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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25027/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, con riprese a IVA, IRPEF e IRAP, ritenendo dichiarati redditi inferiori a quelli effettivi. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la CTR aveva poi accolto parzialmente l'appello dell'Ufficio: ha ritenuto legittimo l'accertamento analitico-induttivo fondato sul comportamento antieconomico riscontrato in sede di accesso, nonostante l'adeguamento agli studi di settore, e ha soltanto ridotto del 35% gli imponibili accertati. In Cassazione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con 7 motivi, ma nel corso del giudizio ha depositato istanze di estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, corredate da piano di rateizzazione e bollettino della prima rata. La Corte, non potendo dichiarare l'estinzione per mancanza di elementi sufficienti a verificare che il condono riguardasse effettivamente le riprese oggetto di causa, ha ritenuto tuttavia che tali istanze manifestassero in modo inequivoco il disinteresse della ricorrente alla decisione nel merito.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei 7 motivi di ricorso. Ha ritenuto che le istanze depositate dalla contribuente evidenziassero sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso per cassazione e, per questo, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Non ha disposto sulle spese, perché l'Agenzia si era costituita solo ai fini dell'eventuale discussione orale, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato per la natura della pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 6 del d.l. n. 119 del 2018

    la Corte richiama la norma sulla definizione agevolata, ma rileva che nel caso concreto non era possibile dichiarare l'estinzione del giudizio perché non era stata dimostrata la riferibilità del piano di rateizzazione alle riprese oggetto di causa.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo in relazione al deposito della memoria della ricorrente nel procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato in ragione della natura della pronuncia.

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente deposita istanze incompatibili con la prosecuzione della causa nel merito e dalle quali emerga un inequivoco disinteresse alla decisione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La declaratoria di estinzione per definizione agevolata richiede la verifica della concreta riferibilità della procedura di condono alle riprese o al rapporto controverso; in mancanza di tale prova non può essere pronunciata l'estinzione.
  • La costituzione della parte resistente ai soli fini della eventuale discussione orale non giustifica automaticamente la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
  • In caso di pronuncia di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto per le ipotesi tipiche di rigetto o inammissibilità correlate all'esito del ricorso nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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