurativa e vincolo dei proventi a favore del rimborso del mutuo sono indici rilevanti a favore della buona fede e devono essere confrontati esplicitamente dal giudice con gli indizi di possibile strumentalità.
- Anomalie negoziali (es. diverso promissario acquirente e acquirente definitivo; piano di fattibilità sommario) non bastano di per sé a provare la strumentalità del credito: il giudice deve motivare come e perché tali elementi compromettano la buona fede del creditore all'atto della costituzione del credito.
- Il giudice che nega la tutela del terzo deve indicare chiaramente quali ulteriori accertamenti avrebbe dovuto compiere il creditore/istituto e perché gli elementi prodotti non fossero sufficienti a provare la buona fede; la mancanza di tale esplicitazione costituisce vizio motivazionale.
- La valutazione della buona fede si riferisce al momento della costituzione del credito e non può essere retrospettivamente travolta da circostanze sopravvenute, salvo che dimostrino che al momento dell'erogazione il credito fosse già strumentale.
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