Sentenza del 16/01/2019 n. 212 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
accertamento - imposte sui redditi - plusvalenza - riferimento ai valori definiti ai fini dell'imposta di registro .- non applicabile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'accertamento perché l'Amministrazione aveva utilizzato, come base imponibile della plusvalenza ai fini IRPEF, il valore del bene rilevante ai fini dell'imposta di registro, senza dimostrare che tale valore corrispondesse al corrispettivo effettivamente percepito. Ai fini IRPEF, la plusvalenza deve invece essere determinata sulla base della differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta e il prezzo di acquisto del bene, incrementato dei costi inerenti. Il solo valore dichiarato ai fini di un'altra imposta non è quindi sufficiente a fondare l'accertamento.
La decisione
La pretesa fondata esclusivamente sul valore definito ai fini dell'imposta di registro è stata ritenuta non applicabile. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 147/2015, qualificato come norma di interpretazione autentica e quindi applicabile retroattivamente, esclude che l'Amministrazione possa accertare una maggiore plusvalenza IRPEF sulla sola base del valore utilizzato per l'imposta di registro. L'accertamento deve basarsi sul corrispettivo effettivo e sui costi di acquisto e, se contestati, tali elementi devono essere adeguatamente provati.
Norme richiamate
Articolo 5, comma 3, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147
Norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva.
La disposizione esclude che la determinazione della plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi possa fondarsi esclusivamente sul valore del bene dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro. La plusvalenza deve essere calcolata considerando il corrispettivo effettivamente percepito, il prezzo di acquisto e gli altri costi inerenti.
Massime di principio
- Il valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro non costituisce, da solo, prova del corrispettivo effettivamente percepito ai fini IRPEF.
- Per accertare una plusvalenza immobiliare o aziendale, l'Amministrazione deve determinare la differenza tra corrispettivo effettivo e costo fiscalmente rilevante, comprensivo delle spese inerenti.
- L'accertamento non può basarsi esclusivamente su presunzioni fondate sul valore di mercato o sul valore utilizzato per un'altra imposta; occorrono elementi ulteriori e concretamente idonei a dimostrare un corrispettivo maggiore.
- La norma interpretativa si applica anche a situazioni anteriori alla sua entrata in vigore, in quanto avente efficacia retroattiva.
- In situazioni analoghe, il contribuente può contestare l'accertamento dimostrando il prezzo effettivamente pattuito e percepito, il costo originario del bene e tutti i costi inerenti documentati.
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